CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 3 OTTOBRE 2025
Focus sulla dichiarazione integrativa
Il quadro DI è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2024 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
Con il presente contributo, analizzeremo la corretta gestione della compilazione del quadro DI nel complesso della dichiarazione 770/2025.
Focus sulla dichiarazione integrativa
Come evidenziato in premessa, il quadro DI è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2024 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
L’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Prima di soffermarci sull’oggetto del nostro intervento, definiamo cosa s’intenda per dichiarazione integrativa e quali siano le sue caratteristiche.
Il frontespizio del modello 770/2025 si compone di due facciate:
- la prima delimita l’utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione secondo i fini consentiti dalla nuova normativa in tema di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, in applicazione e adeguamento della quale, dal 19 settembre 2018, è stato emanato il D.Lgs. n. 101/2018;
- la seconda, invece, contiene i quadri relativi al sostituto d’imposta e alla dichiarazione esibita, a loro volta divisi nei seguenti righi:
- tipo di dichiarazione;
- dati relativi al sostituto;
- dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;
- redazione della dichiarazione;
- firma della dichiarazione;
- impegno alla presentazione telematica;
- visto di conformità.
Si ricorda che, qualora qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale risulti errato, il sostituto dovrà recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non sia stata effettuata, il contribuente dovrà utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Per quanto qui rileva, il quadro “tipo di dichiarazione” prevede 2 diverse caselle da barrare nei casi in cui si intenda presentare una nuova dichiarazione in qualità di rettifica o integrazione di quanto già presentato.

In particolare, la casella “dichiarazione integrativa” si riferisce ad una nuova dichiarazione presentata successivamente alla scadenza dei termini di presentazione e riferita ad una precedente validamente completata.
In quest’ultimo caso sono ricomprese anche le dichiarazioni pervenute entro 90 giorni dal termine di scadenza in sostituzione di altra presentata nei termini previsti.
Con riferimento ai casi di dichiarazione integrativa, le istruzioni chiariscono che, sia in caso di maggiore che di minore credito del contribuente, il termine di presentazione per la dichiarazione integrativa viene fissato entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione successiva.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, dunque, verrà indicato:
- il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa;
- l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
La compilazione del quadro DI
Il quadro DI ha rappresentato una delle principali novità del Modello 770/2017, che ne ha visto l’introduzione.
L’istituzione del quadro scaturisce dall’uniformazione del termine di presentazione per le dichiarazioni integrative, sia a favore che a sfavore del contribuente, ora stabilito entro il termine previsto per l’accertamento dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ovvero, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Presupposto indispensabile per la dichiarazione integrativa è la valida presentazione della dichiarazione originaria, considerata tale anche in caso di presentazione avvenuta entro 90 giorni dal termine di scadenza, salvo applicazione delle relative sanzioni.
Saranno, quindi, tenuti alla compilazione del quadro DI i sostituti d’imposta che:
- nel corso del 2024 abbiano presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa dalla quale scaturisca un credito d’imposta;
- intendano usare in compensazione il maggior credito risultante dalle suddette dichiarazioni integrative, per il versamento di debiti maturati successivamente al periodo d’imposta in cui l’integrativa viene presentata.
Si ritiene utile di proporre una tavola esemplificativa:
| Periodo d’imposta | Termine di presentazione modello 770 (*) | Precedente termine presentazione integrativa (*) | Anno di presentazione dichiarazione integrativa ultrannuale |
| 2018 | 31 ottobre 2019 | 31 ottobre 2020 | 2024 |
| 2019 | 31 ottobre 2020 | 31 ottobre 2021 | 2024 |
| 2020 | 31 ottobre 2021 | 31 ottobre 2022 | 2024 |
| 2021 | 31 ottobre 2022 | 31 ottobre 2023 | 2024 |
| 2022 | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2024 | Dichiarazione ultrannuale possibile dal 2025 |
(*) I termini indicati si riferiscono a quelli modificati a seguito delle varie proroghe periodicamente intervenute.
Quanto alla sua compilazione, il quadro è composto da 20 righi (DI1-DI20), suddivisi in 4 colonne, da completare come di seguito indicato:

- Colonna 1 – Codice fiscale: solo per operazioni straordinarie: indicazione del codice fiscale del soggetto a cui si riferisce l’integrativa, se diverso dal dichiarante.
- Colonna 2 – Nota: Prevede l’inserimento di una delle seguenti note:
| NOTA | TIPO DI CREDITO | RIFERIMENTO CASELLA MOD. 770/2021 | DATA UTILIZZO COMPENSAZIONE IN F24 | CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO CREDITO |
| A | Ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6781 o 166E |
| B | Ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6782 o 167E |
| C | Ritenute di capitale | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6783 o 168E |
| D | Imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6783 o 168E |
| E | Codici tributo non più gestiti in dichiarazione | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6783 o 168E |
| F | Liquidazione definitiva dalla prestazione in forma di capitale | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6781 o 166E |
| I | Anticipo TFR versato negli anni 1997 e 1998 | Rigo SX37, colonna 6 | 1° gennaio 2025 | 1250 |
| J | Credito su imposta riserve matematiche | Rigo SX40, colonna 10 | 1° gennaio 2025 | 6780 |
| K | Ulteriore credito su imposta riserve matematiche | Rigo SX41, colonna 8 | 1° gennaio 2025 | 6780 |
| L | Credito di cui all’art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (credito dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri) | Rigo SX42, colonna 8 | 1° gennaio 2025 | 6780 |
| M | Credito derivante dal risparmio d’imposta degli organismi di investimento collettivo | Rigo SX44, colonna 7 | – | – |
| N | Credito per acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato | Rigo SX46, colonna 8 | – | – |
| P | Credito bonus riconosciuto | Rigo SX47, colonna 5 | 1° gennaio 2025 | 1655 o 165E |
| Q | Credito trattamento integrativo | Rigo SX49 colonna 7 | 1° gennaio 2025 | 1701 o 170E |
Qualora nel corso del 2024 siano state inoltrate più dichiarazioni integrative attinenti a periodi di imposta diversi dovrà essere compilato un rigo distinto per ciascuna delle note da indicare a colonna 2 e relativamente ai periodi di imposta.
- Colonna 3 – Periodo d’imposta: anno relativo al modello usato per la dichiarazione integrativa.
- Colonna 5 – Maggior credito: quota non richiesta a rimborso del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta indicato nella colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa:
| NOTA | RIFERIMENTO CASELLA MOD. 770/integrativo di cui col. 3 |
| A, B, C, D, E, F | Rigo SX4, colonna 3 |
| I | Rigo SX 37, colonna 6 |
| J | Rigo SX40, colonna 10 |
| K | Rigo SX41, colonna 8 |
| L | Rigo SX42, colonna 8 |
| M | Rigo SX44, colonna 7 |
| N | Rigo SX46, colonna 8 |
| P | Rigo SX47, colonna 5 |
| Q | Rigo SX 49, colonna 7 |
Se nel 2024 verranno presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta, sarà necessario completare un rigo per ciascuna nota in colonna 2 e per ciascun periodo d’imposta.
I riflessi del quadro DI sulla compilazione del quadro SX
Nel quadro SX vanno riportati i dati riepilogativi del credito 2023, derivante dalla precedente dichiarazione e del suo utilizzo in compensazione esterna entro la data di presentazione di questa dichiarazione (31 ottobre 2025), nonché dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2024 e del loro utilizzo in compensazione esterna, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
La compilazione del quadro DI nella dichiarazione 770, dunque, si traduce anche nell’esposizione dei crediti lì dichiarati all’interno nel quadro SX.
Il rigo SX4, infatti, suddiviso in 6 campi, contiene i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nell’anno 2024, tra cui i crediti derivanti dalla compilazione del quadro DI.
In particolare, nella casella 3, denominata credito da “DI”, dovrà essere evidenziato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2024, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Andranno, quindi, indicati tutti i maggiori crediti individuati con le Note della colonna 2 del quadro DI, di seguito elencate:
| NOTA | TIPO DI CREDITO | RIFERIMENTO CASELLA MOD. 770/2023 | DATA UTILIZZO COMPENSAZIONE IN F24 | CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO CREDITO |
| A | Ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale | Rigo SX4, colonna 3 | 1° gennaio 2025 | 6781 o 166E |
| B | Ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | 6782 o 167E | ||
| C | Ritenute di capitale | 6783 o 168E | ||
| D | Imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie | 6783-168E | ||
| E | Credito derivante da codici tributo non più gestiti in dichiarazione | 6783-168E | ||
| F | Liquidazione definitiva dalla prestazione in forma di capitale | 6781-166E |
Esemplificando.
1) Dichiarazione integrativa periodo d’imposta 2019, presentata nel 2024 e credito di 1.000 euro relativo a redditi di lavoro dipendente:
2) Dichiarazione integrativa periodo d’imposta 2019, presentata nel 2024 per credito di 1.000 euro relativo a redditi di lavoro dipendente e dichiarazione integrativa periodo d’imposta 2020, presentata nel 2024 per credito di 700 euro relativo a reddito di lavoro autonomo:
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Agenzia delle Entrate, Istruzioni per la compilazione del Modello 770/2025
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