PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 3587 del 12 febbraio 2025
L’utilizzo del potere di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative non può obliterarsi immotivatamente, perché necessario
«rendere conseguente il rilievo officioso stesso, funzionale, a sua volta, a inibire un’ingiustificata locupletazione altrimenti risultata certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile, sovrapponendo inammissibilmente l’indennizzo erariale, accertato come erogato, alla statuizione risarcitoria gravante sulla parte pubblica, ovvero alterando la conformazione delle spettanze quale oggettivamente prevista, nell’ipotesi, dall’ordinamento, con profili pubblicistici, così delimitandosi, in questo caso, anche il principio per cui, di regola, l’omesso esercizio del potere di acquisizione informativa in parola non è suscettibile di un sindacato di legittimità» (Cass., 30/01/2024, n. 2840).
Avv. Mariangela Di Biase
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