CIRCOLARE MONOGRAFICA – ANTIRICICLAGGIO
Tempistiche e impatti del pacchetto AML: disciplina nazionale e passaggio al nuovo quadro normativo europeo
DI ANNALISA DE VIVO | 5 NOVEMBRE 2026
L’assetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è destinato a cambiare profondamente. Il pacchetto europeo del 2024 combina norme direttamente applicabili, una nuova autorità sovranazionale e una direttiva che ridisegna i meccanismi nazionali di supervisione. Per commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai, il cambiamento non riguarda soltanto le fonti del diritto: investe la concreta organizzazione degli studi, le procedure di adeguata verifica e il ruolo degli ordini professionali.
La presente circolare ricostruisce la scansione temporale delle novità, esamina i principali lavori tecnici dell’AMLA, considera i profili di compatibilità con le prestazioni professionali e approfondisce il futuro delle regole tecniche nazionali, distinguendo le disposizioni vigenti dagli sviluppi ancora in elaborazione.
Premessa
In Italia, com’è noto, l’attuale disciplina antiriciclaggio trova il suo perno nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Nel tempo, l’attuazione degli obblighi ha assunto caratteristiche differenziate per categorie di destinatari, con un ruolo significativo delle autorità nazionali e degli organismi di autoregolamentazione. Il legislatore europeo mira ora a ridurre le divergenze interpretative e applicative tra Stati membri, pur preservando il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio.
Il passaggio al nuovo quadro normativo europeo non si risolverà in una mera sostituzione delle disposizioni attualmente vigenti, ma comporterà un più ampio processo di ridefinizione e coordinamento dell’intero sistema di prevenzione del riciclaggio. In tale prospettiva, sarà necessario assicurare un raccordo coerente tra le disposizioni europee direttamente applicabili e la disciplina nazionale di recepimento, con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze di supervisione, all’assetto del sistema sanzionatorio e agli obblighi organizzativi gravanti sui professionisti e sulle strutture attraverso le quali essi esercitano la propria attività.
La complessità di questa fase di transizione risulterà ulteriormente accentuata dalla progressiva definizione degli standard tecnici e degli orientamenti applicativi elaborati in sede europea, che richiederà ai professionisti una costante attenzione all’evoluzione del quadro regolamentare, anche al fine di distinguere le prescrizioni già vincolanti da quelle ancora in fase di elaborazione o consultazione, evitando di anticipare l’applicazione di obblighi non ancora definitivamente adottati.
I tre pilastri del pacchetto antiriciclaggio europeo
Il cosiddetto AML Package comprende il Regolamento UE n. 2024/1620, istitutivo dell’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA); il Regolamento UE n. 2024/1624, che reca le regole sostanziali uniformi per i soggetti obbligati (Single Rulebook); e la Direttiva UE n. 2024/1640, comunemente indicata come Sesta Direttiva Antiriciclaggio, dedicata ai meccanismi nazionali di prevenzione e controllo.
Nell’ambito di tale processo di trasformazione del quadro normativo, assume particolare rilievo la diversa natura giuridica degli strumenti attraverso i quali il legislatore europeo ha inteso realizzare il progressivo rafforzamento e l’armonizzazione della disciplina antiriciclaggio.
Mentre ledisposizioni contenute nei regolamenti europei sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri a decorrere dalle rispettive date di applicazione, senza necessità di interventi legislativi nazionali di recepimento, le direttive richiedono l’adozione di specifiche disposizioni interne volte a dare attuazione agli obiettivi e alle prescrizioni stabiliti a livello unionale.
A tale articolato sistema di fonti si affiancheranno gli atti delegati e di esecuzione della Commissione Europea, attraverso i quali troveranno ulteriore specificazione numerosi aspetti della disciplina, anche sulla base dei progetti di norme tecniche elaborati dall’AMLA. Sotto questo profilo, occorre tuttavia distinguere il contenuto degli standard tecnici ancora in fase di elaborazione o sottoposti a consultazione pubblica dalle disposizioni definitivamente adottate secondo le procedure previste dalla normativa europea. I primi, pur rappresentando un importante riferimento per comprendere gli orientamenti che potranno caratterizzare la futura regolamentazione e per consentire ai professionisti di valutarne anticipatamente le possibili ricadute operative, non costituiscono, allo stato, prescrizioni giuridicamente vincolanti, né possono essere considerati automaticamente sostitutivi delle regole nazionali attualmente applicabili.
| Le date fondamentali | |
| 26 giugno 2024 | Entrata in vigore del Regolamento AMLA, con applicazione differenziata delle sue disposizioni. |
| 1° luglio 2025 | Applicazione generale del Regolamento AMLA e avvio della relativa fase operativa. |
| 23 luglio 2026 | Entrata in vigore del D.Lgs. n. 122/2026. |
| 10 luglio 2027 | Applicazione generale del Regolamento UE n. 2024/1624 e termine ordinario di recepimento della Direttiva UE n. 2024/1640, ferme le eccezioni espressamente previste. |
Il ruolo dell’AMLA e l’attività di elaborazione degli standard tecnici europei
L’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering Authority, di seguito “AMLA”), istituita dal Regolamento UE n. 2024/1620, è già operativa nel nuovo assetto istituzionale europeo dal 1° luglio 2025.
Le funzioni attribuite all’AMLA si inseriscono nell’obiettivo perseguito dal legislatore europeo di superare le disomogeneità che hanno finora caratterizzato l’applicazione della disciplina antiriciclaggio nei diversi Stati membri, attraverso la creazione di un sistema di supervisionemaggiormente integrato e fondato su criteri e metodologie comuni. In tale prospettiva, l’Autorità è chiamata, innanzitutto, a favorire la convergenza delle prassi di vigilanza adottate dalle autorità nazionali, promuovendo un’applicazione quanto più possibile uniforme degli obblighi antiriciclaggio e contribuendo al coordinamento delle attività di controllo, anche con riferimento al settore non finanziario, nel quale rientrano i professionisti giuridico-economici.
Accanto a tale funzione, l’AMLA svolge un ruolo di sostegno e coordinamento delle unità di informazione finanziaria degli Stati membri, con l’obiettivo di rafforzarne la cooperazione, agevolare lo scambio delle informazioni e favorire lo svolgimento di analisi congiunte nei casi caratterizzati da una dimensione transfrontaliera. Si tratta di un ambito di intervento distinto da quello della supervisione, ma ugualmente rilevante ai fini della costruzione di un sistema europeo di prevenzione più efficace e omogeneo.
Occorre, peraltro, distinguere tali attribuzioni dalla funzione di supervisione diretta che l’AMLA eserciterà nei confronti di un numero selezionato di soggetti obbligati appartenenti al settore finanziario, individuati secondo i criteri e le tempistiche stabiliti dal Regolamento UE n. 2024/1620. Tale competenza non comporta l’assoggettamento generalizzato dei professionisti alla vigilanza diretta dell’Autorità europea, permanendo per questi ultimi un sistema di supervisione affidato alle competenti strutture nazionali, sia pure inserito in un quadro di crescente coordinamento e convergenza a livello unionale.
Per i professionisti giuridico-economici, pertanto, la rilevanza dell’AMLA non deve essere ricercata tanto nell’instaurazione di un rapporto diretto con una nuova autorità di vigilanza, quanto piuttosto nella progressiva definizione di un insieme di regole e criteri applicativi comuni, destinati a incidere sulle modalità concrete di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. È soprattutto attraverso l’esercizio delle proprie competenze regolatorie, infatti, che l’Autorità è destinata ad influenzare l’attività professionale, contribuendo alla specificazione di numerose disposizioni contenute nel nuovo quadro normativo europeo.
In particolare, all’AMLA è attribuito il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards – RTS) e di norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards – ITS), nonché orientamenti e raccomandazioni volti a favorire un’applicazione uniforme della disciplina antiriciclaggio. Si tratta di strumenti tra loro differenti per natura giuridica, procedimento di adozione ed efficacia. Gli RTS, in particolare, non costituiscono semplici indicazioni interpretative, ma progetti di disposizioni tecniche destinate, una volta adottate dalla Commissione Europea secondo le procedure previste dalla pertinente base giuridica, ad assumere carattere normativo vincolante. Diversa è invece la funzione degli orientamenti e delle raccomandazioni, che perseguono principalmente finalità di convergenza delle prassi applicative e di supervisione, secondo il regime loro proprio.
L’importanza di tale attività emerge con particolare evidenza dalle consultazioni pubbliche avviate dall’Autorità nel corso del 2026, aventi ad oggetto alcuni aspetti centrali della disciplina antiriciclaggio e destinate, pertanto, ad assumere particolare rilievo anche per l’esercizio delle professioni giuridico-economiche.
Nel febbraio 2026, in particolare, l’AMLA ha sottoposto a consultazione progetti di RTS riguardanti le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i criteri per distinguere i rapporti d’affari dalle operazioni occasionali e dalle operazioni tra loro collegate, nonché alcuni profili relativi all’esercizio dei poteri di controllo e all’applicazione delle misure sanzionatorie.
Con specifico riferimento all’adeguata verifica, il progetto di RTS elaborato ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2024/1624 è diretto a precisare le informazioni e i documenti da acquisire, nonché le fonti utilizzabili per l’assolvimento degli obblighi di customer due diligence, con riguardo alle misure ordinarie, semplificate e rafforzate. La consultazione, conclusasi l’8 maggio 2026, ha rappresentato un passaggio particolarmente significativo, poiché le specificazioni contenute nello standard tecnico sono suscettibili di incidere direttamente sulle procedure di identificazione, verifica e valutazione della clientela adottate dai soggetti obbligati.
Non meno rilevante, soprattutto per i professionisti, è il progetto di RTS previsto dall’art. 19, paragrafo 9, del medesimo Regolamento, dedicato alla definizione dei criteri per individuare i rapporti d’affari e distinguere le operazioni occasionali da quelle tra loro collegate. La qualificazione del rapporto assume infatti un’importanza determinante nell’individuazione dei presupposti e del momento a partire dal quale sorgono gli obblighi di adeguata verifica. Tale questione presenta profili di particolare complessità nell’ambito delle prestazioni professionali, caratterizzate da incarichi che possono avere natura continuativa oppure esaurirsi nel compimento di una singola attività, senza necessariamente dar luogo a rapporti assimilabili a quelli tipici del settore bancario e finanziario.
Proprio in considerazione di tali peculiarità, assume rilievo l’esigenza, emersa nel processo di elaborazione degli standard tecnici, di assicurare che i criteri individuati siano concretamente applicabili anche ai soggetti obbligati appartenenti al settore non finanziario, evitando un’indiscriminata trasposizione di modelli e procedure concepiti prevalentemente per gli intermediari finanziari. Per i professionisti giuridico-economici, tale esigenza si traduce nella necessità di preservare la proporzionalità degli adempimenti rispetto alla natura dell’incarico, alle caratteristiche del cliente e alle informazioni effettivamente acquisibili nell’esercizio dell’attività professionale.
Nel corso del 2026 l’attività di consultazione e di elaborazione tecnica ha inoltre interessato ulteriori ambiti, tra i quali i criteri per la valutazione del rischio inerente e residuo dei soggetti obbligati appartenenti al settore non finanziario, la definizione di formati armonizzati per le segnalazioni e la predisposizione di orientamenti in materia di monitoraggio continuativo e valutazione del rischio a livello dell’attività esercitata. Anche tali iniziative si collocano nella prospettiva di una progressiva uniformazione dei criteri di applicazione della disciplina, destinata ad incidere non soltanto sul contenuto degli obblighi, ma anche sulle modalità organizzative attraverso le quali i destinatari saranno chiamati ad assolverli.
La portata di questo processo impone, tuttavia, una necessaria distinzione tra le diverse fasi di elaborazione degli strumenti tecnici europei. La pubblicazione di un progetto di RTS e la sua sottoposizione a consultazione non determinano, di per sé, l’insorgenza di nuovi obblighi giuridicamente vincolanti, così come la successiva definizione di un testo finale da parte dell’AMLA non equivale necessariamente alla sua definitiva adozione da parte delle istituzioni europee competenti. Soltanto il completamento del procedimento normativo previsto per ciascuno strumento consente di individuare con certezza il contenuto e la decorrenza delle prescrizioni applicabili.
Per i professionisti, tale distinzione assume un rilievo non soltanto teorico, ma anche operativo. Se, da un lato, la conoscenza anticipata dei progetti di standard tecnici consente di valutare le possibili modifiche alle procedure interne e di programmare gli eventuali adeguamenti organizzativi, dall’altro, occorre evitare che disposizioni ancora in fase di elaborazione siano considerate come obblighi già vigenti, con il rischio di introdurre adempimenti non richiesti dalla normativa applicabile.
In tale prospettiva, la futura disciplina tecnica europea dovrà necessariamente confrontarsi con le specificità delle attività professionali, nelle quali l’adeguata verifica e la valutazione del rischio si inseriscono in un rapporto fiduciario e in prestazioni di natura giuridica, economica, contabile e tributaria profondamente differenti dalle operazioni tipiche degli intermediari finanziari. La concreta efficacia del nuovo sistema dipenderà, pertanto, anche dalla capacità degli standard tecnici di coniugare l’esigenza di uniformità regolamentare con il principio di proporzionalità, evitando che la standardizzazione delle procedure si traduca in un aggravio meramente formale degli adempimenti, privo di un corrispondente beneficio in termini di prevenzione del riciclaggio.
| RTS, ITS e orientamenti: cosa cambia |
| RTS: specificano requisiti normativi nei limiti del mandato legislativo e richiedono il completamento della procedura di adozione europea. |
| ITS: uniformano aspetti attuativi e formati tecnici. Orientamenti e raccomandazioni: favoriscono interpretazioni e prassi convergenti, ma non sono automaticamente equiparabili a regolamenti direttamente applicabili. Una bozza in consultazione non impone ancora nuovi adempimenti. |
La compatibilità degli RTS con l’attività dei professionisti
Le considerazioni che precedono pongono al centro del dibattito la questione della concreta compatibilità dei futuri standard tecnici europei con le caratteristiche dell’attività professionale. Il principio di proporzionalità dovrà assumere, in tale contesto, un ruolo determinante, affinché gli obblighi di acquisizione e verifica delle informazioni risultino commisurati alla natura dell’incarico, al rischio effettivamente rilevato e al patrimonio conoscitivo ragionevolmente disponibile al professionista.
Particolare attenzione merita la definizione dei criteri di qualificazione del rapporto continuativo, che, ove formulati in termini eccessivamente rigidi, potrebbero determinare l’applicazione di procedure concepite per relazioni stabili anche a prestazioni occasionali o circoscritte. Analogamente, l’introduzione di prescrizioni documentali particolarmente analitiche rischierebbe di tradursi in duplicazioni e oneri organizzativi sproporzionati, soprattutto per gli studi di minori dimensioni, senza necessariamente migliorare l’efficacia dei presidi antiriciclaggio.
Considerazioni analoghe valgono per l’individuazione della titolarità effettiva, soprattutto in presenza di strutture societarie complesse, trust o soggetti esteri. L’esigenza di assicurare verifiche adeguate e documentabili deve infatti essere contemperata con i limiti oggettivi delle informazioni accessibili al professionista, al quale non possono essere attribuiti compiti di natura sostanzialmente investigativa. In tale direzione si collocano anche le osservazioni formulate dalle organizzazioni europee dei consulenti fiscali nell’ambito delle consultazioni promosse dall’AMLA.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la necessità di preservare le garanzie connesse al segreto professionale, all’assistenza e alla difesa legale, nonché le specifiche deroghe previste dalla disciplina antiriciclaggio. L’armonizzazione europea dovrà pertanto assicurare un equilibrio tra uniformità delle prescrizioni e peculiarità delle diverse prestazioni, evitando che l’applicazione degli standard tecnici comprometta le prerogative proprie dell’esercizio delle professioni giuridico-economiche.
Le principali novità del Single Rulebook dal 10 luglio 2027
Il Regolamento UE n. 2024/1624 costituirà la fonte comune per una parte essenziale degli obblighi preventivi. Esso disciplina, tra l’altro, i soggetti obbligati, la valutazione del rischio, le politiche e i controlli interni, l’adeguata verifica, l’identificazione del cliente e del titolare effettivo, il monitoraggio del rapporto e la segnalazione delle operazioni sospette. Il dettaglio applicativo sarà completato, nei casi previsti, dagli atti tecnici europei (RTS e ITS).
Per i professionisti il mutamento più rilevante riguarda l’immediata applicabilità di prescrizioni europee uniformi, che limiteranno gli spazi di differenziazione delle regole nazionali nelle materie pienamente armonizzate. Ciò ovviamente non elimina il giudizio professionale: l’approccio basato sul rischio richiede comunque di valutare natura, finalità e caratteristiche dell’incarico e di documentare le decisioni rilevanti.
L’applicazione del nuovo quadro normativo richiederà inoltre una verifica di conformità della modulistica, delle procedure interne, dei presidi di controllo e delle attività formative adottate dagli studi professionali, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla natura e alle dimensioni dell’attività esercitata. Quanto ai rapporti già in essere, l’aggiornamento delle informazioni acquisite nell’ambito dell’adeguata verifica dovrà essere effettuato tenendo conto del livello di rischio e delle circostanze che ne rendono necessario il riesame, secondo quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento UE n. 2024/1624, senza che da tale disposizione possa desumersi un generalizzato obbligo di integrale rinnovazione di tutti i fascicoli alla data del 10 luglio 2027.
La Sesta Direttiva e il futuro del D.Lgs. n. 231/2007
La Direttiva UE n. 2024/1640 disciplina i meccanismi che gli Stati membri devono assicurare: assetto delle autorità competenti, supervisione, cooperazione, registri e accesso alle informazioni, nonché ulteriori presidi istituzionali; come accennato in premessa, il suo recepimento imporrà un ampio riordino della normativa italiana, oggi imperniata sul D.Lgs. n. 231/2007.
Alla data in cui si scrive è in corso una riscrittura organica, anche sostitutiva dell’attuale impianto; l’estensione delle abrogazioni, le disposizioni transitorie e il riparto delle competenze dipenderanno dal testo nazionale effettivamente adottato. Il quadro europeo, peraltro, non richiede che ogni materia sia riprodotta in una nuova legge italiana, poiché il Single Rulebook è direttamente applicabile.
La Legge di delegazione europea 2024, n. 91/2025, contiene criteri per l’adeguamento dell’ordinamento e contempla espressamente la possibilità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione compiti di supervisione su determinate categorie di professionisti. Questo elemento impedisce di considerare già acquisita una loro trasformazione in meri organismi divulgativi.
Il recepimento parziale già realizzato: il registro dei titolari effettivi
Un primo intervento di recepimento è stato effettuato con il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, entrato in vigore il 23 luglio 2026, che attua gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva UE n. 2024/1640, modificando il D.Lgs. n. 231/2007 con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso al registro dei titolari effettivi. La novità principale consiste nel superamento dell’accessibilità generalizzata al pubblico, sostituita da un sistema differenziato che distingue le autorità competenti, i soggetti obbligati e i soggetti privati in grado di dimostrare un interesse legittimo alla consultazione.
In particolare, mentre le autorità competenti beneficiano di un accesso più ampio in ragione delle proprie funzioni istituzionali, per i soggetti privati la consultazione è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, con specifiche disposizioni per determinate categorie di richiedenti. Per i professionisti soggetti obbligati, l’art. 21-ter riconduce invece l’accesso alle finalità di adeguata verifica della clientela, secondo procedure di accreditamento e modalità di consultazione specificamente disciplinate. L’acquisizione delle informazioni dal registro, tuttavia, non esonera il professionista dall’autonoma valutazione del rischio né dagli ulteriori obblighi di identificazione e verifica della titolarità effettiva, non potendo i dati consultati essere considerati, di per sé, sufficienti ad assolvere integralmente gli adempimenti antiriciclaggio.
L’intervento conferma il carattere progressivo del recepimento della Sesta Direttiva, anticipando la revisione della disciplina sulla titolarità effettiva rispetto al più ampio riordino del sistema nazionale, ferma restando la necessità di considerare le condizioni di effettiva operatività del registro.
Il futuro delle regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione
Nel sistema vigente, l’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce agli organismi di autoregolamentazione un ruolo importante nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle regole tecniche per le categorie rappresentate. Tali strumenti hanno contribuito a tradurre gli obblighi legislativi in procedure coerenti con le caratteristiche dell’attività professionale, soprattutto nell’adeguata verifica, nella valutazione del rischio e nella conservazione.
L’applicazione del Single Rulebook e degli RTS adottati renderà necessario un riesame delle regole nazionali. Dove una prescrizione europea direttamente applicabile disciplini compiutamente una materia, una regola tecnica interna non potrà derogarla né introdurre un regime incompatibile. Non ne discende però l’automatica inefficacia di ogni regola nazionale: verosimilmente, infatti, potranno residuare spazi per indicazioni organizzative, strumenti applicativi, esempi, schemi e istruzioni compatibili con il diritto europeo e con le competenze attribuite dalla futura legislazione italiana.
Occorrerà dunque distinguere tra:
- disposizioni nazionali in contrasto con norme europee sovraordinate, destinate ad essere disapplicate o modificate;
- indicazioni che riproducono o chiariscono requisiti europei senza alterarli;
- regole su aspetti rimessi alla disciplina nazionale.
Questa verifica andrà compiuta disposizione per disposizione, evitando di affermare una caducazione indiscriminata delle regole tecniche oggi vigenti.
Quale funzione per gli ordini professionali
Una possibile evoluzione del ruolo degli organismi di autoregolamentazione potrebbe consistere nel rafforzamento della loro funzione di raccordo tra regolazione europea e attività professionale: partecipazione alle consultazioni AMLA, raccolta delle criticità applicative, elaborazione di guide operative, aggiornamento della formazione e diffusione di procedure calibrate sulle dimensioni degli studi. Questa funzione appare particolarmente importante per rendere concretamente praticabili gli standard in contesti diversi da quelli finanziari.
Tuttavia, la funzione di accompagnamento non è necessariamente alternativa a quella di supervisione. La Direttiva n. 2024/1640 e i criteri della delega nazionale lasciano aperta la possibilità che gli organismi professionali conservino o assumano specifiche competenze di controllo, in un quadro istituzionale ridefinito. La loro futura veste giuridica non può quindi essere anticipata come esito certo.
Sarà inoltre essenziale evitare che guide applicative e check-list diventino, di fatto, nuovi obblighi generalizzati non previsti dal diritto europeo. Il valore aggiunto degli organismi professionali dovrebbe risiedere nella capacità di rendere gli standard comprensibili e proporzionati, preservando il giudizio tecnico e l’autonomia del professionista.
| Tre questioni aperte per gli organismi professionali |
| Quali disposizioni delle regole tecniche attuali resteranno compatibili con il Single Rulebook e con gli RTS definitivamente adottati? Quali poteri di supervisione, controllo e indirizzo saranno attribuiti agli organismi dalla normativa italiana di recepimento? Come tradurre le prescrizioni europee in procedure sostenibili per studi individuali, associati e società tra professionisti, senza introdurre oneri ulteriori privi di base normativa? |
La preparazione degli studi alla transizione
La preparazione dovrebbe iniziare dalla mappatura degli incarichi rilevanti ai fini antiriciclaggio, dall’analisi delle procedure attuali e dalla verifica della loro dipendenza dalle regole tecniche nazionali. Sarà opportuno identificare le aree maggiormente esposte a modifiche: qualificazione del rapporto, acquisizione e aggiornamento dei dati, titolarità effettiva, valutazione del rischio, controlli interni e conservazione.
L’adeguamento richiederà formazione mirata, una revisione ragionata dei modelli e il monitoraggio delle versioni definitive degli atti europei, risultando invece prematuro trasformare bozze di RTS in prescrizioni operative inderogabili. Per gli studi più piccoli, proporzionalità e semplificazione dovranno costituire criteri guida anche nelle soluzioni informatiche e nella documentazione delle verifiche.
Riferimenti normativi:
- Legge 13 giugno 2025, n. 91;
- D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 11, 21 e 21-bis e ss.;
- Direttiva UE 31 maggio 2024, n. 2024/1640;
- Regolamento UE 31 maggio 2024, n. 2024/1624;
- Regolamento UE 31 maggio 2024, n. 2024/1620;
- AMLA, Regulatory Instruments, aggiornamento 7 ottobre 2026;
- AMLA, Consultazioni RTS ex artt. 19(9) e 28(1) Regolamento 2024/1624, febbraio-maggio 2026.
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