1° Contenuto riservato: Modello 770: presentazione entro il 31 ottobre e sanzioni amministrative e penali

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI JOLANDA DI NUZZO | 22 SETTEMBRE 2025

Sintesi delle fattispecie che determinano l’applicazione di sanzioni amministrative o penali

Dalla violazione del termine del 31 ottobre 2025 per l’esatta presentazione della dichiarazione Modello 770, completa sia nei contenuti sia negli effettivi versamenti da effettuare, derivano sanzioni amministrative o penali.

Premessa

In linea generale, le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative, sono:

  • omessa presentazione;
  • presentazione entro 90 giorni;
  • trasmissione telematica oltre i termini;
  • dichiarazione infedele;
  • mancata indicazione dei percipienti;
  • mancata sottoscrizione;
  • mancata indicazione di dati;
  • mancata esibizione o trasmissione della documentazione;
  • omesso o insufficiente versamento di ritenute;
  • mancata effettuazione delle ritenute al percipiente;
  • inesattezze sui modelli di pagamento delle ritenute;
  • omesso invio del modello CU;
  • utilizzo di modelli non conformi.

Le sanzioni penali sono previste invece per alcune violazioni relative a:

  • omessa dichiarazione;
  • infedele dichiarazione;
  • dichiarazione fraudolenta;
  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Sanzioni amministrative

Sintetizziamo le fattispecie che determinano l’applicazione di una sanzione amministrativa, sia di natura pecuniaria ovvero di natura accessoria.

Nella definizione di “omessa presentazione della dichiarazione” vanno ricomprese le casistiche di:

  • omessa presentazione della dichiarazione;
  • presentazione della dichiarazione dopo 90 giorni dalla scadenza dei termini;
  • redazione della dichiarazione su stampati non conformi ai modelli dell’Agenzia delle entrate;
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito dell’Ufficio;
  • sottoscrizione della dichiarazione da parte di soggetti senza rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito dell’Ufficio.

L’apparato sanzionatorio prevede una distinzione particolare sulla base dell’avvenuto o meno versamento delle ritenute.

Se le ritenute sono state interamente versate, le sanzioni ammontano:

  • da euro 250 a euro 2.000, in caso di ritenute correttamente versate entro la scadenza della presentazione, anche se non dichiarate;
  • da euro 150 a euro 500, per presentazione della dichiarazione omessa entro la scadenza relativa al successivo periodo d’imposta;
  • euro 25 per omessa indicazione del percipiente.

In caso di violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 occorre precisare ulteriormente;
– in caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, se le ritenute relative ai compensi (inclusi eventuali e altre somme), anche se non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;
– in caso di mancata indicazione di un percipiente in dichiarazione, si applica, per ogni mancata indicazione, una sanzione amministrativa di euro 50.

Qualora le ritenute non siano state operate del tutto, invece, l’importo delle sanzioni sono calcolate:

  • dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo di € 250, per omessa presentazione della dichiarazione;
  • dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo di € 200, per omessa dichiarazione presentata entro la scadenza prevista per il successivo periodo d’imposta.

È importante precisare che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, occorre aggiungere alla sanzione calcolata tra il 120 e il 240% dell’ammontare delle ritenute anche il pagamento del 30% dell’importo non versato e gli interessi legali, da applicare anche qualora non sia stata versata una singola ritenuta.

Se le suddette violazioni sono state commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la sanzione è pari al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250.

Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni

Qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, occorre considerare le seguenti sanzioni:

  • da euro 250 a euro 2.000, per le ritenute interamente versate;
  • 30% degli importi non versati (oltre agli interessi legali) in caso di omesso o incompleto versamento delle ritenute non regolarizzate mediante ravvedimento operoso;
  • 15% degli importi non versati (oltre agli interessi legali) in caso di omesso o incompleto versamento, non superiore a 90 giorni, delle ritenute non regolarizzate con ravvedimento operoso.

Si ricorda che per le violazioni decorrenti dal 1° settembre 2024 è prevista una diminuzione dal 30% al 25% della sanzione amministrativa prevista in caso omesso o incompleto versamento delle ritenute relative alla dichiarazione tardiva non regolarizzata con ravvedimento operoso. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione prevista è ridotta alla metà.

Trasmissione telematica della dichiarazione Modello 770 oltre i termini

Per questa casistica la sanzione prevista oscilla tra un minimo di euro 516 e un massimo di euro 5.164.

Dichiarazione infedele

La dichiarazione infedele è caratterizzata dall’indicazione di redditi e ritenute inesatti e comporta l’applicazione di sanzioni:

  • dal 90% al 180% in caso di ritenute non versate, con una sanzione minima di euro 250.

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, si applica una sanzione pari al 70% delle ritenute non versate, confermando l’importo minimo di euro 250.
– aumento delle precedenti percentuali fino alla metà, in caso di violazioni derivanti da documentazione falsa, ovvero artifici, raggiri, condotte fraudolente o simulatorie;
– riduzione delle precedenti percentuali di un terzo nel caso in cui, per le ritenute non versate, ci sia una differenza tra importi accertati e dichiarati inferiore al 3% e fino a euro 30.000;
– da euro 250 a euro 2.000 per ritenute non dichiarate, ma interamente versate.

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la sanzione prevista per tali fattispecie è stata abrogata.

Mancata indicazione dei percipienti

Per ogni percipiente non indicato si applica una sanzione pari a 50 euro.

Si precisa che, qualora siano presenti sia la mancata indicazione dei percipienti sia l’omessa dichiarazione, è prevista l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione, aumentata da un quarto al doppio.

Mancata sottoscrizione della dichiarazione

Qualora il contribuente o legale rappresentante non sottoscriva la dichiarazione, la stessa viene considerata nulla se il soggetto obbligato non ottemperi entro 30 giorni dall’invito ricevuto da parte dell’Ufficio competente.

In caso di persistente inadempimento si applicheranno le sanzioni stabilite per l’omessa dichiarazione.

Mancata indicazione di dati

In caso di omessa o incompleta indicazione di dati dichiarativi, è prevista una sanzione da euro 500 a euro 4.000.

Mancata esibizione o trasmissione della documentazione

La casistica ricomprende anche l’ipotesi di mancata o incompleta dichiarazione e prevede una sanzione da euro 250 a euro 2.000.

Omesso o insufficiente versamento di ritenute

Le sanzioni in caso di omesso o insufficiente versamento sono pari a:

  • 30% degli importi non versati o versati oltre i termini.

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la percentuale da considerare è il 25%;

  • 15% degli importi non versati, per ritardi non superiori a 90 giorni.

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la percentuale da considerare è il 12,50%;

  • riduzione di 1/15 della sanzione al 15% per ogni giorno di ritardo e per ritardi non superiori a 15 giorni.

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la percentuale da considerare è il 12,50%.

Mancata effettuazione delle ritenute al percipiente

Nel caso di non effettuazione della ritenuta, in parte o nella sua totalità, la sanzione prevista è pari al 20% degli importi non trattenuti. Qualora sia accertato che le ritenute non sono state ne’ operate ne’ dichiarate, non è prevista invece alcuna sanzione.

Inesattezze sui modelli di pagamento delle ritenute

Qualora la documentazione in possesso per la predisposizione del Modello 770 non permetta di identificare il soggetto che ha eseguito il versamento della ritenute oppure la somma versata, la sanzione prevista è compresa tra euro 100 ed euro 500.

Omesso invio del modello CU

Quando si fa riferimento agli obblighi dichiarativi dei sostituti di imposta, per completezza, occorre ricomprendere sia il Modello CU sia il Modello 770. In particolare, si applica la sanzione di euro 100, fino ad un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta, per ciascuna CU omessa, tardiva o errata.

È consentito tuttavia, entro i 5 giorni successivi alla scadenza della presentazione, sostituire la CU errata mediante l’invio di quella corretta; qualora invece l’invio della CU corretta avvenga entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione, la sanzione è ridotta di 1/3, con un massimo di euro 20.000.

Anche la sanzione per omesso o tardivo invio della CU può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Modelli non conformi

Il mancato utilizzo di Modelli conformi alle disposizioni ministeriali rende la dichiarazione trasmessa “nulla” e si applicheranno le sanzioni previste in caso di dichiarazione omessa.

Sanzioni penali

Premessa importante da considerare in materia di sanzioni penali in ambito tributario è la riduzione dei casi in cui le stesse risultano applicabili. L’elemento discriminante è il valore degli importi non versati o non dichiarati.

Omessa dichiarazione

La fattispecie in oggetto è considerata reato, punito con la reclusione da 2 a 5 anni, nel solo caso di importi non versati superiori a euro 50.000.

Infedele dichiarazione

La pena prevista per l’infedele dichiarazione prevede la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi qualora vengano indicati:

  • attivi di ammontare inferiore all’effettivo
    ovvero
  • passivi fittizi.

In aggiunta, è necessario anche la presenza di:
– ammontare superiore a euro 100.000 per l’evasione di ciascuna imposta;
– importi evasi superiori al 10% degli attivi o comunque superiori a euro 2.000.000.

Dichiarazione fraudolenta

Nel reato di dichiarazione fraudolenta sono ricompresi:

  • uso di documentazione artefatta: la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni.

È ammessa una pena attenuata se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, in tal caso è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni;

  • altri artifizi: la pena prevista è la reclusione da 3 a 8 anni.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

La pena per questa tipologia di reato, consistente nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, è prevista in caso di:

  • ritenute evase superino euro 150.000;
  • ritenute non versate entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione, indicate nella dichiarazione stessa;
  • ritenute non versate entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione, indicate nelle CU rilasciate ai sostituiti.

Riferimenti normativi

Provvedimento 24 febbraio 2025, n. 75896

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise