1° Contenuto riservato: Le nuove istruzioni operative INL sull’interdizione delle lavoratrici madri

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Presentazione e valutazione della domanda e ipotesi di mutamento delle mansioni

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 29 LUGLIO 2025


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 8 luglio 2025, prot. n. 5944– ha fornito, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli artt. 67 e 17, D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. TU sulla maternità e paternità).

Nello specifico, l’INL ha reso note alcune indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro

Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 5944/2025  – è intervenuto riguardo le fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti di emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli artt. 67 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro, nonché dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’art. 18, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 1026/1976.
Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5 ottobre 2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso si può dire per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al settimo mese dopo il parto.

Nell’analisi che segue, il dettaglio della normativa in specie.

Presentazione e valutazione della domanda

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e vietati ai sensi all’articolo 7, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 151/2001, anche mediante la trasmissione dello stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all’art. 11 del medesimo decreto (Allegato C).

Nella successiva fase istruttoria, gli uffici territoriali verificano la documentazione e i presupposti di legge, accertando se vi siano rischi effettivi per la salute della madre e del bambino e se esista la possibilità di assegnazione ad altre mansioni, come previsto dalla normativa.

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela della lavoratrice nel periodo ante e post partum, si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

Al riguardo, l’INL chiarisce che:
– vige il divieto generalizzato;
– l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione.

Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

La fase valutativa dovrà, pertanto, partire dall’esame dello stralcio del DVR esibito e dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa.

Se non è possibile eliminare il rischio o spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile, l’Ufficio deve emanare provvedimento di interdizione dal lavoro.

Il provvedimento di interdizione deve essere emanato entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.
L’astensione dal lavoro non può decorrere dal momento di presentazione dell’istanza o di conclusione dell’istruttoria, bensì decorrerà sempre dalla data di adozione del provvedimento.

Qualora l’istanza pervenuta risulti carente dello stralcio del DVR, ovvero della dichiarazione del datore di lavoro oppure in caso di mancato riscontro alla richiesta dell’Ufficio, al fine di tutelare la lavoratrice madre in attesa dell’emanazione del provvedimento, l’Ufficio valuterà l’opportunità di attivare tempestivamente un accertamento in loco per verificare la sussistenza dei requisiti utili alla emanazione del provvedimento interdittivo.

Un caso particolare: il comparto della scuola

In casi specifici, come quelli relativi al comparto scuola, dove l’interdizione è prevista per educatrici di asilo nido e insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per i rischi connessi alla movimentazione di bambini, al contatto stretto e al rischio biologico.

Al riguardo, l’INL chiarisce che, durante le pause scolastiche estive, non sussistendo l’attività lavorativa, non si giustifica l’interdizione.

Ipotesi di mutamento delle mansioni

La valutazione sulla possibilità/impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda stessa.

Ne deriva che l’eventuale accertamento da parte dell’Ufficio, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.

Riferimenti normativi:

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