MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 14158 del 27 maggio 2025
L’esecuzione forzata per rilascio si chiude con la immissione del creditore nel possesso del bene (Cass. 15/04/2010, n. 9048; Cass. 05/05/2009, n. 10310; Cass. 26/03/2009, n. 7357), sicché l’opposizione all’esecuzione dispiegata dopo tale momento (come verificatosi nella vicenda) è inammissibile per tardività e, in tale ipotesi, la trasmigrazione del fascicolo non permetterebbe al giudice dell’esecuzione il tempestivo esame dell’atto di opposizione: soltanto residuando al soggetto passivo del processo esecutivo il rimedio dell’opposizione formale entro i venti giorni dalla conclusione e sempre nel rispetto della struttura bifasica.
Fonte: Massima Redazionale
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