1° Contenuto riservato: La risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15105 del 6 giugno 2025

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Fonte: Massima Redazionale

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