CIRCOLARE MONOGRAFICA
Sistema innovativo e sicuro che consente la verifica del punteggio della patente contribuendo a rafforzare legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 22 LUGLIO 2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Decreto Direttoriale n. 43/2025 – ha definito le nuove modalità di visualizzazione della patente a crediti, lo strumento previsto dal D.M. n. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.
Tale aggiornamento introduce un sistema innovativo e sicuro che consente la verifica del punteggio della patente, favorendo una selezione più qualificata degli operatori e contribuendo a rafforzare legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Premessa
Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è, da sempre, un tema “caldo” nella gestione dei rapporti di lavoro: la necessità impellente è quella di contemperare le esigenze produttive delle aziende (che, in alcuni casi, vedono le disposizioni attinenti alla tematica in commento, come un insieme di dettami burocratici) e la tutela della salute dei lavoratori (peraltro, garantita costituzionalmente).
In tal senso, particolare attenzione deve essere riposta nelle aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il D.M. 18 settembre 2024 n. 132 con cui si sono regolamentate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare 23 settembre 2024, n. 4 – ha fornito le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia, precisando che la patente viene rilasciata in formato digitale attraverso il portale INL, accessibile con SPID o CIE, a partire dal 1° ottobre 2024.
Nell’analisi che segue – oltre al dettaglio del decreto attuativo attinente alla patente a crediti per la sicurezza sul lavoro, ex art. 29, comma 19 , D.L. n. 19/2024, convertito con Legge n. 56/2024 – le nuove indicazioni operative dell’INL.
Patente a crediti: le disposizioni del D.M. 18 settembre 2024 n. 132
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto 18 settembre 2024, n. 132 – ha introdotto il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ex art. 100, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
- avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.
Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione, ex art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ex art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:
– le pubbliche amministrazioni
– i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
– gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
– il responsabile dei lavori
– i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.
La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.
La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.
I primi chiarimenti operativi dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare 23 settembre 2024, n. 4 – ha fornito le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia, precisando che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.
Tra le altre cose, l’INL ha chiarito che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, concernente le ipotesi in cui l’Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documenti equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore ad € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio: le novità dell’INAIL
L’INAIL ha reso noto che dal 16 maggio 2025 è disponibile la versione aggiornata degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio che contiene un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.
L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere” è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, per l’inoltro di comunicazioni e denunce/comunicazioni in modalità offline o in cooperazione applicativa è necessario che gli utenti interessati adeguino i propri sistemi entro il 15 maggio 2025.
Relativamente alla Comunicazione di infortunio, si segnalano le seguenti novità:
Tutte le gestioniComunicazione onlineInfortunio – Dove è avvenuto l’infortunio | Nella sezione “Infortunio – Dove è avvenuto l’infortunio” è stato introdotto un campo obbligatorio “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”. Se l’infortunio è avvenuto durante l’attività svolta in cantiere, allora esso non può essere accaduto in itinere, quindi l’applicazione disabilita automaticamente quest’ultimo campo. |
Gestioni IASPA e CONTO STATOComunicazione offline | L’XML-Schema ha subito modifiche per l’inserimento del nuovo campo attivitaInCantiere in EventoType e la nuova versione è ComunicazioneInfortunio1.1.xsd. È stata quindi aggiornata la cartella .zip ComunicazioneInfortunio-XML-Schema e Tabelle-20250515.zip a seguito delle modifiche apportate ai file: ComunicazioneInfortunio1.1.xsd con l’inserimento del nuovo elemento attivitaInCantiere;20250515-Cronologia versioni Comunicazione Infortunio.docx;20250515-SpecificheXSD-ComunicazioneInfortunioOFFLINE_V1.6.xlsx,aggiornato come indicato nel foglio “Copertina”;Moduli PDF.zip con tutti i modelli della comunicazione di infortunio in formato .pdf nella cui “Sezione descrizione dell’infortunio” è stato inserito il nuovo campo;Cartella File di esempio con i file .xml di esempio nei quali è stato inseritoil nuovo campo attivitaInCantiere. |
Gestioni IASPA e CONTO STATOComunicazione Porta di dominio | L’XML-Schema e il wsdl hanno subito modifiche per l’inserimento del nuovo campo attivitaInCantiere.Nell’Accordo di servizio sono stati quindi aggiornati:ComunicazioneInfortunio.wsdlcon il nuovo elemento attivitaInCantiere;nella cartella “allegati”:- il file “Evento.xsd” dove è stato inserito il nuovo elemento attivitaInCantiere;nella cartella “specificaSemiformale”:- nella cartella “Allegati”, i file:20250508-Cronologia versioni Comunicazione Infortunio.docx; 20250508-SpecificheXSD-ComunicazioneInfortunio_V1.9.xlsx, aggiornato come indicato nel foglio “Copertina”; CodificaErroriPDD_Comunicazione_V1.5.xlsx con l’introduzione di un nuovo record fra i messaggi di errore codificati (foglio “Messaggio”);- nella cartella Esempi_xml.zip sono stati aggiornati i file richiesta_RichiestaRispostaSincrona_salvaComunicazioneInfortunio.xml, comprensivi del nuovo elemento aggiunto, per entrambe le gestioni IASPA e Conto Stato;- nella cartella Moduli PDF.zip sono stati aggiornati tutti i modelli della comunicazione di infortunio in formato .pdf con l’inserimento del nuovo campo nella “Sezione descrizione dell’infortunio”. |
La modulistica è scaricabile in: Scarica file:XML-Schema, allegato tecnico e tabelleFormato ZIP — Dimensione 2.98 MB
In merito a Denuncia/Comunicazione di infortunio, si segnalano le seguenti novità:
Tutte le gestioniDenuncia/comunicazione onlineDescrizione infortunio – Luogo evento | Nella sezione “Descrizione Infortunio – Luogo Evento” è stato introdotto il campo obbligatorio “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”. Se l’infortunio è avvenuto durante l’attività svolta in cantiere, allora esso non può essere accaduto in itinere, quindi l’applicazione disabilita automaticamente quest’ultimo campo. |
Gestioni IASPA e CONTO STATODenuncia/Comunicazione offline | L’XML-Schema ha subito modifiche per l’inserimento del nuovo campo attivitaInCantiere in EventoType e la nuova versione è DenunciaComunicazioneInfortunio1.9.xsd. È stata quindi aggiornata la cartella .zip DenunciaComunicazioneInfortunio-XML-Schema e Tabelle-20250508.zip a seguito delle modifiche apportate ai file:DenunciaComunicazioneInfortunio 1.9.xsd;20250515-Cronologia versioni DenunciaComunicazione Infortunio.docx;20250515-SpecificheXSD-DenunciaComunicazioneInfortunioOFFLINE_V1.9.xlsx, aggiornato come indicato nel foglio “Copertina”;Moduli PDF.zip con tutti i modelli della denuncia/comunicazione di infortunio in formato .pdf nella cui “Sezione descrizione dell’infortunio” è stato inserito il nuovo campo;Cartella File di esempio con i file .xml nei quali è stato inseritoil nuovo campo attivitaInCantiere. |
Gestioni IASPA e CONTO STATODenuncia/comunicazione Porta di dominio | Gli XSD che costituiscono il servizio SegnalazioneInfortunio subiscono modifiche per l’inserimento del nuovo elemento attivitaInCantiere nel file Evento.xsd.Nell’Accordo di servizio sono stati quindi aggiornati:o nella cartella “allegati”:- il file Evento.xsd dove è stato inserito il nuovo elemento attivitaInCantiere;o nella cartella “specificaSemiformale”:- nella cartella “Allegati”, i file:20250515-Cronologia versioni DenunciaComunicazione Infortunio.docx; 20250515-SpecificheXSD-SegnalazioneInfortunioV2_V2.19.xlsx, aggiornato come indicato nel foglio “Copertina”; CodificaErroriPDD_DenunciaComunicazione_V7.0.xlsx con l’introduzione di un nuovo record fra i messaggi di errore codificati (foglio “Messaggio”);- nella cartella Esempi_xml.zip sono stati aggiornati i file richiesta_RichiestaRispostaSincrona_salvaSegnalazioneCompleta.xml, comprensivi del nuovo elemento aggiunto, per entrambe le gestioni IASPA e Conto Stato;- nella cartella ModuliPDF.zip sono stati aggiornati tutti i modelli della denuncia/comunicazione di infortunio in formato .pdf con l’inserimento del nuovo campo nella “Sezione descrizione dell’infortunio”. |
La modulistica è scaricabile qui: XML-Schema, allegato tecnico e tabelleFormato ZIP — Dimensione 3.61 MB
Le novità sulla gestione dei dati personali e l’accesso al portale dei servizi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Decreto Direttoriale 25 giugno 2025, n. 43 – ha fornito alcuni chiarimenti per la gestione del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC) erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato nazionale del lavoro.
Le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite nelle seguenti sezioni:
- Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
- Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
- Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
- Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
- Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
- Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.
Possono visulizzare i dati relativi alla patente i seguenti soggetti:
- titolari della patente o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nonché́ il responsabile dei lavori accedono alle informazioni ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo.
In ogni caso l’accesso alle informazioni relative alla patente è ammesso solo a fronte della sussistenza ed attualità delle esigenze individuate dal decreto per ciascuna categoria di soggetti abilitati alla visualizzazione.
In data 26 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato l’elenco delle FAQ relative alla patente a crediti.
Al riguardo, si segnalano le seguenti FAQ:
– n. 29 – chiarimenti in tema di obblighi formativi richiesti;
– n. 30 – conseguenze in caso di rinnovo della qualificazione SOA;
– n. 31 – casi di esenzione giustificata;
– n. 32 – attività in relazione alle quali sussiste l’esonero della richiesta della patente a crediti in quanto trattasi di “prestazioni di natura intellettuale”.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs 12 luglio 2024, n. 103
- D.M. 18 settembre 2024, n. 132
- D.Dirett. 25 giugno 2025, n. 43
- INL, Circolare 23 settembre 2024, n. 4
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