1° Contenuto riservato: Nuovi sgravi contributivi in caso di fusione di aziende: chiarimenti INPS

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 11 NOVEMBRE 2025

Caratteristiche e contenuto dell’Accordo e sgravi contributivi

In data 6 marzo 2025, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto interministeriale attuativo dell’art. 4-ter del D.L. n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito in Legge n. 28 del 15 marzo 2024, recante “Disposizioni urgenti Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.

Al riguardo, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

Ora l’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3344 – ha fornito le corrette indicazioni in merito agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di un importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore.

L’esonero contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000 per lavoratore.

Premessa

Il tema delle transizioni lavorative (passaggio da un rapporto di lavoro ad un altro) sta acquisendo sempre più importanza, alla luce dei dati lusinghieri sullo stato di salute delle nostre aziende (livelli occupazionali mai raggiunti negli ultimi anni) e, al contempo, delle difficoltà delle stesse nel trovare personale qualificato.

Per ovviare alla criticità di trovare personale formato (e limitare, al contempo, impatti negativi in caso di fusioni di aziende), il Ministero del Lavoro con il D.M. 6 marzo 2025, ha recepito la disciplina che prevede, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, che le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un accordo che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

In data 6 novembre 2025, l’INPS – con Messaggio n. 3344  – ha fornito le corrette indicazioni in merito agli incentivi sottesi alla norma de qua.

Nell’analisi seguente, i dettagli del decreto MLPS/MEF ed il relativo Messaggio INPS.

Caratteristiche dell’Accordo declinate nel decreto interministeriale MLPS/MEF

La nuova impresa può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, qualora nell’accordo stesso sia contenuto l’impegno ad effettuare l’operazione in parola entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’accordo deve contenere la descrizione del piano industriale della nuova impresa, il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione, il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano, il numero di ore di formazione, con un minimo di 200 ore per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente al decorrere delle operazioni straordinarie oggetto del decreto per almeno 48 mesi.

L’interruzione dei rapporti di lavoro è consentita esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo oggettivo dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.
L’azienda potrà, in corso di realizzazione del progetto, variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone informativa dettagliata alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

Contenuto dell’Accordo e sgravi contributivi

L’accordo sottoscritto in sede governativa deve contenere un progetto industriale e di politica attiva.

Tale progetto deve contenere:

  1. la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
  2. il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
  3. il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
  4. il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
  5. l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle suddette operazioni straordinarie, per almeno quarantotto mesi.

Ai datori di lavoro firmatari dell’accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore. L’esonero in parola spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori definiti nel piano industriale e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

Se l’operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti nell’accordo stipulato in sede governativa, vengono meno i contenuti dello stesso, compreso il contenuto del progetto industriale e di politica attiva e, di conseguenza, le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo.

Qualora non vengano erogate le attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, l’esonero verrà revocato.

Tali incentivi sono compatibili con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.
L’esonero non può essere fruito dai datori di lavoro non in regola con le disposizioni ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Le istruzioni operative INPS: il Messaggio n. 3344/2025

L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3344 – ha fornito le indicazioni operative e contabili per l’applicazione dell’incentivo in specie.

L’Istituto può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al D.L. n. 4/2024 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi, ex art. 4-ter, comma 2, lett. e).

Tuttavia, ai sensi del richiamato art. 2, D.M. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Il Messaggio INPS n. 3344/2025 include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

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