1° Contenuto riservato: Processo telematico e giudizio di rinvio: requisiti probatori del deposito e oneri processuali nella riassunzione: Principi di diritto

DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 16211 del 17 giugno 2025

1. In tema di processo telematico, ogni tentativo di deposito genera una pec di esito controlli, ma soltanto la pec di consegna – che viene rilasciata dal gestore pec del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio, contenente la busta telematica, è ricevuto nella casella pec di detto ministero – contiene il messaggio di invio con relativa busta allegata. Ne consegue che, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare e produrre la pec di esito controlli, ma è necessario allegare e produrre (nel formato .msg o nel formato .eml) la pec di consegna, in quanto solo l’esame di detta pec consente di verificare che cosa e quando sia stato depositato;

2. In tema di giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria di questa Corte, costituendo quest’ultimo un autonomo giudizio, al fine di instaurare detto nuovo autonomo giudizio con relativa costituzione in giudizio, il cancelliere è tenuto a riattivare il processo, ma l’attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Avv. Mariangela Di Biase

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