1° Contenuto riservato: Lavoro agile all’estero: l’era dei nomadi digitali

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 7 LUGLIO 2026

Disciplina italiana, limiti applicativi, profili fiscali, previdenziali, assicurativi e check-list operativa

Il lavoro agile svolto dall’estero rappresenta una delle evoluzioni più rilevanti dell’organizzazione del lavoro contemporanea. La possibilità tecnica di rendere la prestazione da qualunque luogo non elimina, tuttavia, la necessità di qualificare correttamente il rapporto sotto il profilo giuslavoristico, fiscale, previdenziale, assicurativo e amministrativo.

Il fenomeno dei cosiddetti nomadi digitali, quando riguarda lavoratori subordinati italiani che operano da Paesi esteri per aziende stabilite in Italia, richiede una gestione preventiva e documentata. Non è sufficiente autorizzare lo smart working fuori dal territorio nazionale: occorre verificare dove il reddito deve essere tassato, quale legislazione previdenziale sia applicabile, quale copertura assicurativa operi, quali obblighi di sicurezza permangano e quali adempimenti gravino su datore di lavoro e lavoratore.

Premessa

Il lavoro agile svolto dall’estero rappresenta una delle evoluzioni più rilevanti dell’organizzazione del lavoro contemporanea. Il fenomeno dei cosiddetti nomadi digitali, quando riguarda lavoratori subordinati italiani che operano da Paesi esteri per aziende stabilite in Italia, richiede una gestione preventiva e documentata.

Non è sufficiente autorizzare lo smart working fuori dal territorio nazionale: occorre verificare dove il reddito deve essere tassato, quale legislazione previdenziale sia applicabile, quale copertura assicurativa operi, quali obblighi di sicurezza permangano e quali adempimenti gravino su datore di lavoro e lavoratore.

Inquadramento generale del lavoro agile dall’estero

Profilo di analisiElemento da verificareRilevanza praticaRischio in caso di mancata valutazione
Natura del rapportoIl lavoratore resta subordinato al datore di lavoro italianoIl lavoro agile non modifica la qualificazione del rapportoErrata qualificazione come lavoro autonomo o prestazione esterna
Luogo della prestazioneStato estero dal quale il lavoratore operaIncide su fiscalità, previdenza, sicurezza, assicurazione e diritto localeApplicazione non governata di regole estere
Durata della permanenzaPeriodo occasionale, abituale o continuativoDetermina livello di rischio e adempimenti necessariSuperamento di soglie fiscali, previdenziali o autorizzative
Mansioni svolteAttività amministrativa, tecnica, commerciale, direttiva o negozialeLe funzioni esercitate possono incidere sul rischio aziendale esteroPossibile stabile organizzazione o presenza fiscalmente rilevante
Paese di svolgimentoStato UE, SEE, Svizzera, Paese convenzionato o extra UE non convenzionatoCambia il quadro previdenziale, fiscale e amministrativoDoppia imposizione, doppia contribuzione o scopertura
Accordo individualeClausole specifiche per lavoro agile esteroÈ lo strumento di regolazione della prestazioneAutorizzazione generica e difficoltà probatoria

Il lavoro agile: disciplina italiana e limiti applicativi

Nel diritto italiano il lavoro agile non costituisce una diversa tipologia contrattuale, ma una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La disciplina è contenuta negli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisce il lavoro agile come prestazione resa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, mediante accordo tra le parti e con possibile utilizzo di strumenti tecnologici.

L’assenza di un vincolo fisso di luogo non significa, però, irrilevanza giuridica del luogo di lavoro. Se sul piano organizzativo il lavoratore può operare da remoto, sul piano fiscaleprevidenzialeassicurativo e prevenzionistico il luogo in cui la prestazione è materialmente resa continua ad assumere rilievo determinante.

L’accordo individuale previsto dall’articolo 19 della Legge n. 81/2017 diventa quindi lo strumento centrale. Nel caso di lavoro agile all’estero, esso deve indicare i Paesi autorizzati, la durata della prestazione fuori dall’Italia, le modalità di controllo, i tempi di riposo, il diritto alla disconnessione, l’utilizzo degli strumenti aziendali, gli obblighi di sicurezza, la protezione dei dati e le condizioni di rientro.

Il Protocollo nazionale sul lavoro agile 7 dicembre 2021  conferma la centralità della volontarietà, dell’accordo individuale, della tutela della salute e sicurezza, della formazione, della disconnessione e del rispetto dei diritti sindacali. Tali principi valgono anche quando la prestazione sia resa dall’estero, ma devono essere adattati alla dimensione transnazionale.

Lavoro agile, distacco e trasferimento: differenze operative

IstitutoElemento qualificanteFinalitàLuogo della prestazioneAdempimenti principaliQuando utilizzarlo
Lavoro agile dall’esteroPrestazione subordinata resa da remoto fuori dai locali aziendaliFlessibilità organizzativaLuogo scelto o autorizzato, anche esteroAccordo individuale, comunicazione lavoro agile, verifiche fiscali, previdenziali e INAILQuando il lavoratore opera da remoto senza destinatario locale della prestazione
Distacco transnazionaleInvio temporaneo presso altro soggetto o sede estera nell’ambito di una prestazione transnazionaleEsecuzione di servizio, appalto, infragruppo o invio temporaneoStato del soggetto destinatario o sede esteraVerifica autenticità distacco, condizioni di lavoro locali, A1, comunicazioni previste nello Stato ospitanteQuando il lavoratore è inviato presso un soggetto o struttura estera
Trasferimento all’esteroMutamento stabile del luogo di lavoroRiorganizzazione stabile del rapportoNuova sede esteraModifica contrattuale, fiscalità, previdenza, possibile diritto localeQuando il centro abituale della prestazione viene spostato stabilmente
Contratto localeAssunzione o gestione secondo normativa del Paese esteroStabilizzazione della posizione nel Paese esteroStato esteroPayroll locale, previdenza locale, fiscalità localeQuando la presenza estera diventa prevalente o permanente
Employer of RecordSoggetto terzo estero assume formalmente il lavoratoreGestione locale del rapportoStato esteroValutazione di liceità, poteri direttivi, rischio interposizioneSolo previa verifica legale e giuslavoristica approfondita

I nomadi digitali: chi sono?

L’espressione nomadi digitali individua lavoratori che, grazie agli strumenti informatici, svolgono l’attività senza un collegamento stabile con una sede fisica tradizionale.

Nel rapporto subordinato, tuttavia, il nomadismo digitale non modifica la natura del rapporto: il lavoratore resta inserito nell’organizzazione aziendale, soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Il nomade digitale subordinato è quindi un dipendente che rende la prestazione da luoghi variabili, spesso situati in Stati diversi da quello del datore di lavoro, continuando però a operare nell’interesse dell’impresa. La prestazione può essere svolta da un’abitazione, da un coworking, da una struttura ricettiva o da altro luogo autorizzato.

La criticità principale deriva dal fatto che la mobilità geografica non sempre coincide con una piena neutralità giuridica. Una breve permanenza all’estero presenta implicazioni diverse rispetto a un’attività continuativa da altro Stato. Parimenti, una prestazione resa in ambito UE non è assimilabile a una prestazione resa in Paese extra UE, specie se privo di convenzione previdenziale o fiscale con l’Italia.

Tipologie operative di lavoro agile estero

TipologiaCaratteristicheDurata indicativaDisciplina da presidiareValutazione consigliata
Smart working estero occasionalePrestazione da remoto per brevi periodi da altro StatoGiorni o poche settimaneAccordo individuale, sicurezza, privacy, fiscalità minima, copertura assicurativaGestione tramite autorizzazione specifica e tracciamento
Telelavoro transfrontaliero abitualeAlternanza stabile tra Stato di residenza e Stato del datore di lavoroContinuativa o ricorrenteRegolamenti UE, Accordo quadro, modello A1Verifica delle soglie del 25% e del 50%
Lavoro remoto estero prolungatoPermanenza significativa in altro StatoMesi o frazione rilevante dell’annoFiscalità, previdenza, diritto locale, sicurezza, immigrazioneAnalisi multidisciplinare preventiva
Lavoro estero continuativoPrestazione prevalentemente o integralmente resa dall’esteroStabilmente o per lungo periodoPossibile applicazione della normativa esteraValutare contratto locale, distacco, policy internazionale o altra soluzione
Nomadismo digitale non controllatoSpostamenti frequenti non preventivamente autorizzatiVariabileTutti i profili di rischioIpotesi da evitare mediante policy aziendale chiara

Profili fiscali: residenza, luogo della prestazione e tassazione del reddito

Il lavoro agile dall’estero impone una verifica preliminare della residenza fiscale del lavoratore. Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2023, sono fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio, oppure sono ivi presenti.

Il lavoratore italiano che opera dall’estero non perde automaticamente la residenza fiscale italiana. Se conserva in Italia il centro principale delle relazioni personali e familiari, la residenza civilistica, l’iscrizione anagrafica rilevante o una presenza significativa, può continuare a essere tassato in Italia secondo il principio della worldwide taxation, ossia sui redditi ovunque prodotti.

Se, invece, il lavoratore risulta fiscalmente non residente, l’Italia assoggetta a imposizione soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Per il lavoro dipendente, il criterio rilevante è il luogo in cui l’attività viene fisicamente svolta. Pertanto, una prestazione resa all’estero per un datore di lavoro italiano può richiedere una verifica della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e della corretta gestione delle ritenute.

Le convenzioni internazionali, generalmente modellate sull’articolo 15 del Modello OCSE, attribuiscono rilievo al luogo di effettivo svolgimento dell’attività. Il lavoro da remoto si considera svolto nello Stato in cui il lavoratore è fisicamente presente quando esegue la prestazione, anche se gli effetti economici e organizzativi si producono in favore di un datore di lavoro italiano.

Occorre inoltre considerare il possibile rischio di stabile organizzazione dell’impresa italiana nello Stato estero, soprattutto quando il lavoratore svolge funzioni commerciali, negoziali, manageriali o dotate di poteri rappresentativi.

Profili fiscali del lavoro agile dall’estero

SituazioneCriterio da applicareEffetto fiscaleAdempimento operativo
Lavoratore fiscalmente residente in ItaliaTassazione dei redditi ovunque prodottiReddito imponibile in Italia anche se la prestazione è resa all’esteroApplicazione ritenute italiane e verifica eventuale credito per imposte estere
Lavoratore fiscalmente non residente in ItaliaTassazione in Italia dei soli redditi prodotti nel territorio dello StatoRileva il luogo fisico di svolgimento della prestazioneVerifica della convenzione contro le doppie imposizioni e gestione delle ritenute
Prestazione svolta in parte in Italia e in parte all’esteroRipartizione in base alle giornate di lavoro effettivoPossibile ripartizione della potestà impositivaTracciatura giornaliera delle presenze
Lavoratore iscritto AIREL’iscrizione non è di per sé decisivaOccorre verificare domicilio, residenza e presenza effettivaAcquisizione dichiarazioni e documentazione fiscale
Permanenza estera prolungataVerifica residenza fiscale e convenzione applicabilePossibili obblighi fiscali nello Stato esteroAnalisi preventiva con consulente fiscale locale
Ruolo commerciale o apicale svolto dall’esteroValutazione dei poteri esercitati nello Stato esteroPossibile rischio di stabile organizzazioneLimitazione dei poteri e verifica fiscale societaria

Profili previdenziali: contribuzione, telelavoro transfrontaliero e Accordo quadro europeo

La gestione previdenziale è uno dei profili più delicati del lavoro agile all’estero. Nei rapporti che coinvolgono Stati UE, SEE e Svizzera, il riferimento principale è il Regolamento CE n. 883/2004, coordinato con il Regolamento CE n. 987/2009. Il principio generale è quello dell’unicità della legislazione applicabile: il lavoratore deve essere soggetto alla legislazione previdenziale di un solo Stato.

Nel lavoro svolto abitualmente in due o più Stati, l’articolo 13 del Regolamento n. 883/2004 prevede criteri specifici. In particolare, se il lavoratore svolge una parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza, normalmente pari almeno al 25% dell’attività complessiva, può rendersi applicabile la legislazione previdenziale dello Stato di residenza.

La diffusione del telelavoro transfrontaliero ha reso necessario un correttivo. L’Accordo quadro multilaterale sul telelavoro transfrontaliero abituale, applicabile in Italia dal 1° gennaio 2024, consente, su richiesta, di mantenere la legislazione previdenziale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, a condizione che il telelavoro svolto nello Stato di residenza del lavoratore sia inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo.

Il Messaggio INPS 13 marzo 2024, n. 1072 ha fornito le istruzioni operative per l’Italia. La richiesta richiede il consenso di datore di lavoro e lavoratore e deve essere presentata all’istituzione dello Stato di cui si chiede l’applicazione della legislazione. Se il datore di lavoro è stabilito in Italia, la domanda deve essere trasmessa all’INPS tramite l’applicativo per il rilascio della certificazionA1, selezionando l’ipotesi di eccezione ex articolo 16 del Regolamento n. 883/2004.

→ L’Accordo non copre ogni forma di lavoro remoto dall’estero. Non si applica ai lavoratori autonomi, a chi svolge attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza, a chi lavora abitualmente anche in ulteriori Stati, né ai casi in cui il telelavoro nello Stato di residenza raggiunga o superi il 50% del tempo complessivo.

→ Per i Paesi extra UE, occorre invece verificare l’esistenza di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale. In assenza di accordi, possono emergere rischi di doppia contribuzione o di scopertura previdenziale.

Profili previdenziali: criteri di individuazione della legislazione applicabile

ScenarioRegola di riferimentoLegislazione potenzialmente applicabileDocumento/adempimentoAttenzione operativa
Attività in un solo Stato UEPrincipio del luogo di svolgimento dell’attivitàStato in cui la prestazione è resaVerifica ordinaria Regolamento n. 883/2004Il luogo fisico della prestazione è decisivo
Attività abituale in due o più Stati UEArt. 13 Regolamento n. 883/2004Stato di residenza se vi è parte sostanziale dell’attivitàValutazione soglia del 25%Necessario monitorare il tempo di lavoro
Telelavoro nello Stato di residenza tra 25% e meno del 50%Accordo quadro europeo sul telelavoro transfrontalieroPossibile mantenimento legislazione dello Stato del datoreRichiesta deroga art. 16 e modello A1Serve consenso di datore e lavoratore
Telelavoro nello Stato di residenza pari o superiore al 50%Accordo quadro non applicabileTendenziale applicazione della legislazione dello Stato di residenza, salvo diverso accordo individualeValutazione caso per casoAlto rischio di cambio legislazione previdenziale
Paese extra UE convenzionatoConvenzione bilaterale di sicurezza socialeSecondo quanto previsto dalla convenzioneCertificato convenzionale o procedura equivalenteVerificare durata e ambito delle tutele
Paese extra UE non convenzionatoNormativa interna italiana ed esteraPossibile doppia contribuzione o scoperturaAnalisi locale preventivaIpotesi più critica da gestire

Accordo quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale

ProfiloContenuto operativo
FonteAccordo quadro multilaterale sull’applicazione dell’art. 16, par. 1, Reg. CE n. 883/2004
Entrata in vigore per l’Italia1° gennaio 2024
Ambito soggettivoLavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero
Condizione territorialeResidenza del lavoratore in uno Stato firmatario e sede del datore di lavoro in altro Stato firmatario
Soglia massimaTelelavoro nello Stato di residenza inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo
FinalitàMantenere la legislazione previdenziale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro
RichiestaDeve essere presentata con il consenso di datore di lavoro e lavoratore
CertificazioneRilascio del documento portatile A1
DurataMassimo tre anni per ciascuna richiesta, con possibilità di rinnovo
Esclusioni principaliLavoro autonomo, attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza, attività abituale in ulteriori Stati, superamento della soglia del 50%
Prassi INPSINPS, Messaggio 13 marzo 2024, n. 1072

I profili assicurativi: riflessi in tema di assicurazione antinfortunistica INAIL

Il lavoratore agile beneficia della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. L’articolo 23 della Legge n. 81/2017 riconosce anche la tutela per l’infortunio in itinere, nei limiti in cui la scelta del luogo di lavoro sia collegata a esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza.

Quando la prestazione viene svolta dall’estero, occorre coordinare la copertura INAIL con la legislazione previdenziale e assicurativa applicabile. Se, mediante Regolamento europeo, Accordo quadro o altra deroga, continua ad applicarsi la legislazione italiana, il lavoratore resta normalmente attratto nella copertura assicurativa italiana, ferma la necessità di verificare il corretto inquadramento del rischio e la gestione degli eventi lesivi occorsi fuori dal territorio nazionale.

Il datore di lavoro deve inoltre presidiare gli obblighi di salute e sicurezza. L’informativa sui rischi prevista dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017 deve essere coerente con la prestazione da remoto e, nei casi esteri, può richiedere indicazioni specifiche su luogo di lavoro, attrezzature, ergonomia, connessione, impianti, sicurezza personale, emergenze sanitarie, cybersecurity e protezione dei dati.

Nei casi in cui diventi applicabile la legislazione assicurativa dello Stato estero, sarà necessario verificare gli obblighi locali e l’eventuale coordinamento con la copertura italiana, evitando duplicazioni o scoperture.

Profili INAIL, salute e sicurezza

ProfiloRegolaAdempimento aziendaleCriticità pratica
Tutela assicurativaIl lavoratore agile è tutelato contro infortuni e malattie professionali connessi alla prestazioneVerificare copertura INAIL e corretta classificazione del rischioEvento avvenuto all’estero e prova dell’occasione di lavoro
Infortunio in itinereTutela nei limiti della ragionevolezza e della connessione con la prestazioneRegolare il luogo autorizzato e le modalità di spostamentoDifficoltà di ricostruzione del percorso e delle finalità
Informativa sui rischiObbligo datoriale ex art. 22 Legge n. 81/2017Consegnare informativa aggiornata e coerente con il lavoro da remotoInformativa generica non calibrata sul lavoro estero
Luogo di lavoro esteroDeve essere idoneo e compatibile con la prestazionePrevedere obbligo di comunicazione e autorizzazione preventivaLuoghi non sicuri o non controllabili
Cybersecurity e privacyRilevano l’uso di reti, strumenti e dati aziendaliPolicy IT, VPN, divieto reti non sicure, protezione dispositiviViolazioni dati o accessi non autorizzati
Emergenze sanitarieIl lavoratore opera fuori dal territorio nazionalePrevedere procedure di segnalazione e assistenzaRitardi nella gestione dell’evento lesivo

Adempimenti: cosa devono fare datore di lavoro e lavoratore?

La gestione del lavoro agile dall’estero richiede una procedura preventiva. L’autorizzazione non dovrebbe mai essere generica, ma fondata su una valutazione specifica del Paese, della durata, delle mansioni, della posizione fiscale e previdenziale del lavoratore, della copertura assicurativa e degli eventuali obblighi locali.

Il datore di lavoro deve anzitutto verificare se il lavoro agile sia lo strumento corretto o se, in base alla concreta organizzazione della prestazione, debbano essere valutate soluzioni diverse, quali distacco, trasferimento, contratto locale o altra forma di mobilità internazionale.

Successivamente deve predisporre o integrare l’accordo individuale, effettuare la comunicazione telematica di lavoro agile, valutare il regime fiscale e previdenziale, richiedere ove necessario il modello A1, verificare la copertura INAIL e aggiornare le policy in materia di sicurezza, privacy e utilizzo degli strumenti informatici.

Il lavoratore deve, a sua volta, collaborare attivamente. Deve comunicare il Paese e il luogo da cui intende lavorare, rispettare il periodo autorizzato, non modificare unilateralmente lo Stato di svolgimento della prestazione, fornire informazioni sulla propria residenza fiscale, tracciare le giornate di lavoro, rispettare le misure di sicurezza e segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

Una particolare cautela deve essere riservata ai modelli di Employer of Record. Tali soluzioni, diffuse nella prassi internazionale, possono presentare rischi rilevanti se utilizzate per aggirare norme in materia di assunzione, somministrazione, appalto o stabilimento locale.
Occorre quindi valutarle caso per caso, soprattutto quando l’impresa italiana conserva il potere direttivo sostanziale sul lavoratore.

Adempimenti aziendali e responsabilità

AreaAdempimentoSoggetto responsabileDocumento consigliato
Valutazione preliminareAnalisi di Paese, durata, mansioni, residenza fiscale e previdenzaDatore di lavoro, HR, consulente del lavoroScheda autorizzativa lavoro agile estero
Accordo individualeInserimento clausole specifiche per lavoro dall’esteroDatore di lavoro e lavoratoreAccordo integrativo smart working estero
Comunicazione obbligatoriaComunicazione telematica del lavoro agile entro 5 gg data inizio modalità agileDatore di lavoro/intermediarioRicevuta comunicazione ministeriale
FiscalitàVerifica residenza, convenzione, ritenute e giornate estereDatore, lavoratore, consulente fiscaleDichiarazione lavoratore e prospetto presenze
PrevidenzaVerifica legislazione applicabile e richiesta A1, se dovutaDatore/intermediarioModello A1 o certificato convenzionale
INAILVerifica copertura e gestione eventi esteriDatore di lavoroModello PD-DA1, Informativa e procedura, denuncia infortuni.
SicurezzaInformativa rischi e valutazione luogo di lavoroDatore, RSPP, lavoratoreInformativa integrativa lavoro estero
Privacy e strumentiDisciplina uso dispositivi, reti e datiDatore, IT, lavoratorePolicy IT e cybersecurity
Diritto localeVisti, permessi, registrazioni, obblighi localiDatore e lavoratoreCheck legale locale
MonitoraggioControllo permanenza, giornate e variazioniHR e lavoratoreRegistro giornate estere

Conclusioni

Il lavoro agile all’estero è una leva organizzativa di grande interesse, ma richiede una gestione rigorosa.

La prestazione digitale non è una prestazione “senza luogo”: il Paese dal quale il lavoratore opera può incidere su fiscalità, previdenza, assicurazione, sicurezza, diritto applicabile e obblighi aziendali.

Per le imprese italiane, la corretta gestione passa da una procedura chiara: valutazione preventiva, accordo individuale, verifica fiscale e previdenziale, copertura INAIL, rispetto della sicurezza, tracciamento delle giornate e monitoraggio delle variazioni. Solo così il fenomeno dei nomadi digitali può essere governato come opportunità organizzativa e non trasformarsi in fonte di rischio giuridico, contributivo e fiscale.

Check-list operativa per aziende e datori di lavoro

Check-list n. 1 – Verifica preliminare della richiesta

VerificaSì/NoNote operative
Il lavoratore ha presentato richiesta preventiva di lavoro agile dall’estero?
È stato indicato il Paese estero dal quale sarà resa la prestazione?
È stato indicato il periodo esatto di permanenza all’estero?
È stato indicato l’indirizzo o il luogo abituale di svolgimento della prestazione?
La mansione è compatibile con il lavoro da remoto estero?
Il lavoratore svolge funzioni commerciali, direttive, negoziali o rappresentative?
Sono stati verificati eventuali rischi di stabile organizzazione o presenza estera dell’impresa?

Check-list n. 2 – Verifica contrattuale e giuslavoristica

VerificaSì/NoNote operative
È presente un accordo individuale di lavoro agile valido?
L’accordo disciplina espressamente lo svolgimento della prestazione dall’estero?
Sono indicati Paesi autorizzati e Paesi esclusi?
È prevista una durata massima della permanenza estera?
Sono disciplinate fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione?
Sono disciplinati strumenti di lavoro e modalità di connessione?
È prevista la revoca dell’autorizzazione in caso di criticità fiscali, previdenziali, assicurative o organizzative?
È previsto l’obbligo del lavoratore di comunicare variazioni di luogo, durata o residenza?

Check-list n. 3 – Verifica fiscale

VerificaSì/NoNote operative
È stata acquisita una dichiarazione aggiornata sulla residenza fiscale del lavoratore?
È stata verificata l’eventuale iscrizione AIRE?
È stato valutato il centro degli interessi personali e familiari del lavoratore?
È stato stimato il numero di giornate di lavoro all’estero?
È stata verificata la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile?
È stato valutato se continuare ad applicare le ritenute italiane?
È stato verificato se lo Stato estero possa pretendere tassazione sul reddito prodotto localmente?
È stato predisposto un sistema di tracciamento delle giornate lavorate in Italia e all’estero?

Check-list n. 4 – Verifica previdenziale

VerificaSì/NoNote operative
Il Paese estero è UE, SEE o Svizzera?
Il Paese estero ha aderito all’Accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero?
Lo Stato del datore di lavoro e quello di residenza del lavoratore sono entrambi firmatari dell’Accordo?
Il lavoro nello Stato di residenza è inferiore al 50% del tempo complessivo?
È stato verificato se si supera la soglia del 25% nello Stato di residenza?
È necessario richiedere il modello A1?
È stata presentata la richiesta di deroga ex art. 16 Reg. CE n. 883/2004?
È stata acquisita copia del modello A1 rilasciato dall’INPS?
In caso di Paese extra UE, è stata verificata l’esistenza di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale?
In assenza di convenzione, è stato valutato il rischio di doppia contribuzione o scopertura?

Check-list n. 5 – Verifica INAIL, salute e sicurezza

VerificaSì/NoNote operative
È stata verificata la permanenza della copertura INAIL?
È stato verificato il corretto inquadramento assicurativo del lavoratore?
È necessario predisporre e trasmettere il modello PD-DA1 ?  
È stata consegnata l’informativa sui rischi del lavoro agile?
L’informativa è stata integrata con indicazioni specifiche per il lavoro dall’estero?
Il luogo estero di lavoro è stato dichiarato idoneo dal lavoratore?
Sono state disciplinate le modalità di segnalazione degli infortuni avvenuti all’estero?
È stata valutata la gestione delle emergenze sanitarie nel Paese estero?
Sono stati coinvolti RSPP, medico competente e funzioni aziendali competenti, ove necessario?

Check-list n. 6 – Verifica privacy, strumenti e sicurezza informatica

VerificaSì/NoNote operative
Il lavoratore utilizza strumenti aziendali autorizzati?
È previsto l’utilizzo obbligatorio di VPN o connessioni sicure?
Sono vietate reti pubbliche o non protette?
Sono state fornite istruzioni sulla protezione dei dati aziendali?
È stata valutata la normativa privacy applicabile nel Paese estero?
È stato disciplinato l’uso di dispositivi personali?
È prevista una procedura in caso di furto, smarrimento o violazione dei dati?

Check-list n. 7 – Verifica immigrazione, soggiorno e normativa locale

VerificaSì/NoNote operative
Il lavoratore può soggiornare legalmente nel Paese estero per il periodo previsto?
È necessario un visto specifico, anche per nomadi digitali?
È necessario un permesso di lavoro o una registrazione locale?
Lo Stato estero consente lo svolgimento di attività da remoto per datore italiano?
Sono presenti obblighi locali di registrazione fiscale, previdenziale o lavoristica?
È stata verificata la copertura sanitaria nel Paese estero?

Check-list n. 8 – Autorizzazione finale e monitoraggio

VerificaSì/NoNote operative
La richiesta è stata formalmente autorizzata dall’azienda?
L’autorizzazione indica Paese, periodo, condizioni e limiti?
Il lavoratore ha sottoscritto l’accordo o l’integrazione contrattuale?
Sono stati raccolti tutti i documenti fiscali, previdenziali e assicurativi necessari?
È stato istituito un sistema di monitoraggio delle giornate all’estero?
È previsto un controllo periodico della permanenza delle condizioni autorizzate?
È prevista una procedura di rientro o sospensione del lavoro agile estero?
È stata archiviata tutta la documentazione nel fascicolo personale del lavoratore?

Check-list n. 9 – Esito della valutazione aziendale

EsitoIndicazione operativa
Autorizzazione pienaLa prestazione può essere resa dall’estero alle condizioni indicate nell’accordo
Autorizzazione condizionataLa prestazione è ammessa solo previo rilascio di documenti, certificazioni o verifiche ulteriori
Autorizzazione limitata nel tempoLa prestazione è ammessa per un periodo ridotto rispetto a quello richiesto
Richiesta sospesaOccorrono ulteriori verifiche fiscali, previdenziali, assicurative o locali
Richiesta non autorizzataIl rischio giuridico, fiscale, previdenziale o organizzativo non consente lo svolgimento della prestazione dall’estero

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