1° Contenuto riservato: L’Approfondimento – Fondo Tesoreria INPS: nuove regole dal 1° gennaio 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Imprese e operatori professionali sono chiamati a rivedere criteri di monitoraggio, prassi amministrative e scelte organizzative, soprattutto per le aziende in crescita o con oscillazioni della forza lavoro

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 20 GENNAIO 2026

Il Fondo di Tesoreria INPS costituisce, dal 1° gennaio 2007, una gestione pubblica deputata a garantire l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) ai lavoratori dipendenti del settore privato, limitatamente alla quota di TFR maturata e non destinata alla previdenza complementare. L’istituto nasce con una finalità sistemica: da un lato, assicurare continuità e certezza nell’erogazione di una componente retributiva differita; dall’altro, rimodulare la disponibilità finanziaria del TFR “in azienda” nelle imprese di medio-grandi dimensioni.

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul cuore della disciplina, modificando l’art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e riscrivendo in modo progressivo i presupposti dimensionali che determinano l’obbligo di versamento. L’impatto operativo è significativo: le imprese e gli operatori professionali sono chiamati a rivedere criteri di monitoraggio, prassi amministrative e scelte organizzative, soprattutto per le aziende in crescita o con oscillazioni della forza lavoro.

Premessa

Sotto il profilo tecnico-giuridico, il Fondo di Tesoreria si colloca in un’area di confine: il TFR resta una componente del trattamento economico complessivo del lavoratore disciplinata dall’art. 2120 c.c., ma la quota maturanda che confluisce al Fondo assume, nei rapporti con l’INPS, una fisionomia sostanzialmente assimilata alla contribuzione obbligatoria, con conseguente applicazione dei principi e delle regole proprie dell’accertamento, della riscossione e della prescrizione contributiva.

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul cuore della disciplina, modificando l’art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e riscrivendo in modo progressivo i presupposti dimensionali che determinano l’obbligo di versamento. L’impatto operativo è significativo: le imprese e gli operatori professionali sono chiamati a rivedere criteri di monitoraggio, prassi amministrative e scelte organizzative, soprattutto per le aziende in crescita o con oscillazioni della forza lavoro.

Focus normativo

Il quadro normativo “base” si fonda innanzitutto sull’art. 2120 del Codice civile, che disciplina il TFR quale somma dovuta dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, determinandone sia i criteri di calcolo (quota annua pari a retribuzione utile/13,5), sia la rivalutazione annuale (1,5% fisso + 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). L’art. 2120 c.c. rappresenta la matrice comune: anche quando il TFR maturando confluisce al Fondo, l’unità concettuale e il metodo di calcolo rimangono quelli civilistici.

→ La disciplina istitutiva del Fondo è contenuta nell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In questa sede il legislatore:
– istituisce un Fondo presso l’INPS per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato;
– individua il finanziamento mediante un contributo corrispondente alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 e non destinate alle forme pensionistiche complementari;
– collega l’obbligo al presupposto dimensionale (numero di addetti) e alla natura privatistica del datore di lavoro.

→ I decreti interministeriali del 30 gennaio 2007 (Fondo Tesoreria  e FONDINPSdefiniscono le modalità attuative, tra cui i criteri di computo della soglia dimensionale e le regole per la gestione amministrativa dei versamenti.

→ La Circolare INPS del 3 aprile 2007, n. 70 costituisce il testo di prassi ad oggi “fondativo” per la parte operativa: identifica i destinatari, dettaglia il calcolo della forza lavoro, precisa la base imponibile, disciplina la decorrenza dell’obbligo, le regole di versamento e soprattutto i meccanismi di conguaglio in occasione di cessazioni e anticipazioni.

→ La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), con il comma 203 , modifica e integra le previsioni dell’art. 1, comma 756, Legge n. 296/2006, introducendo un nuovo criterio dinamico di verifica della soglia dimensionale e una progressiva riduzione dei requisiti di addetti per l’assoggettamento, con decorrenze differenziate (2026-2027, 2028-2031, dal 2032).

Il Fondo Tesoreria INPS

Il Fondo di Tesoreria è strutturato come gestione a ripartizione: le somme affluiscono in forma di “contributo” e, al maturare del diritto, il Fondo concorre all’erogazione del TFR. In termini pratici, il lavoratore continua a interfacciarsi con il datore di lavoro (domanda di TFR e di anticipazione), mentre il datore di lavoro resta il soggetto che eroga materialmente la prestazione e che recupera la quota di competenza del Fondo tramite conguaglio sulle denunce contributive.

Tale meccanismo produce un effetto peculiare: il datore di lavoro rimane “pagatore” dell’intero TFRma non è più “accantonatore” per la parte maturanda trasferita al Fondo.

Ne deriva una scissione tra:

  • la titolarità dell’obbligazione nei confronti del lavoratore, che permane in capo al datore;
  • la provvista finanziaria relativa alla quota maturata dal 1° gennaio 2007 e versata al Fondo, che viene gestita in via pubblica.

Sul piano delle tutele, l’inquadramento del Fondo come gestione previdenziale comporta l’operatività del principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.), con la conseguenza che, ai fini del calcolo del dovuto, possono rilevare anche contributi omessi entro i limiti del periodo prescrizionale. L’assetto è coerente con l’idea del legislatore del 2006 di “pubblicizzare” parte della gestione del TFR nelle imprese dimensionate, mantenendo la linea civilistica per il metodo di calcolo.

È essenziale, in chiave applicativa, distinguere il TFR maturato:

  • fino al 31 dicembre 2006 (accantonato presso il datore di lavoro, salvo conferimenti preesistenti a previdenza complementare);
  • dal 1° gennaio 2007 in avanti (quota maturanda destinata, a seconda della scelta del lavoratore, a previdenza complementare oppure al Fondo Tesoreria/azienda).

Il Fondo opera esclusivamente sulla quota maturata dal 1° gennaio 2007; le quote pregresse restano nella disponibilità datoriale e costituiscono, anche ai fini delle anticipazioni, la prima “fonte” di erogazione.

Destinatari: disciplina fino al 31 dicembre 2025 e nuove regole dal 1° gennaio 2026

Presupposto soggettivo: settore privato

Il perimetro soggettivo è ancorato alla natura privatistica del datore di lavoro. La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e, per espressa previsione, esclude i datori di lavoro domestico.

Un aspetto frequentemente critico riguarda enti o organismi “ibridi” (pubblici in senso proprietario ma privatizzati nell’organizzazione): la regola guida è verificare se ai lavoratori si applica l’art. 2120 c.c.; se sì, la disciplina del Fondo può trovare applicazione.

Sono esclusi, in via generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, salvo casi in cui, in deroga al sistema pubblicistico, i rapporti siano integralmente regolati dal diritto comune e quindi attratti all’art. 2120 c.c.

Sono in ogni caso esclusi:

  • lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga;

L’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi.

  • lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
  • lavoratori a domicilio;
  • impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
  • lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di Legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla Circolare n. 162/1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
  • lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).

Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

Operazioni straordinarie

In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:

  • nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
  • nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

Presupposto dimensionale: disciplina fino al 31 dicembre 2025

Fino al 31 dicembre 2025, il presupposto dimensionale è stato storicamente impostato su un criterio “di cristallizzazione”.

In particolare:

  • per le aziende già in attività al 31 dicembre 2006, la soglia dei 50 addetti si verificava guardando alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006; una volta individuata la sussistenza (o meno) del requisito, le variazioni successive non incidevano sull’obbligo (né in aumento né in diminuzione);
  • per le aziende che iniziavano l’attività dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2025, la verifica si effettuava sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività; l’obbligo operava, secondo l’impostazione operativa, dall’anno successivo a quello di inizio attività, laddove risultasse raggiunta la soglia.

Ai fini della determinazione dell’organico e della media occupazionale, la Circolare INPS n. 70/2007 ha chiarito che devono essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro (quindi a teste), compresi quelli a tempo parziale. Solo questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

L’elemento di maggiore rilevanza applicativa è che, nel modello fino al 2025, la disciplina non era pensata per “agganciarsi” alla crescita dell’organico in anni successivi, se non nei casi in cui il datore di lavoro entrasse nell’obbligo per ragioni ulteriori (ad esempio operazioni societarie con transito di personale già assoggettato).

In termini pratici, ciò ha determinato una segmentazione del mercato: aziende in crescita oltre soglia, ma non necessariamente assoggettate se non ricorrevano le condizioni originarie.

Al fine di meglio comprendere la modalità di calcolo della media occupazionale, riportiamo l’esempio indicato dall’INPS con la propria Circolare n. 70/2007.

  • periodo di attività: intero anno 2006
  • orario normale: 40 ore settimanali
  • lavoratori occupati nell’anno:
    • 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;
    • 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese;
    • 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.

Il totale degli addetti (teste) è 100

La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)

(*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.

Pertanto à 16.602 : 312 = 53,21 media annua

Il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 15.600 (50 x 26 x 12).

Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.

Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.

Novità dal 1° gennaio 2026: il passaggio a un criterio dinamico e la progressiva riduzione delle soglie

La Legge di Bilancio 2026 interviene introducendo, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, un criterio dinamico: sono tenuti al versamento anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi a quello di inizio attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.

La norma introduce inoltre una scansione temporale delle soglie, con logica progressiva:

  • per il biennio 2026-2027, l’obbligo si collega alla soglia elevata di 60 addetti, con una condizione specifica: la media annua dell’anno solare precedente deve risultare non inferiore a 60;
  • dal 2028 al 2031, la soglia torna a 50 addetti, con verifica sempre sulla media annua dell’anno precedente;
  • dal 2032, la soglia si riduce ulteriormente a 40 addetti, sempre con criterio di media annua dell’anno precedente.

Il significato sistematico della riforma è duplice
Da un lato, il legislatore amplia il bacino dei soggetti obbligati superando l’impostazione “una tantum” legata al 2006 o al primo anno di attività. 
Dall’altro, pianifica una progressiva estensione dell’obbligo verso imprese più piccole (prima 60, poi 50, e infine 40), con l’obiettivo di rendere il Fondo uno strumento più generale nella gestione del TFR maturando.

Dal punto di vista operativo sarà necessario impostare procedure di controllo periodiche e mensili  sulla base dei dati dell’anno solare precedente (12 mesi), con particolare attenzione alle aziende con organico oscillante intorno alle soglie (media mobile). Il passaggio al criterio dinamico impone infatti una governance amministrativa costante: l’assoggettamento non è più un evento storico “definitivo”, ma un risultato che può emergere (e, salvo ulteriori chiarimenti applicativi, tendenzialmente consolidarsi) in funzione della media annua.

Fondo Tesoreria INPS – Comparazione dei limiti dimensionali

Profilo di analisiDisciplina fino al 31 dicembre 2025Disciplina dal 1° gennaio 2026
Fonte normativa principaleArt. 1, comma 756, Legge n. 296/2006 (testo originario)Art. 1, comma 203 , Legge n. 199/2025 (modifica del comma 756, art. 1, Legge n. 296/2006)
Logica del criterio dimensionaleStatica / cristallizzataDinamica / periodica
Soglia dimensionale baseAlmeno 50 addettiVariabile nel tempo (60 → 50 → 40)
Periodo di riferimento per la verifica– Aziende attive al 31 dicembre 2006: media annua 2006 \n- Aziende avviate dal 2007 al 2025: media annua dell’anno di inizio attivitàMedia annua dei lavoratori in forza “nell’anno solare” precedente al periodo di paga considerato
Rilevanza delle variazioni successive dell’organicoIrrilevanti una volta accertato il requisito (né in aumento né in diminuzione)Rilevanti: il superamento della soglia negli anni successivi determina l’ingresso nell’obbligo
Soglia applicabile nel biennio 2026-2027Non previstaAlmeno 60 addetti, con condizione che la media annua dell’anno solare precedente non sia inferiore a 60
Soglia applicabile nel periodo 2028-2031Non previstaAlmeno 50 addetti, media annua dell’anno solare precedente
Soglia applicabile dal 2032Non previstaAlmeno 40 addetti, media annua dell’anno solare precedente
Ingresso nell’obbligo per aziende in crescitaIn linea generale non previsto, salvo casi particolari (es. operazioni societarie)Espressamente previsto anche negli anni successivi a quello di inizio attività
Decorrenza dell’obbligoDal 1° gennaio 2007 o dall’anno successivo a quello di inizio attività (secondo i casi)Dai periodi di paga dell’anno successivo al superamento della soglia, sulla base della media annua solare precedente
Impostazione sistematicaFondo come istituto riferito principalmente a imprese medio-grandi “storiche”Fondo come strumento a platea progressivamente estesa anche a imprese di dimensioni minori
Impatto sulla gestione amministrativaControllo dimensionale una tantumMonitoraggio dinamico strutturato della forza lavoro e dei codici autorizzativi (C.A. “1R”)

Obblighi amministrativi e gestione operativa

La qualificazione della contribuzione al Fondo e le ricadute sull’adempimento

Il versamento al Fondo è trattato come contribuzione equiparata, con applicazione dei termini ordinari di versamento e delle regole di accertamento e riscossione tipiche della contribuzione obbligatoria. Ciò significa, sul piano pratico, che:

  • il versamento è mensile e segue la disciplina generale della contribuzione;
  • non può beneficiare di agevolazioni contributive (salvo specifiche previsioni che agiscano su altre voci);
  • l’omissione può esporre a recuperi, sanzioni e contenzioso, con un livello di attenzione analogo a quello richiesto per i contributi IVS.

Base imponibile: retribuzione utile ex art. 2120 c.c.

Il calcolo del contributo al Fondo si fonda non sulla retribuzione imponibile previdenziale ordinaria, ma sulla retribuzione utile ai fini TFR determinata dall’art. 2120 c.c. La differenza non è meramente teorica: comporta che alcune voci (ad esempio prestazioni in natura, indennità continuative) possano assumere rilievo anche quando non integralmente coincidenti con l’imponibile contributivo.

La nozione civilistica è ispirata al criterio di onnicomprensività: rientrano tutte le somme corrisposte o dovute in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale, inclusi gli equivalenti delle prestazioni in natura; restano fuori i rimborsi spese e le somme con titolo autonomo rispetto al rapporto.

Un punto operativo spesso trascurato riguarda la gestione delle sospensioni (art. 2110 c.c.) e delle integrazioni salariali: ai fini TFR, si computa l’equivalente della retribuzione che sarebbe spettata in caso di normale svolgimento della prestazione, con conseguente necessità di ricostruzioni figurative coerenti.

Misura della quota e calcolo della contribuzione mensile

La quota annua di TFR è, in via generale, pari a retribuzione utile/13,5 (o 7,41%). 

Operativamente, la quota mensile da versare al Fondo si ottiene applicando l’aliquota del 7,41% alla retribuzione utile del periodo di paga, con detrazione del contributo dello 0,50% previsto dalla Legge n. 297/1982, da esporre separatamente nella contribuzione ordinaria e da considerare ai fini del corretto afflusso al Fondo.

Decorrenza dell’obbligo e gestione dei periodi “pregressi”

La disciplina originaria ha previsto regole specifiche per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 e per i lavoratori assunti successivamente, con riferimento al momento di consegna dei modelli di scelta (TFR1/TFR2) e con la particolarità che, per i mesi antecedenti all’effettivo versamento, le quote potevano essere accompagnate da maggiorazioni calcolate secondo criteri di rivalutazione.

L’impostazione operativa distingue tra versamenti correnti e versamenti relativi a periodi pregressi (arretrati), con regole tecniche e codifiche dedicate.

Conguaglio del TFR e delle anticipazioni: la regola della “priorità”

Al momento della cessazione del rapporto, il datore di lavoro liquida integralmente il TFR al lavoratore, anche per la quota di pertinenza del Fondo. Il recupero avviene attraverso conguaglio nella denuncia del mese di erogazione, secondo un criterio di priorità:

  • in via primaria, con i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
  • in caso di incapienza, con i contributi obbligatori complessivamente dovuti.

La stessa logica opera per le anticipazioni: l’anticipazione si calcola sull’intero TFR maturato (quota “datore” + quota “Fondo”), si eroga primariamente a valere sugli accantonamenti presso il datore e, se insufficiente, il datore anticipa anche la quota di competenza del Fondo recuperandola in conguaglio.

Una questione particolarmente delicata è l’incapienza contributiva: se le prestazioni (TFR o anticipazioni) eccedono i contributi dovuti nel mese, la disciplina prevede l’intervento del Fondo con pagamento diretto al lavoratore per la quota di propria spettanza, entro un termine definito, a condizione che il datore di lavoro comunichi tempestivamente l’incapienza secondo le procedure previste.

Modalità di versamento e flussi dichiarativi

Il versamento avviene tramite modello F24 e si rappresenta nei flussi mensili (oggi nella logica Uniemens).

La gestione richiede coerenza tra:

  • valori di retribuzione utile TFR;
  • quota trattenuta o destinata a previdenza complementare;
  • quota afferente al Fondo;
  • eventuali arretrati e relative maggiorazioni.

Nella prassi amministrativa, la Circolare INPS  n. 70/2007 individua codici specifici per:

  • contribuzione corrente al Fondo;
  • versamenti di arretrati;
  • versamenti di maggiorazioni;
  • recuperi (conguagli) in caso di TFR erogato o anticipazioni.

Per ogni altro aspetto relativo alla gestione dei flussi mensili Uniemens si rinvia alla Circolare INPS n. 70/2007 in attesa dei dovuti ulteriori chiarimenti alla luce delle novità introdotte.

Codici autorizzativi e controlli: il presidio del codice di autorizzazione “1R”

Nell’architettura amministrativa delineata dall’INPS, il corretto assolvimento dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria non è affidato esclusivamente al comportamento dichiarativo del datore di lavoro, ma è presidiato attraverso specifici strumenti di classificazione e controllo delle posizioni contributive. Tra questi assume un ruolo centrale il codice di autorizzazione (C.A.) “1R”, che rappresenta l’elemento tecnico attraverso il quale l’Istituto identifica le aziende per le quali sussiste l’obbligo di finanziamento del Fondo di Tesoreria.

In origine, il codice “1R” era connesso in modo diretto e pressoché automatico al requisito dimensionale delle aziende con almeno 50 addetti, secondo la formulazione originaria dell’art. 1, comma 756, della Legge n. 296/2006.

Con l’evoluzione della prassi amministrativa, e in particolare a seguito del Messaggio INPS n. 6509/2014, il significato del codice è stato ridefinito in senso funzionale: il “1R” non individua più soltanto un dato dimensionale astratto, ma qualifica la posizione aziendale come soggetto per il quale sono occupati lavoratori in relazione ai quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria.

La centralità del codice di autorizzazione emerge con particolare evidenza a seguito del Messaggio INPS n. 2078/2016 , con il quale l’Istituto ha espressamente inibito la trasmissione di denunce Uniemens recanti versamenti al Fondo di Tesoreria in assenza del C.A. “1R”.

Riferimenti normativi: 

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