MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 13250 del 19 maggio 2025
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario, non fanno perdere al procuratore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (Cass., Sez. U., 28/10/1995, n. 11303; analogamente Cass. 11/04/2020, n. 5410; Cass. 28/07/2010, n. 17649) e ciò perché i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura ma sono attribuiti al procuratore che la parte si limita a designare.
Fonte: Massima Redazionale
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