1° Contenuto riservato: Previdenza complementare e cambio CCNL: scatta l’adesione automatica

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Quali vicende del rapporto di lavoro riaprono il procedimento di adesione automatica e a quali lavoratori

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 4 SETTEMBRE 2026

Dal 1° luglio 2026, il sistema italiano di previdenza complementare conosce un meccanismo di adesione automatica più incisivo del precedente silenzio-assenso: in assenza di una diversa scelta tempestiva, non è destinato al Fondo pensione soltanto il TFR, ma anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi applicabili.

La fattispecie ordinaria considerata dal legislatore è l’assunzione. Nella gestione dei rapporti di lavoro, tuttavia, il contratto collettivo applicabile e la relativa forma pensionistica possono cambiare anche senza cessazione del rapporto: si pensi alla nomina del dipendente a dirigente, al cambio del CCNL aziendale, al trasferimento d’azienda o di ramo, alla fusione, all’affitto d’azienda, alla cessione individuale del contratto di lavoro o ad altre operazioni che comportino il subentro di un diverso datore.

Tali vicende riaprono il procedimento di adesione automatica e, in caso affermativo, a quali lavoratori?

Il Ministero del Lavoro – con propria FAQ pubblicata al sito dedicato alla Previdenza Complementare – offre una risposta espressa per il passaggio da impiegato a dirigente e la estende, per analogia, al cambio di CCNL con perdita dei requisiti di partecipazione al precedente fondo.

Sintesi della nuova disciplina

L’art. 1, commi 204 e 205, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha riscritto l’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, introducendo, con effetto dal 1° luglio 2026, icommi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis .

Per i lavoratori dipendenti privati di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, esclusi i lavoratori domestici, l’adesione alla previdenza complementare opera automaticamente.

→ Per prima assunzione deve intendersi il primo rapporto di lavoro dipendente instaurato dal soggetto, non la prima assunzione presso un determinato datore.

La forma pensionistica destinataria è quella collettiva prevista dagli accordi o contratti applicabili, anche territoriali o aziendali. In presenza di più forme collettive, prevale quella individuata da un accordo aziendale oppure, in mancanza, quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’impresa.

Se non esiste alcuna forma collettiva di riferimento, opera la forma residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85 (Fondo Cometa).

Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c.;
  • destinare il TFR a un’altra forma pensionistica liberamente scelta;
  • ove consentito dagli accordi, devolvere alla previdenza complementare soltanto una quota del TFR.

In mancanza di diversa scelta, l’adesione comporta il conferimento dell’intero TFR maturando e dei contributi datoriali e del lavoratore nelle misure collettivamente previste. Il datore effettua i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando quanto dovuto dalla data di assunzione.

Per il lavoratore non di prima assunzione il nuovo comma 9-bis non introduce, invece, un automatismo generalizzato. Al momento della nuova assunzione il datore deve acquisire una dichiarazione sulla precedente scelta previdenziale. L’adesione automatica opera soltanto se il lavoratore ha in essere una forma pensionistica alimentata, in tutto o in parte, dal TFR e non indica entro sessanta giorni la forma alla quale destinare il TFR futuro.

Ne derivano tre regole essenziali:

  1. se il lavoratore aveva mantenuto il TFR in azienda o nel Fondo di tesoreria, il nuovo datore continua a gestirlo secondo l’art. 2120 c.c., salvo successiva scelta esplicita per la previdenza complementare;
  2. se il lavoratore aderiva a un fondo con i soli contributi, senza conferimento neppure parziale del TFR, l’automatismo non opera;
  3. se la posizione alimentata dal TFR è stata integralmente riscattata, l’automatismo non opera; se, invece, la posizione è ancora esistente, la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare conserva il proprio carattere tendenzialmente irreversibile.

La deliberazione COVIP 19 giugno 2026 ha sostituito dal 1° luglio 2026 le precedenti direttive del 24 aprile 2008 e ha chiarito, tra l’altro, che, quando la variazione del rapporto di lavoro comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo precedentemente scelto e la posizione non è stata integralmente riscattata, il lavoratore rientra nel meccanismo dell’adesione automatica.

Cambio di CCNL senza cessazione del rapporto: il principio ricavabile dalla FAQ ministeriale

Il Ministero del Lavoro con una FAQ considera il caso dell’aderente a un fondo pensione negoziale, alimentato dal TFR, che venga nominato dirigente senza soluzione di continuità, acquisendo come dirigente un diverso fondo collettivo di riferimento.

Secondo il Ministero:

  • opera l’adesione automatica al nuovo fondo collettivo;
  • il lavoratore può, entro 60 giorni, rinunciare alla destinazione automatica e indicare espressamente un’altra forma pensionistica cui versare il TFR maturando;
  • se il lavoratore chiede il riscatto integrale della posizione presso il fondo originario, il TFR resta in azienda o presso il Fondo di tesoreria INPS, salvo una diversa scelta esplicita;
  • la stessa soluzione si applica al cambio del contratto collettivo aziendale che determini la perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo negoziale.

La FAQ consente di formulare un primo principio: non è il semplice cambio di CCNL a far scattare l’automatismo.
Sono necessari, congiuntamente, il venir meno dei requisiti di partecipazione alla precedente forma collettiva e l’esistenza di una posizione ancora attiva, alimentata almeno in parte dal TFR.

La vicenda modificativa del rapporto assume così, ai soli fini previdenziali, una funzione analoga a quella della nuova assunzione. Ciò non significa che il rapporto di lavoro cessi o che ne nasca uno nuovo; significa, invece, che la discontinuità della fonte istitutiva e del fondo collettivo di riferimento riapre uno spazio di scelta, presidiato dall’automatismo in favore del fondo collegato al nuovo assetto contrattuale.

Lavoratori originariamente di prima assunzione

Per il lavoratore assunto per la prima volta dal 1° luglio 2026 occorre distinguere la scelta effettuata nella fase iniziale.

→ Se il lavoratore ha aderito automaticamente o esplicitamente a una forma pensionistica con conferimento del TFR e, successivamente, cambia qualifica o CCNL perdendo i requisiti del fondo originario, la soluzione della FAQ porta ad applicare il nuovo automatismo. Entro sessanta giorni il lavoratore può indicare un’altra forma pensionistica; non può, in linea di principio, riportare liberamente il TFR in azienda, poiché la precedente scelta previdenziale è già divenuta definitiva. Fa eccezione, secondo la stessa FAQ, l’ipotesi del riscatto integrale della posizione.

→ Se, invece, nei 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore aveva validamente rinunciato alla previdenza complementare e mantenuto il TFR in azienda, il successivo cambio di CCNL, in assenza di una nuova assunzione, non dovrebbe (usiamo il condizionale in attesa di chiarimenti) determinare un nuovo automatismo: manca una posizione previdenziale alimentata dal TFR e resta ferma la possibilità di una futura adesione esplicita.

Una criticità particolare sorge se il cambio di CCNL interviene durante i primi 60 giorni dalla prima assunzione.
Le direttive COVIP individuano il fondo e il numero degli aderenti alla data di assunzione, ma il fondo originariamente individuato potrebbe non essere più accessibile quando l’automatismo deve essere eseguito. In assenza di un chiarimento specifico, appare prudente aggiornare immediatamente l’informativa, assumere come destinazione la forma effettivamente accessibile secondo il nuovo CCNL e sollecitare una scelta scritta del lavoratore, coordinandosi con entrambe le forme pensionistiche.

Lavoratori non di prima assunzione e dipendenti già in forza prima del 1° luglio 2026

Per il lavoratore non di prima assunzione il dato decisivo non è la mera esistenza di una posizione pensionistica, ma il fatto che essa sia stata alimentata dal TFR, anche parzialmente, e non sia stata integralmente riscattata.

→ Se tali condizioni sussistono e il cambio di qualifica o di CCNL determina la perdita dei requisiti del fondo originario, la FAQ impone l’adesione automatica alla nuova forma collettiva, salvo indicazione entro 60 giorni di un diverso fondo.

→ Se, invece, il lavoratore avesse mantenuto il TFR in azienda, e avrebbe aderito alla previdenza complementare con soli contributi oppure aveva riscattato integralmente la posizione, l’automatismo non sembra operare.

Il punto più delicato riguarda i lavoratori assunti prima del 1° luglio 2026 e ancora in forza.
La deliberazione COVIP afferma, in via generale, che la novella non riguarda chi prosegue il rapporto senza una nuova assunzione; la sua parte finale, tuttavia, include nell’automatismo la variazione del rapporto che determini la perdita dei requisiti. 
L’ultima FAQ ministeriale rende esplicita questa seconda lettura proprio con il caso del passaggio a dirigente senza soluzione di continuità.

Sul piano strettamente letterale rimane una tensione, perché il comma 9-bis dell’art. 8 collega informativa e dichiarazione al momento dell’assunzione.

Sul piano operativo, però, l’indicazione congiunta di COVIP e Ministero conduce a ritenere applicabile l’automatismo anche ai dipendenti già in forza, compresi quelli assunti prima del 1° luglio 2026, quando la variazione efficace da tale data in avanti produca una perdita effettiva dei requisiti e il TFR sia già destinato a previdenza complementare. È opportuno qualificare tale conclusione come interpretazione amministrativa ufficiale, non ancora verificata in sede giurisdizionale.

Trasferimento, fusione, affitto d’azienda e cessione del contratto

Nel trasferimento d’azienda disciplinato dall’art. 2112 c.c. il rapporto continua con il cessionario: non vi è, in senso tecnico, una nuova assunzione. Il mutamento del datore può, però, determinare la sostituzione del CCNL e del fondo collettivo di riferimento.

Gli orientamenti COVIP anteriori alla riforma, tuttora utili per definire la perdita dei requisiti, impongono una valutazione sostanziale, non meramente formale:

  • con gli Orientamenti del 17 settembre 2009, la COVIP ha escluso la perdita dei requisiti nel trasferimento di ramo assistito da un accordo con il quale il nuovo datore si impegnava a proseguire senza interruzione i versamenti al fondo originario;
  • nella risposta dell’aprile 2010 sull’affitto d’azienda, la Commissione ha coerentemente escluso una nuova scelta sul TFR quando l’accordo collettivo garantiva la continuità contributiva;
  • nella risposta del febbraio 2013, la COVIP ha ribadito che occorre considerare sia la formale coincidenza del fondo, sia il mantenimento concreto delle condizioni di partecipazione e dei flussi contributivi;
  • nella risposta del marzo 2019, relativa a una fusione per incorporazione, la COVIP ha ravvisato la perdita dei requisiti quando un accordo sopravvenuto destinava i contributi futuri a una forma diversa da quella originaria.

Da tali precedenti discende una regola applicabile al nuovo sistema:

  • se il trasferimento, la fusione o l’affitto d’azienda conserva il fondo originario e i relativi flussi contributivi, non vi è perdita dei requisiti e non si apre un nuovo procedimento automatico;
  • se il cessionario applica un diverso CCNL e la fonte collettiva indirizza i flussi a un altro fondo, la perdita dei requisiti è sostanziale e, per il lavoratore con posizione alimentata dal TFR e non riscattata, opera l’adesione automatica secondo la FAQ e le direttive COVIP;
  • se vi è una vera cessazione seguita da una nuova assunzione – ad esempio in talune ipotesi di cambio appalto non riconducibile all’art. 2112 c.c. – si applicano direttamente le regole della nuova assunzione: quelle del lavoratore di prima assunzione, se si tratta del primo impiego dipendente della sua vita, oppure quelle del comma 9-bis negli altri casi.

Cessione di contratto art. 1406 c.c.

La cessione individuale del contratto ai sensi degli artt. 1406 ss. c.c., normalmente subordinata al consenso del lavoratore, realizza una sostituzione del contraente e non necessariamente una cessazione seguita da assunzione.

Anche qui la qualificazione non può dipendere dal nome attribuito all’operazione.
Se vi è continuità del medesimo rapporto, il meccanismo trova fondamento nella perdita dei requisiti conseguente al cambio di CCNL; se le parti hanno invece estinto il rapporto e stipulato un nuovo contratto, trova applicazione diretta il comma 9-bis .

Riferimenti normativi: 

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204 e 205
  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, artt. 8 e 14
  • MLPS, FAQ sulla previdenza complementare
  • COVIP, Deliberazione 17 settembre 2009, orientamenti sul riscatto per perdita dei requisiti nel trasferimento di ramo
  • COVIP, Risposta aprile 2010, destinazione del TFR nell’affitto d’azienda
  • COVIP, Risposta febbraio 2013, valutazione formale e sostanziale della perdita dei requisiti
  • COVIP, Risposta 13 marzo 2019
  • COVIP, Deliberazione 19 giugno 2026

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