1° Contenuto riservato: La tutela dei contratti di lavoro nelle procedure concorsuali

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Presupposti, condizioni ed effetti delle disposizioni in materia con uno sguardo alla giurisprudenza più recente

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 11 Luglio 2025


Il presente contributo offre una analisi della disciplina applicabile ai trasferimenti d’azienda che avvengono nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di seguito CCII).

Nei paragrafi successivi verrà presentata una panoramica delle principali innovazioni normative e sistemiche introdotte dal legislatore delegato, con particolare riguardo alle deroghe previste all’art. 2112 c.c. ad opera dei nuovi commi 4-bis5 e 5-bis dell’art. 47 Legge n. 428/1990.

Saranno analizzati i presupposti, le condizioni e gli effetti di tali disposizioni, alla luce delle finalità di salvaguardia dell’occupazione e di equilibrio tra le esigenze di continuità aziendale e tutela dei lavoratori. Viene anche offerto uno sguardo alla giurisprudenza più recente, che ha contribuito a chiarire l’interpretazione dei requisiti sostanziali richiesti per l’applicazione della disciplina e delle sue deroghe.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il CCII, entrato in vigore in via definitiva il 15 luglio 2022, persegue una duplice finalità:

  • prevenire l’insorgere di stati di insolvenza, favorendo l’emersione anticipata della crisi tramite strumenti di allerta e composizione negoziata;
  • assicurare la continuità aziendale – ove possibile – salvaguardando contestualmente il tessuto occupazionale.

In questo contesto si inserisce anche l’art. 2 del D.Lgs. n. 14/2019, il quale specifica che le misure e gli strumenti previsti dal Codice della crisi devono essere interpretati in coerenza con i principi della Direttiva UE 2019/1023 , promuovendo il risanamento delle imprese in difficoltà economica e la salvaguardia dell’occupazione. Tale norma funge da chiave di lettura sistematica dell’intera riforma, improntata a una logica preventiva e a un equilibrio tra esigenze del ceto creditorio e tutela dei lavoratori.

Le principali procedure concorsuali disciplinate dal CCII sono:

  • Liquidazione giudiziale: sostituisce la vecchia “procedura fallimentare”, finalizzata alla liquidazione dell’attivo e alla soddisfazione dei creditori.
  • Concordato preventivo: può essere in continuità (diretta o indiretta) o liquidatorio; prevede un piano proposto dall’imprenditore, sottoposto all’approvazione dei creditori e del tribunale.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: accordi negoziati con i creditori che, se omologati, producono effetti nei confronti di tutti o di parte di essi.
  • Liquidazione coatta amministrativa: applicabile a imprese di specifici settori, è disposta con decreto ministeriale e mira alla liquidazione dell’impresa sotto il controllo pubblico.
  • Amministrazione straordinaria: riservata alle grandi imprese in stato di insolvenza, consente la prosecuzione temporanea dell’attività in vista della ristrutturazione o della cessione dell’azienda.

Sotto il profilo lavoristico il legislatore delegato ha adottato un approccio pragmatico: consentire alla contrattazione collettiva (con riferimento anche a quelle disciplinata dall’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015) di modulare l’impatto del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro, bilanciando la tutela occupazionale con le istanze di ristrutturazione.

L’art. 368 CCII interviene, in particolare, sull’art. 47 Legge n. 428/1990, sostituendone i commi 4‑bis e 5 ed inserendo il comma 5‑bis : in tal modo viene tracciata una netta distinzione fra procedure di continuità (concordato in continuità, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione non liquidatori) e procedure a finalità liquidatoria (liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta).

Solo in quest’ultimo scenario la deroga può spingersi sino a disapplicare integralmente gli effetti protettivi dell’art. 2112 c.c.

I trasferimenti d’azienda nelle procedure concorsuali

Le modifiche, operate dall’art. 368 CCII, all’art. 47 Legge n. 428/1990 e in particolare ai commi 4-bis , 5 e 5-bis , rispondono a tre linee di politica legislativa:

  1. allineamento al diritto UE – in adesione all’art. 5 Direttiva n. 2001/23/CE, le deroghe alla continuità dei rapporti di lavoro sono circoscritte alle sole procedure «liquidatorie» del cedente, sotto il controllo di un’autorità pubblica;
  2. centralità della contrattazione collettiva – la deroga all’art. 2112 c.c. è ammissibile solo se incorporata in un accordo sindacale con “finalità di salvaguardia dell’occupazione”;
  3. prevedibilità per gli operatori – vengono elencate tassativamente le procedure cui si applicano le diverse discipline, riducendo l’incertezza interpretativa.
Comma 4‑bis art. 47, Legge n. 428/1990
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell’articolo 84, comma 2 , del codice della crisi e dell’insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso;b) per le quali vi sia stata l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio”.

La stipulazione di accordi collettivi ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 consente una gestione negoziata della transizione, con effetti erga omnes per tutti i lavoratori interessati. Il cessionario può così beneficiare di una ridefinizione sostenibile degli oneri del personale, incidendo su parametri quali orario, retribuzioni accessorie, indennità e fringe benefit, senza che ciò comporti un’interruzione della continuità del rapporto o una compressione illegittima dei diritti fondamentali del lavoratore.

  • Presupposti oggettivi: affinché si possa legittimamente ricorrere alla deroga pattizia dell’art. 2112 c.c. nei limiti consentiti dal comma 4-bis, è necessario che il trasferimento d’azienda avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale a carattere conservativo. In particolare, tale evenienza ricorre nei casi in cui l’impresa cedente sia ammessa a una delle seguenti procedure: concordato preventivo in continuità aziendale (sia diretta che indiretta), accordi di ristrutturazione dei debiti non liquidatori ovvero amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In tutte queste ipotesi, la continuità dell’attività produttiva non subisce interruzioni, e l’interesse pubblico sottostante è quello di preservare la capacità produttiva e l’occupazione.
  • Presupposto soggettivo: ulteriore condizione essenziale è la sottoscrizione di un accordo collettivo, espressione di una volontà negoziale condivisa tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, con l’obiettivo esplicito e documentato della salvaguardia occupazionale. Tale finalità si traduce nella necessità di mantenere attivi i rapporti di lavoro attraverso il trasferimento degli stessi al cessionario, pur consentendo, nei limiti legali, una rimodulazione delle condizioni contrattuali.
  • Oggetto della deroga: l’ambito materiale entro cui può operare l’accordo sindacale è circoscritto alle sole “condizioni di lavoro“. Con questa espressione si intendono, ad esempio, elementi quali l’inquadramento contrattuale, il trattamento economico, la struttura della retribuzione, i sistemi di welfare e i premi di risultato. Non è in alcun modo consentita la deroga alla continuità del rapporto giuridico, che resta un vincolo inderogabile in queste fattispecie: il lavoratore passa alle dipendenze del cessionario senza soluzione di continuità.
Comma 5 art. 47, Legge n. 428/1990
Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo 2112, commi 13 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’articolo 2113 , ultimo comma del codice civile”.

In assenza di continuità produttiva, le esigenze del cessionario possono prevalere sulla necessità di conservare le condizioni originarie. Il rischio sociale viene riequilibrato mediante il ricorso alla contrattazione collettiva e al possibile accesso agli strumenti di sostegno al reddito.

  • Ambito di applicazione: il comma 5 disciplina i trasferimenti di azienda che si collocano nell’ambito di procedure concorsuali a carattere liquidatorio, ossia:
    • Liquidazione giudiziale (ex fallimento);
    • Concordato preventivo con finalità esclusivamente liquidatorie;
    • Liquidazione coatta amministrativa.
  • Contenuto e deroga: anche in tali casi, i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario ma, diversamente da quanto previsto nel comma 4-bis, è possibile, attraverso la stipula di accordi collettivi, derogare più ampiamente alle tutele previste dall’art. 2112 c.c., incluse:
    • la continuità del rapporto (comma 1);
    • la solidarietà passiva tra cedente e cessionario (comma 2);
    • le condizioni di lavoro (comma 3);
    • i limiti agli atti dispositivi previsti dal comma 4.
  • Presupposto e finalità: la finalità resta la salvaguardia occupazionale, ma in un contesto più compromesso sotto il profilo della continuità aziendale. Pertanto, la legge ammette una maggiore flessibilità negoziale, purché formalizzata mediante contratti collettivi sottoscritti da soggetti legittimati. L’accordo può inoltre coesistere con strumenti di incentivazione all’esodo, concordati individualmente con i lavoratori nelle sedi protette ex art. 2113 , ultimo comma, c.c.
Comma 5-bis art. 47, Legge n. 428/1990
Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1 , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1 , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5 , del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo”.

La disposizione tutela il credito da TFR e altri crediti protetti, salvaguardando il diritto del lavoratore al pagamento anche in contesti di continuità apparente e superando il tradizionale ostacolo dell’insussistenza della cessazione del rapporto ai fini dell’attivazione del Fondo INPS.

  • Effetti sostanziali:
    • Esclusione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro anteriori al trasferimento (comma 2 art. 2112 c.c.).
    • Esigibilità immediata del TFR da parte del lavoratore nei confronti del cedente, con possibilità di intervento del Fondo di Garanzia INPS.
    • Possibilità per il Fondo di intervenire anche se il rapporto prosegue con il nuovo datore, eliminando ogni dubbio sull’accesso alla tutela in caso di prosecuzione del rapporto a condizioni derogate.

La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di pronunciarsi su casi specifici riguardanti l’applicazione dei commi 4-bis e 5 dell’art. 47 Legge n. 428/1990, contribuendo a definire l’ambito di legittimità delle deroghe pattizie all’art. 2112 c.c., in particolare in presenza di situazioni concorsuali.

Tribunale di Milano, sez. lav., Sentenza 1° giugno 2023, n. 1227
Massima“In presenza di un trasferimento d’azienda avvenuto nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, è legittima la deroga pattizia all’art. 2112 c.c. in forza di accordo sindacale ai sensi del comma 5 dell’art. 47 Legge n. 428/1990, purché sussistano le condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma e i lavoratori siano effettivamente destinatari dell’accordo”.

Il trasferimento era avvenuto nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale. L’accordo sindacale stipulato prevedeva una selezione parziale del personale e l’esclusione della responsabilità solidale per i crediti pregressi.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la deroga pattizia, sottolineando che:

  • l’accordo era stato stipulato da soggetti sindacali qualificati ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/2015;
  • vi era stata informazione e consultazione ex art. 47 ;
  • i lavoratori ricorrenti erano effettivamente inclusi tra i destinatari dell’accordo;
  • la prosecuzione del rapporto con il cessionario era avvenuta a condizioni diverse, come consentito dal comma 5.

Pertanto, per il Tribunale, l’efficacia derogatoria dell’accordo collettivo in ambito di procedura liquidatoria è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 e alla riferibilità concreta dell’accordo al singolo lavoratore.

Tribunale di Roma, sez. lav., Sentenza 26 luglio 2023, n. 6205
Il trasferimento d’azienda avvenuto nell’ambito di un concordato preventivo in continuità non consente una deroga generalizzata all’art. 2112 c.c., ma solo nei limiti previsti dall’accordo collettivo di cui al comma 4-bis dell’art. 47 Legge n. 428/1990”.

La procedura riguardava un’azienda in concordato preventivo in continuità indiretta. L’accordo sindacale prevedeva la prosecuzione del rapporto con il cessionario, ma con una riduzione del trattamento retributivo. Alcuni lavoratori hanno impugnato l’efficacia dell’accordo, sostenendo l’illegittimità delle modifiche peggiorative.

Il Tribunale ha confermato la legittimità della deroga, rilevando che:

  • il concordato in continuità rientra tra le ipotesi del comma 4-bis;
  • le condizioni di lavoro erano state modificate nel rispetto dell’accordo collettivo sottoscritto con finalità occupazionali;
  • la continuità del rapporto era stata rispettata.

In presenza di procedura di concordato preventivo in continuità, pertanto, le modifiche delle condizioni di lavoro sono legittime se contenute in un accordo collettivo stipulato ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, senza che ciò determini un’elusione dell’art. 2112, comma 1 c.c.

Le due decisioni offrono un quadro coerente: in entrambi i casi, i giudici hanno valorizzato la presenza di accordi collettivi regolarmente stipulati e finalizzati alla salvaguardia occupazionale. È confermata la natura non automatica delle deroghe: la loro efficacia dipende dall’aderenza rigorosa ai presupposti normativi e dalla corretta estensione degli effetti ai singoli lavoratori coinvolti.

Tavola sinottica dei commi 4-bis, 5 e 5-bis dell’art. 47 Legge n. 428/1990

CommaAmbito di applicazioneDerogabilità dell’art. 2112 c.c.CondizioniEffetti
4-bisConcordato in continuità (indiretta), accordi di ristrutturazione non liquidatori, amministrazione straordinariaDeroga solo alle condizioni di lavoroAccordo collettivo ex art. 51 D.Lgs. 81/2015 con finalità occupazionaleRapporti trasferiti al cessionario, condizioni di lavoro secondo l’accordo
5Liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, LCADeroga piena ai commi 13 e 4 dell’art. 2112 c.c.Contratto collettivo ex art. 51 D.Lgs. 81/2015Possibile esclusione lavoratori, modifica condizioni e responsabilità
5-bisIpotesi di cui al comma 5Esclusione responsabilità solidale (art. 2112, c. 2)Nessuna ulteriore condizioneTFR esigibile dal cedente; intervento Fondo di garanzia INPS

Riferimenti normativi: 

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