CIRCOLARE MONOGRAFICA
La decontribuzione del 2024, l’esonero contributivo e il bonus mamme del 2025, le novità 2026
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 27 FEBBRAIO 2026
La Legge di Bilancio 2026, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, contiene una serie di interventi significativi a favore delle famiglie e dei genitori lavoratori.
In un contesto socioeconomico che richiede sempre maggiore supporto alla conciliazione tra lavoro e cura familiare, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce modifiche normative e incentivi atti a rafforzare le tutele per la maternità e la paternità, a sostenere la genitorialità e a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata.
Con questo contributo, vogliamo analizzare le misure volte a sostenere le lavoratrici madri.
Decontribuzione lavoratrici madri: la misura 2024
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 , che sarà oggetto del nostro intervento, non può prescindere da un riepilogo della disciplina applicabile negli anni 2024 e 2025, innestandosi in un contesto normativo in costante evoluzione.
L’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) stabiliva un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. Bonus mamme).
Con Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401, l’INPS fornisce chiarimenti sulla durata della misura alla luce della previsione di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, Legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180 , che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai sensi del successivo comma 181 , tale esonero veniva esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 181 , della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo cessava di trovare applicazione alla data del 31 dicembre 2024.
Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell’essere madre di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il Bonus mamme previsto dall’articolo 1,comma 181 , della Legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.
Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180 , della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.
Pertanto, l’esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall’articolo 1, comma 180 , della Legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di 3 o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.
L’esonero contributivo per l’anno 2025
L’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito, Legge di Bilancio 2025), ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Ai sensi del citato comma 219 , le lavoratrici “devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 219 , ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all’adozione di un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, si fa presente che – a seguito dell’adozione del suddetto decreto attuativo – sarebbero seguite, a cura dell’INPS, le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.
Il bonus mamme 2025
In questo contesto normativo, si inseriscono le previsioni dell’articolo 6 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito in Legge 8 agosto 2025, n. 118), con cui:
- è stata posticipata al 2026 l’entrata in vigore della decontribuzione a favore delle madri lavoratrici prevista dall’art. 1, commi 219 e 220 della Legge di Bilancio 2025;
- è stato introdotto, per il 2025, un bonus mamme a favore delle lavoratrici madri che rispettino determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
Nel dettaglio, la disposizione prevede il riconoscimento, a domanda dell’INPS, di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40mila euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.
La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le novità per il 2026
Per espressa previsione dell’articolo 1, commi 206 e 207 , della Legge di Bilancio 2026, alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra reddito di lavoro autonomo, reddito d’impresa in contabilità ordinaria, reddito d’impresa in contabilità semplificata o reddito da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2027, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
L’esonero contributivo in questione spetta alle madri di 2 o più figli e sino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta invece fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per quanto attiene all’anno 2026, nelle more dell’attuazione di quanto sopra previsto:
- alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e la Gestione separata INPS con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
è riconosciuta dall’INPS, previo invio di apposita domanda, una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
La somma, inoltre, è corrisposta alle titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro derivi da attività di lavoro dipendente a tempo determinato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione,congiuntamente alla liquidazione della mensilità relativa al mese di dicembre 2026.
Alla luce di tutto quanto sopra sembra opportuno riportare al seguente tabella di raccordo al fine di valutare le misure ancora in atto e quelle in divenire.
| Casistica | 2026 | 2027 |
| Lavoratrice madre, tempo indeterminato, con almeno 3 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni | Esonero 100% IVS dip. fino a 3.000 € annui | Esonero parziale da stabilirsi. Reddito non > 40.000 € annui |
| Lavoratrice madre, tempo indeterminato, con almeno 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni | Bonus 60 € per ogni mese di rapporto di lavoro con reddito non > 40.000 € | Esonero parziale da stabilirsi. Reddito non > 40.000 € annui |
| Lavoratrice madre, tempo determinato, con almeno 3 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni | Bonus 60 € per ogni mese di rapporto di lavoro con reddito non > 40.000 € | Esonero parziale da stabilirsi. Reddito non > 40.000 € annui |
| Lavoratrice madre, tempo determinato, con almeno 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni | Bonus 60 € per ogni mese di rapporto di lavoro con reddito non > 40.000 € | Esonero parziale da stabilirsi. Reddito non > 40.000 € annui |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 180– 182
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 219 e 220
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 206 e 207
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