CIRCOLARE MONOGRAFICA
Il progetto di vita e la nuova modalità di trasmissione dell’istanza
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 4 MARZO 2026
La terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità segna un passaggio decisivo verso l’entrata a regime del nuovo sistema di accertamento affidato all’INPS. Le recenti indicazioni operative (Messaggi INPS del 23 febbraio 2026, n. 635 , n. 637 e n. 639) ridefiniscono assetti procedurali, ruoli professionali e modelli organizzativi, con ricadute applicative sul piano sanitario, amministrativo e territoriale.
Premessa
La riforma della disabilità, delineata dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, rappresenta uno degli interventi più incisivi nel sistema di accertamento della condizione di disabilità, incidendo tanto sui profili procedurali quanto su quelli organizzativi. La scelta di fondo è chiaramente individuabile nella centralizzazione della funzione accertativa in capo all’INPS, cui viene affidata in via esclusiva tale competenza sull’intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto un percorso graduale, scandito da fasi sperimentali. Una prima fase è stata avviata a partire dal 1° gennaio 2025 in un numero limitato di province, cui ha fatto seguito, dal 30 settembre 2025, una seconda estensione territoriale. Il processo di implementazione prosegue, adesso, con la terza fase, oggetto dei Messaggi INPS del 23 febbraio 2026 (Messaggi n. 635 , n. 637 e n. 639 ), che amplia in modo significativo il perimetro territoriale della sperimentazione.
La fase sperimentale, nel suo complesso, è destinata a protrarsi fino al 31 dicembre 2026, costituendo il banco di prova del nuovo modello organizzativo e procedurale.
L’estensione della sperimentazione: la terza fase
Uno degli elementi centrali emersi dai Messaggi pubblicati lo scorso 23 febbraio dall’INPS riguarda l’estensione, a far data dal 1° marzo 2026, della sperimentazione a ulteriori 40 Province. Tale ampliamento territoriale rappresenta un passaggio decisivo verso la generalizzazione del nuovo sistema.
Le nuove Province coinvolte coprono in modo capillare il territorio nazionale, includendo realtà distribuite in tutte le principali aree geografiche. In particolare, risultano interessate province appartenenti a regioni quali Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e molte altre, delineando una sperimentazione ormai prossima a una dimensione quasi nazionale.
Resta ferma l’esclusione del territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in cui l’Istituto non è coinvolto nella gestione del procedimento di accertamento.
L’estensione non ha soltanto una valenza geografica, ma implica anche un ampliamento della platea di operatori coinvolti e delle casistiche applicative, con inevitabili ricadute sul piano organizzativo e gestionale.
La nuova modalità di avvio del procedimento: il certificato medico introduttivo
Tra le innovazioni più rilevanti della riforma si colloca la ridefinizione della fase di avvio del procedimento valutativo di base.
Il nuovo modello si fonda sulla trasmissione telematica all’INPS del cosiddetto “certificato medico introduttivo”, che diventa il presupposto unico e necessario per l’attivazione del procedimento. Viene così superato il precedente sistema bifasico, nel quale al certificato medico doveva seguire la presentazione della domanda amministrativa da parte del cittadino o tramite intermediari.
A decorrere dal 1° marzo 2026, nelle Province coinvolte nella terza fase, l’avvio del procedimento deve avvenire esclusivamente attraverso questo nuovo strumento, con una netta cesura rispetto al passato.
Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla previsione secondo cui i certificati redatti secondo le modalità pregresse, entro il 28 febbraio 2026, devono essere completati, entro la medesima data, con la trasmissione della domanda amministrativa. Tale disposizione ha natura transitoria e mira a evitare sovrapposizioni tra i due regimi.
Il certificato medico introduttivo, inoltre, una volta trasmesso, viene inserito automaticamente nel fascicolo sanitario elettronico, contribuendo così a un processo di integrazione e digitalizzazione delle informazioni sanitarie.
I soggetti abilitati e il ruolo dei medici certificatori
Il nuovo sistema attribuisce un ruolo centrale ai medici certificatori, il cui intervento diventa condizione imprescindibile per l’accesso al procedimento.
Possono rilasciare e trasmettere il certificato una pluralità di soggetti: medici operanti presso strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, centri per malattie rare), ma anche medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, liberi professionisti, medici in quiescenza e medici operanti presso strutture private accreditate.
Il possesso del profilo di medico certificatore costituisce requisito indispensabile per operare nel sistema. L’accesso al servizio avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale, utilizzando credenziali di identità digitale.
Le indicazioni operative distinguono tra medici già abilitati e medici che accedono per la prima volta. I primi possono continuare a utilizzare il proprio profilo anche nei nuovi territori coinvolti; i secondi devono invece attivare una procedura di abilitazione, mediante la trasmissione di apposita modulistica.
I requisiti formativi e il sistema di verifica
Particolare attenzione è dedicata ai requisiti formativi dei medici certificatori, soprattutto per alcune categorie di professionisti.
Per i medici non appartenenti alle strutture pubbliche, è richiesto il soddisfacimento di specifici requisiti formativi, collegati al sistema di educazione continua in medicina. Tale requisito è considerato soddisfatto attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
La verifica delle dichiarazioni rese dai medici avviene mediante il coinvolgimento del Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che trasmette all’Istituto l’esito della formazione svolta.
Al primo accesso alla procedura, il medico è chiamato a rendere una dichiarazione di responsabilità, attestando il possesso dei requisiti richiesti e della firma digitale.
Diversamente, per i medici operanti presso strutture pubbliche, non è prevista la verifica del requisito formativo, ma è richiesta l’indicazione della struttura di appartenenza.
Le modifiche alle Unità di Valutazione di Base (UVB)
Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 ha introdotto rilevanti modifiche anche sul piano organizzativo, incidendo sulla composizione delle Commissioni medico-legali, denominate Unità di Valutazione di Base (UVB).
Tra le principali novità si segnala l’ampliamento delle figure che possono assumere il ruolo di presidente, includendo non solo medici specializzati in medicina legale, ma anche specialisti in medicina del lavoro o in discipline equipollenti o affini. In assenza di tali professionalità, è possibile nominare un medico con esperienza almeno annuale in organi di accertamento assistenziale o previdenziale.
Per quanto riguarda le UVB competenti per la valutazione dei minori, viene introdotto l’obbligo che almeno uno dei medici sia in possesso di una specializzazione coerente con la condizione del soggetto, come pediatria o neuropsichiatria infantile. È inoltre prevista la possibilità di partecipazione a distanza mediante collegamento video.
La composizione delle UVB resta articolata su quattro componenti: 2 medici nominati dall’Istituto, 1 rappresentante delle associazioni di categoria e una figura professionale dell’area psicologica o sociale. La decisione è assunta con la partecipazione di almeno tre componenti, con previsione del voto prevalente del presidente in caso di parità.
Il progetto di vita e la nuova modalità di trasmissione dell’istanza
Ulteriore elemento di innovazione riguarda la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
La riforma prevede che tale istanza non sia più veicolata attraverso la Commissione medico-legale, ma sia presentata direttamentedall’interessato tramite un servizio telematico dedicato messo a disposizione dall’Istituto.
A seguito della presentazione dell’istanza, il certificato attestante la condizione di disabilità viene trasmesso agli ambiti territoriali sociali o agli enti competenti.
Resta comunque ferma la possibilità per la persona con disabilità di presentare l’istanza in forma libera e in qualsiasi momento presso gli enti territoriali competenti, a conferma di un sistema che, pur digitalizzandosi, mantiene canali alternativi di accesso.
Profili operativi e strumenti di supporto
L’attuazione della riforma è accompagnata dalla predisposizione di strumenti operativi a supporto dei professionisti coinvolti.
Tra questi, assumono particolare rilievo i tutorial messi a disposizione sul portale istituzionale, che riguardano la compilazione del certificato medico introduttivo, l’allegazione della documentazione sanitaria, l’apposizione della firma digitale e la somministrazione del questionario WHODAS.
È inoltre attiva una casella di posta elettronica dedicata agli aspetti tecnici e procedurali, a testimonianza dell’attenzione posta dall’Istituto nella gestione delle criticità applicative.
Considerazioni conclusive
L’analisi dei Messaggi INPS del 23 febbraio 2026 consente di cogliere con chiarezza la direzione intrapresa dal legislatore e dall’Istituto nella costruzione del nuovo sistema di accertamento della disabilità.
La riforma si caratterizza per alcuni elementi distintivi:
- centralizzazione delle competenze,
- digitalizzazione delle procedure,
- semplificazione dell’accesso attraverso l’eliminazione della domanda amministrativa,
- valorizzazione del ruolo dei medici certificatori e
- rafforzamento dell’integrazione tra ambito sanitario e sociale.
La terza fase della sperimentazione rappresenta un momento cruciale, in quanto consente di testare il sistema su una scala territoriale ampia e diversificata, mettendo alla prova la tenuta organizzativa e la funzionalità delle nuove procedure.
In prospettiva, il passaggio al regime a partire dal 1° gennaio 2027 richiederà un ulteriore sforzo di coordinamento e consolidamento, ma le indicazioni operative fornite delineano già un impianto sufficientemente strutturato e coerente.
L’evoluzione normativa e organizzativa in atto si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione del sistema di welfare, nel quale la dimensione digitale e l’integrazione dei servizi assumono un ruolo sempre più centrale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
- D.L. 19 febbraio 2026, n. 19
- INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 635
- INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 637
- INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 639
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