1° Contenuto riservato: Pensione ENPAM a “doppio binario” convenzionale: novità e criticità della Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’Amministrazione ammette la scomposizione di un unico trattamento pensionistico in componenti autonome riconducendo ciascuna di esse a distinte disposizioni convenzionali

DI MATTIA MERATI | 15 LUGLIO 2026

Con la Risposta ad interpello n. 112 del 29 maggio 2026 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di tassazione internazionale delle pensioni ENPAM, adottando una soluzione interpretativa di particolare interesse. Ai fini dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, l’Amministrazione ammette infatti la scomposizione di un unico trattamento pensionistico in componenti autonome, individuate sulla base della diversa origine contributiva, riconducendo ciascuna di esse a distinte disposizioni convenzionali.

Inquadramento generale: la tassazione delle pensioni transfrontaliere

La disciplina della tassazione delle pensioni erogate o percepite in ambito transfrontaliero muove, sul piano interno, da una duplice regola di territorialità.

→ Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a imposizione su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, in applicazione del principio della tassazione su base mondiale (worldwide taxation principle).

→ Per i soggetti non residenti opera, viceversa, il principio della tassazione su base territoriale: l’art. 23 TUIR individua tassativamente le categorie reddituali che si considerano prodotte in Italia e, dunque, ivi imponibili.

In tale contesto assume rilievo centrale l’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, che equipara espressamente ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

L’Amministrazione ha da tempo chiarito che tale equiparazione riguarda ogni emolumento che trovi causa nella cessazione di un rapporto lavorativo, indipendentemente dalla natura, subordinata o autonoma, dell’attività che lo ha originato (cfr. Circolare n. 326/E del 1997 e Circolare n. 21/E del 2020 ). Coerentemente, l’art. 23, comma 2, lett. a), TUIR considera prodotti in Italia, e quindi imponibili nei confronti dei non residenti, i redditi da pensione corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il Modello OCSE: pensioni private, pensioni pubbliche e “clausola residuale”

La disciplina interna deve essere coordinata, in forza del principio di prevalenza delle norme pattizie sancito dall’art. 169 TUIR e dall’art. 75 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con le disposizioni delle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Il Modello di Convenzione OCSE distingue, a tal fine, tre distinte fattispecie:

  • le pensioni private, disciplinate dall’art. 18, per le quali la regola generale attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario;
  • le pensioni pubbliche, di cui all’art. 19, par. 2, corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale a fronte di servizi resi in favore degli stessi, assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte (lett. a), salvo l’ipotesi in cui il beneficiario sia al contempo residente e cittadino dello Stato di residenza (lett. b). Torna applicabile la potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario per le pensioni derivanti da attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente (o sue suddivisioni politiche o locali);
  • le pensioni derivanti da una precedente attività di lavoro autonomo restano estranee sia all’art. 18 sia all’art. 19 e ricadono, pertanto, nella clausola residuale dedicata agli “altri redditi” (art. 21 del Modello OCSE). In tal senso si esprime il Commentario all’art. 18 del Modello OCSE al par. 3 e 7).

Resta ferma, naturalmente, la possibilità che le singole Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia contengano disposizioni derogatorie rispetto all’impostazione del Modello OCSE.

Ad esempio, il Commentario precisa, tuttavia, che gli Stati contraenti restano liberi di estendere in via bilaterale l’ambito applicativo dell’art. 18 a tutte le tipologie di pensione, indipendentemente dalla natura del rapporto sottostante: è quanto accade, ad esempio, nei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni con Colombia e Uruguay, che ricomprendono espressamente nella nozione di pensione privata anche le prestazioni derivanti da attività di lavoro autonomo o anche nei rapporti con la Francia.

Schema di sintesi: Modello OCSE

Tipologia di pensioneRiferimento Modello OCSEAmbito di applicazioneRegola generale di tassazioneDeroghe
Pensioni privateArt. 18Pensioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato nel settore privatoTassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario
Pensioni pubblicheArt. 19, par. 2Pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale per servizi resi a favore degli stessiTassazione esclusiva nello Stato della fonte(art. 19, par. 2, lett. a)Se il beneficiario è contemporaneamente residente e cittadino dell’altro Stato contraente, la pensione è tassata esclusivamente nello Stato di residenza (art. 19, par. 2, lett. b).
Pensioni derivanti da attività industriale o commerciale dello StatoArt. 19, par. 3 (rinvio alle regole di cui all’art. 18)Pensioni connesse ad attività industriali o commerciali svolte da uno Stato contraente o da suoi entiTassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario
Pensioni derivanti da precedente attività di lavoro autonomoArt. 21 (“Altri redditi”)Pensioni maturate nell’esercizio di attività professionali o autonomeIn assenza di disciplina specifica, rientrano nella clausola residuale degli altri redditiSecondo il Commentario OCSE (art. 18, parr. 3 e 7), tali pensioni sono escluse sia dall’art. 18 sia dall’art. 19.

La fattispecie oggetto di interpello

La fattispecie riguarda un medico con doppia cittadinanza italiana e lussemburghese che, dopo aver svolto in Italia sia attività libero-professionale sia attività ambulatoriale specialistica convenzionata con una Azienda Sanitaria Locale, si è trasferito fiscalmente in Lussemburgo (diventandone residente), percependo un trattamento pensionistico ENPAM erogato tramite l’INPS.

Tale trattamento pensionistico originava da diverse componenti e, più in particolare, da contributi versati per l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e all’esercizio della libera professione medica, da un lato, e da contributi versati in relazione all’attività ambulatoriale prestata presso la struttura pubblica (ASL), dall’altro.

L’Istante chiedeva di chiarire quale fosse il corretto inquadramento convenzionale della pensione percepita e, di conseguenza, come dovesse essere ripartita la potestà impositiva tra Italia e Lussemburgo. Secondo il contribuente, l’intero trattamento avrebbe dovuto essere assoggettato a imposizione esclusivamente in Lussemburgo, quale Stato di residenza, in applicazione dell’art. 18 della Convenzione.

Sul piano interno, l’Agenzia ricorda che l’emolumento pensionistico in questione integra reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR e risulterebbe, in linea di principio, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a), TUIR (e, di conseguenza, assoggettato a ritenuta d’acconto).

Sul piano convenzionale, l’Agenzia ripercorre le previsioni di cui alla Convenzione Italia-Lussemburgo in materia:

  • l’art. 18, par. 1, stabilisce la regola generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per le pensioni corrisposte in relazione a un cessato impiego;
  • l’art. 19, par. 2, (a) deroga alla suddetta regola a favore della tassazione esclusiva nello Stato della fonte per le pensioni pubbliche; tale criterio è a propria volta temperato (in favore del “ritorno” al criterio della residenza) dalla previsione di cui alla lett. b) per il caso del beneficiario che sia residente e cittadino dello Stato di residenza (ma senza essere, al contempo, avere la nazionalità dello Stato della fonte).

Infine, l’Agenzia afferma che le pensioni derivanti da una precedente attività professionale o di lavoro autonomo non possono essere ricondotte a un passato “impiego” e sarebbero ricondotte alla disciplina di cui all’art. 22, dedicato agli “altri redditi”, il cui par. 1 attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario.

Un po’ a sorpresa l’Agenzia omette di considerare completamente la previsione (che pure avrebbe potuto avere, secondo una certa ricostruzione, un ruolo di rilievo nel caso di specie) di cui all’art. 18, par. 2 della Convenzione, la quale stabilisce il criterio di tassazione concorrente per le pensioni erogate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente.
Si specifica che il riferimento alla “previdenza sociale” va inteso alla legislazione di “sicurezza sociale” (cfr. Circolare 21 luglio 2003, n. 41, par. 2).

Schema di sintesi: pensione di fonte italiana percepita da un residente in Lussemburgo

FattispecieRiferimento convenzionaleRegola di tassazioneNote
Pensioni corrisposte in relazione a un cessato impiego (privato)Art. 18, par. 1Tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario (Lussemburgo)
Pensioni erogate ai sensi della legislazione sulla previdenza (sicurezza) socialeArt. 18, par. 2Tassazione concorrente tra Stato della fonte (Italia) e Stato di residenza (Lussemburgo)Disposizione non considerata dall’Agenzia nel caso esaminato.
Pensioni pubblicheArt. 19, par. 2, lett. a)Tassazione esclusiva nello Stato della fonte (Italia)
Pensioni pubbliche percepite da soggetto residente e cittadino dell’altro Stato contraenteArt. 19, par. 2, lett. b)Tassazione esclusiva nello Stato di residenza (Lussemburgo)Il beneficiario deve essere residente e cittadino dello Stato di residenza e non avere la nazionalità dello Stato della fonte. In caso di doppia cittadinanza, torna applicabile il criterio di tassazione previsto dall’art. 18.
Pensioni pubbliche derivanti da attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraenteArt. 19, par. 3Tassazione nello Stato di residenza (Lussemburgo)Si applicano le regole dell’art. 18, superando il criterio della fonte previsto per le pensioni pubbliche.
Pensioni derivanti da precedente attività di lavoro autonomo o professionaleArt. 22, par. 1 (“Altri redditi”)Tassazione esclusiva nello Stato di residenzaEscluse dall’ambito degli artt. 18 e 19, poiché non derivano da un passato “impiego”.

Nel rendere il proprio parere, l’Agenzia non qualifica la pensione come trattamento unitario, ma la scompone in due componenti autonome, in ragione della diversa origine contributiva:

→ la quota riconducibile ai contributi versati per l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e per l’esercizio della libera professione viene ricondotta alla clausola residuale dell’art. 22 della Convenzione (“altri redditi”), con tassazione esclusiva in Lussemburgo, in quanto priva del presupposto del “cessato impiego” richiesto dall’art. 18;

→ la quota maturata in relazione all’attività ambulatoriale prestata presso la struttura pubblica viene invece qualificata come pensione pubblica ai sensi dell’art. 19, par. 2, lett. a), con tassazione esclusiva in Italia, quale Stato della fonte, stante la cittadinanza italiana e lussemburghese del beneficiario, che rende inapplicabile la previsione di cui alla successiva lett. b).

Schema di sintesi

Componente della pensione ENPAMDisposizione convenzionale applicataStato con potestà impositiva esclusiva
Quota derivante da attività libero-professionale e iscrizione all’AlboArt. 22, par. 1 (altri redditi)Lussemburgo (residenza)
Quota derivante da attività ambulatoriale convenzionata con l’ASLArt. 19, par. 2, lett. a) (pensioni pubbliche)Italia (fonte)

La peculiarità della Risposta n. 112 non risiede tanto nella distinzione, di per sé non nuova, tra attività libero-professionale e attività dipendente (in questo caso, convenzionata), quanto nell’utilizzo di tale distinzione per attribuire ad un’unica prestazione pensionistica due differenti qualificazioni convenzionali.
Si tratta di un approccio parzialmente innovativo rispetto ad alcuni precedenti di prassi, nei quali le pensioni professionali erano state generalmente trattate come prestazioni unitarie: si veda, in tal senso, la Risposta n. 125/2023 , avente ad oggetto una pensione ENPAM percepita da un medico residente in Austria, nella quale l’intero trattamento (ENPAM) era stato ricondotto, senza distinzioni interne, alla clausola residuale degli “altri redditi”.

Non sembra tuttavia possibile, ad avviso di chi scrive, desumere con certezza un mutamento di orientamento amministrativo dal raffronto con la Risposta n. 125/2023 . Da quanto emerge dal precedente documento, la pensione ENPAM allora esaminata appariva sostanzialmente riconducibile ad attività libero-professionali, mentre non risulta evidenziata la presenza di una componente derivante da attività convenzionata. Le differenze tra le due soluzioni potrebbero pertanto riflettere le diverse caratteristiche “fattuali” dei casi esaminati.

Criticità derivanti dalla Risposta n. 112

Al netto dell’innovativo criterio di scomposizione della prestazione pensionistica adottato dall’Agenzia, la Risposta in commento suscita alcune perplessità di fondo:

  • in primo luogo, circa la qualificazione come pensione pubblica della quota di trattamento maturata in relazione all’attività di specialista ambulatoriale convenzionato. Questa impostazione non appare del tutto pacifica, anche in considerazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che il rapporto tra medico specialista ambulatoriale e ASL non costituisce un rapporto di pubblico impiegobensì un rapporto libero-professionale caratterizzato da un elevato grado di autonomia (cfr. inter alia, Cass. n. 23793/2025, n. 23794/2025, n. 20581/2008);
  • in secondo luogo, ove non si ritenga pienamente convincente l’inquadramento della quota convenzionata tra le pensioni pubbliche di cui all’art. 19 della Convenzione, rimane aperta la questione della possibile applicazione dell’art. 18, par. 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo, relativo alle pensioni erogate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale, che avrebbe attribuito potestà impositiva concorrente ai due Stati contraenti. La giurisprudenza della Cassazione ne ha fornito in varie occasioni un’interpretazione ampia, facendo confluire in tale concetto anche i trattamenti previdenziali, valorizzando soprattutto il carattere obbligatorio della contribuzione e la funzione previdenziale del regime (caratteristiche che potrebbero non ritenersi completamente estranee al trattamento pensionistico ENPAM). Per completezza, va ricordato che tale problematica non emergeva nel precedente rappresentato dalla Risposta n. 125/2023 , poiché la Convenzione tra Italia e Austria non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 18, par. 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo in materia di sicurezza sociale.

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