1° Contenuto riservato: La nuova previdenza complementare

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Il regime di deducibilità dei contributi e il rafforzamento dei meccanismi di adesione orientati verso forme di automatismo

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 APRILE 2026

Nel contesto attuale, la previdenza complementare assume un ruolo sempre più strategico quale strumento di integrazione del trattamento pensionistico pubblico, alla luce della progressiva riduzione dei tassi di sostituzione connessa al sistema contributivo.

In tale quadro, si inserisce la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che, all’articolo 1, commi 201 – 205, interviene in modo significativo sulla disciplina del secondo pilastro previdenziale, modificando, da un lato, il regime di deducibilità dei contributi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e, dall’altro, introducendo un rafforzamento dei meccanismi di adesione, orientati verso forme di automatismo.

L’intervento normativo, dunque, si pone l’obiettivo di ampliare la platea degli aderenti e di incrementare i livelli di contribuzione, incidendo sui principali fattori che, ad oggi, limitano la diffusione della previdenza complementare.

La previdenza complementare: la disciplina sino al 2025

La previdenza complementare costituisce il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano ed è finalizzata a integrare le prestazioni erogate dal regime obbligatorio. Essa si fonda su un modello di capitalizzazione individuale, nel quale le prestazioni dipendono dall’ammontare dei contributi versati e dai rendimenti conseguiti nel tempo.

Dal punto di vista operativo, l’adesione può avvenire:

  • su base volontaria ed espressa, mediante conferimento del TFR e contribuzione aggiuntiva;
  • tramite il meccanismo del silenzio-assenso, in assenza di una manifestazione esplicita di volontà contraria da parte del lavoratore.

Il finanziamento della posizione individuale avviene attraverso:

  • il trattamento di fine rapporto maturando;
  • contributi a carico del lavoratore;
  • contributi a carico del datore di lavoro, generalmente previsti dalla contrattazione collettiva.

Fonte normativa del trattamento della previdenza complementare è il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) che ha dettato la disciplina concernente le forme pensionistiche complementari e il loro trattamento fiscale.
La normativa attiene specificatamente al settore privato, ai lavoratori autonomi e ai soci lavoratori delle cooperative che si iscrivono alla gestione complementare. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’articolo 1, comma 156 della Legge n. 205/2017 ha disposto l’applicazione della medesima disciplina anche ai dipendenti del settore pubblico.

Deducibilità fiscale

Relativamente ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori autonomi, il D.Lgs. n. 252/2005 sancisce che i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Le somme versate come contribuzione al fondo di previdenza complementare (compresi anche i versamenti per conto delle persone fiscalmente a carico), e per le quali non sia stato possibile fruire della deduzione prevista per legge, non creano tassazione corrispondente al momento della liquidazione della prestazione. In tal caso il contribuente dovrà comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione, l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi.

In caso poi di prosecuzione, oltre il limite temporale dell’età pensionabile, è possibile mantenere il beneficio della deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari a cui si risulta iscritti. Tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Sul punto, vi è da segnalare che, per espressa previsione dell’art. 1, comma 156, della Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti del settore pubblico si applicano le medesime disposizioni di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in tema di:
– deducibilità dei premi e dei contributi versati;
– tassazione delle prestazioni di previdenza complementare.
Ne deriva che, anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Lavoratori di prima occupazione

Particolari disposizioni sono previste per i soggetti che si affacciano al mondo del lavoro (i c.d. lavoratori di prima occupazione e senza una posizione contributiva obbligatoria aperta presso qualsiasi ente previdenziale alla data del 31 dicembre 2006).

A costoro, in caso di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, è riconosciuta una maggiore deduzione, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, consentendo, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l’anno.

Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) aumenta, in tali situazioni, a 7.746,86 euro.

Sul tema dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare, di recente si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’ampliamento del limite di deducibilità annua.

Con Risposta ad interpello del 7 febbraio 2024, n. 30 , infatti, l’Amministrazione Finanziaria ricorda che, in linea generale, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il predetto limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d’imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi.

In deroga a tale criterio di carattere generale, interviene il comma 6 del medesimo art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 che risponde alla logica di incentivare l’iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi 5 anni di partecipazione, di conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i 20 anni successivi.

Come chiarito con la Risoluzione n. 131/E/2011 , la disposizione prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi 5 anni di partecipazione ad una “forma di previdenza complementare”, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un “ulteriore plafond di deducibilità”, da utilizzare entro i 20 anni successivi.

Nella seconda fase, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

La norma riguarda i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

Al riguardo, si rileva che l’adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell’applicazione del citato art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.

L’applicazione della norma, infatti, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Ne deriva che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all’estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l’ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all’Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato art. 10, comma 1 , lett. e­-bis) del TUIR.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Delineata la disciplina valida sino allo scorso anno, veniamo ora alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 . Come evidenziato in premessa, infatti, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi 201 – 205 , interviene in modo significativo sulla disciplina del secondo pilastro previdenziale, modificando, da un lato, il regime di deducibilità dei contributi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e, dall’altro, introducendo un rafforzamento dei meccanismi di adesione, orientati verso forme di automatismo.

Modifiche alla soglia di deducibilità

Con i commi 204 e 205 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, il legislatore modifica l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, innalzando il limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare a euro 5.300 annui. L’intervento, seppur quantitativamente contenuto, ha un forte valore sistemico e simbolico, poiché riattiva la leva fiscale quale strumento di promozione della previdenza integrativa.

Il nuovo dettato normativo, quindi, prevede l’innalzamento a 5.300,00 euro annui, a decorrere dal periodo d’imposta 2026:

  • della soglia di deduzione dal reddito dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente;
    • sia volontari;
    • sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006:

→ limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

→ è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme;

→ dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di sopra pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili;

→ nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

Sotto il profilo tecnico-operativo, ciò comporta che:

  • i contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e tramite TFR, entro il nuovo limite, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo;
  • l’incremento produce un effetto diretto di riduzione dell’imponibile IRPEF;
  • assume particolare rilevanza la corretta esposizione dei contributi nella Certificazione Unica;
  • l’incremento del differenziale deducibile nei 20 anni successivi al primo anno di iscrizione al fondo per i c.d. primi iscritti dal 1° gennaio 2007.

Esemplificando

Primi 5 anniNei 20 anni successivi (esempio 6° anno)
Versamenti35.000 (7.000 x 5)5.300 annui
Limite max deducibile26.500 (5.300 x 5)5.300+2.650 annui
Dedotto26.500 (5.300 x 5)5.300 anno + 1.700 su differenziale (ma è possibile arrivare a 2.650)
Differenziale deducibile8.500 (1.700 x 5)Differenziale per anni succ. 6.800 (8.500 – 1.700)

Inoltre, la riforma 2026 interviene aumentando la quota di montante che può essere erogata sotto forma di capitale unico al momento del pensionamento, portandola dal 50% al 60%. Il restante 40% verrà convertito in rendita mensile.

L’adesione automatica alla previdenza complementare

La seconda novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 alla materia della previdenza complementare riguarda il rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso, che evolve verso una vera e propria adesione automatica alla previdenza complementare.

La disciplina introduce una netta distinzione tra:

  • lavoratori di prima assunzione;
  • lavoratori non di prima assunzione.

Lavoratori di prima assunzione

Per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), a decorrere dal 1° luglio 2026, opera un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Si intendono tali, rispetto alle nuove disposizioni, coloro che risultano occupati per la prima volta nella loro vita dalla data del 1° luglio 2026 e che da tale data iniziano a contribuire al sistema pensionistico.

In base alla nuova disciplina, il lavoratore è automaticamente iscritto a una forma pensionistica complementare e l’intero TFR maturando è conferito alla forma individuata dalla normativa. Il lavoratore dispone di un termine di 60 giorni dalla data di assunzione per esercitare il diritto di scelta.

Entro tale termine, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare liberamente scelta, oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 c.c., senza adesione a forme di previdenza complementare. In assenza di una manifestazione di volontà espressa entro il termine, l’adesione automatica diviene definitiva.

La forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica è individuata secondo criteri gerarchici:

  • in via prioritaria, quella prevista dai contratti o accordi collettivi applicabili;
  • in presenza di più fondiquello con il maggior numero di aderenti in azienda;
  • in assenza di previsioni collettive, la forma pensionistica residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85 (oggi Fondo Cometa).

Lavoratori non di prima assunzione

Per i lavoratori non di prima assunzione o già iscritti a forme di previdenza complementare, la disciplina prevede obblighi informativi e gestionali specifici in capo al datore di lavoro.

Sono considerati tali i lavoratori già occupati al 1° luglio 206, che già versano alla contribuzione pensionistica anche pur, eventualmente, cambiando datore di lavoro successivamente al 1° luglio 2026.

Il datore di lavoro è tenuto a:

  • fornire un’informativa completa sui CCNL applicabili;
  • verificare la scelta previdenziale pregressa del lavoratore;
  • consentire al lavoratore di indicare, entro 60 giorni, la destinazione del TFR maturando.

In mancanza di una scelta espressa, trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, con conferimento del TFR alla forma individuata secondo i criteri normativi.

Il lavoratore potrà mantenere anche la propria posizione contributiva presso un fondo di previdenza complementare già sottoscritto.

Nulla si prevede relativamente all’ipotesi in cui il lavoratore non abbia in essere un’adesione alla previdenza complementare e, quindi, in tal caso, non opererebbe il principio dell’adesione automatica, determinando conseguenze non in linea con la ratio della riforma: una precedente adesione a un fondo aperto, nel silenzio del lavoratore, verrebbe sostituita dall’adesione al fondo chiuso come effetto dell’adesione automatica.
Se nella precedente assunzione, invece, la scelta è stata il mantenimento del TFR come tale, non è previsto alcun automatismo.
Si rimane in attesa di opportuni chiarimenti.

Ulteriore impatto di questa modifica normativa legata all’adesione automatica alla previdenza complementare è il conferimento, oltre alla quota maturanda di TFR, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura minima definita dagli accordi, tranne nel caso in cui lo stesso abbia una RAL (Retribuzione Annua Lorda) inferiore all’importo dell’assegno sociale, annualmente rivalutato.

Riassumendo

Prima assunzioneAssunzioni successive
Situazione previdenziale di partenzaIscritto / Non iscrittoNon iscrittoIscritto
Meccanismo di adesioneAdesione automatica, salvo rinunciaAdesione automatica, salvo rinunciaAdesione automatica, salvo rinuncia
Fondo pensione di destinazioneQuello contrattuale. In mancanza Fondo CometaFondo pensione indicato dal lavoratore. In difetto, Fondo contrattuale o Fondo CometaQuello già opzionato
In mancanza di conferma quello contrattuale
In mancanza Fondo Cometa
DecorrenzaData di assunzioneData di assunzioneData di assunzione
Devoluzione TFRIntero importo maturando, salvo opzione lavoratoreIntero importo maturando, salvo eccezioni (accordi o deroga normativa)Intero importo maturando, salvo opzione lavoratore
Contribuzione (lavoratore)Obbligatoria, salvo esonero: retribuzione inferiore assegno sociale (7.101 € nel 2026)Obbligatoria (senza possibilità di esonero)Obbligatoria, salvo esonero:  retribuzione inferiore assegno sociale (7.101 € nel 2026)
Rinuncia – TermineIl lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzioneIl lavoratore può scegliere il fondo pensione cui sia già iscritto entro 60 giorni dalla assunzione. In difetto: adesione automaticaIl lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione
Rinuncia – Altre opzioniIl lavoratore che rinuncia all’adesione automatica può decidere di:
• destinare il TFR a un altro fondo pensione
• conservare il TFR in azienda (scelta revocabile in ogni momento)
Se nella precedente assunzione la scelta è stata il mantenimento del TFR come tale, non è previsto alcun automatismo. In attesa di chiarimenti.il lavoratore che rinuncia all’adesione automatica può decidere di:
• destinare il TFR a un altro fondo pensione
• non è possibile conservare il TFR in azienda

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