1° Contenuto riservato: La violazione dell’art. 2697 c.c.

DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1250 del 18 gennaio 2025

Si configura la violazione dell’art. 2697 c.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Per dedurre invece la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

In sostanza non può porsi una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ad una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Avv. Mariangela Di Biase

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