CIRCOLARE MONOGRAFICA
Requisiti per l’accesso all’indennità, adempimenti del lavoratore e flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato
DI ALICE CHINNICI | 31 DICEMBRE 2025
Con la Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025 l’INPS ha fornito indicazioni per l’attuazione dell’articolo 2 della Legge n. 106/2025 relativamente ai permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche del settore privato assicurati presso l’INPS.
Premessa
L’articolo 2, comma 1, della Legge 18 luglio 2025, n. 106, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori 10 ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Il diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per tale tipologia di permessi è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Requisiti per l’accesso all’indennità
Per potere fruire dei permessi orari al lavoratore (o al figlio minorenne) deve esser stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata deve rilasciare all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
Trattandosi di ore di permesso è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. Inoltre, poiché il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Indennità economica
La norma dispone che per le 10 ore annue di permesso aggiuntive ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
L’Istituto previdenziale ha precisato che il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.
L’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
Sulla base della citata previsione normativa, i datori di lavoro del settore dello spettacolo devono corrispondere l’indennità e successivamente conguagliarla anche per i lavoratori a tempo determinato.
Dunque, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%;
- successivamente recuperare tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore il lavoratore deve rilasciare la medesima dichiarazione.
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte o presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a 10 ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
Inoltre, il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. Infine, nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato
Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali
Nei flussi Uniemens, è stato istituito il codice evento:
| “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. |
A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell’assenzanell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Per l’evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento <giorno> come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento.
È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore o del dante causa e del <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Nell’elemento <DiffAccredito> deve essere indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.
Nell’elemento <Giorno>interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni come di seguito specificate:
- Elemento <Lavorato> = “S” o “N” se il numero di ore fruite esaurisce la giornata lavorativa;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = (“PCM”);
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = Codice fiscale del lavoratore o del dante causa, <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Qualora il lavoratore abbini nella medesima giornata la fruizione del permesso di tipo orario “PCM” con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “2”, se il permesso di altro tipo è retribuito, o = “1”se il permesso di altro tipo non è retribuito.
Parimenti, se il numero di ore fruite di permesso “PCM” esaurisce la giornata lavorativa l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”e il <TipoCoperturaGiorn>deve essere = “1” o = “2” se la giornata è parzialmente retribuita.
Per il nuovo evento, nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo con rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
– i giorni in cui esiste il permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “S” sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “N” se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione;
– diversamente, i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “1” abbinato a <Lavorato> = “N”;
– devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato;
– nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali
Ai fini del conguaglio, dal periodo di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali devono utilizzare il codice conguaglio sotto riportato, presente nella sezione <InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva.
Nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico evento:
- codice “0060”, avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106” (codice evento “PCM”).
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore o del dante causa.
Nell’attributo <TipoidentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “CF_PERS_FIS”.
Nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è avvenuto l’evento esposto nel flusso Uniemens.
Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, infine, deve essere indicato l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato
A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens\Posagri della fruizione da parte del lavoratore del permesso in argomento, devono attenersi alle seguenti indicazioni:
- l’elemento<CodiceRetribuzione> deve essere valorizzato con “N”, cui deve essere abbinato l’elemento <CodAgio> “F0” (“F” zero), nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso, o <CodAgio> “F1”, nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per assistere il figlio minorenne;
- gli elementi <GiornoInizioEv>e<GiornoFineEv> devono essere valorizzati con l’intervallo di date nelle quali è stato fruito il permesso. A tale fine si specifica che, trattandosi di un permesso su base oraria, deve essere indicato solo il singolo giorno di fruizione; in caso di permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati;
- l’elemento <ImportoCongEv> deve essere valorizzato con l’importo anticipato e posto in conguaglio;
- l’elemento<RetribPersaGiorn> (RP) deve essere valorizzato con le indicazioni fornite con il Messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019;
- l’elemento <NumGiornateEv> prevede l’indicazione del numero di giornate che sono state interessate dall’evento e, nella fattispecie, deve essere impostato su “1” in quanto il valore di dieci ore non permette la copertura di due giornate lavorative (in caso di permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati);
- l’elemento <NumOreEv> deve essere valorizzato con il numero di ore che sono state richieste dal lavoratore.
Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici
Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro.
Le istruzioni per le domande di rimborso verranno fornite con successivo messaggio.
Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
A decorrere dal mese di gennaio 2026, i datori di lavoro privati con lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare il seguente codice Tipo Servizio:
- “4G”, avente il significato di “Permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 D.L. 25 giugno 2008 n. 112”, che deve avere corrispondenza univoca con il Codice Tipo Evento “PCM”, dichiarato nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, in relazione ai lavoratori per cui il contributo per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS) è versato alla Gestione pubblica.
Nella compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA, il Tipo Servizio suddetto deve essere dichiarato nell’elemento “V1”, Causale “7”, Codice Motivo Utilizzo “8”, da compilare con le modalità illustrate con le Circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.
Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Per il personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il trattamento economico, per i periodi di permesso in oggetto, da coprire con contribuzione obbligatoria, deve essere dichiarato nell’elemento “E0” utilizzando il Tipo Servizio Ordinario.
Riferimenti normativi:
- Legge 18 luglio 2025, n. 106, art. 2, comma 1
- INPS, Circolare 19 dicembre 2025, n. 152
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