1° Contenuto riservato:  Reati contro il patrimonio: circonvenzione di persone incapaci per fatti commessi a danno di congiunti

MASSIMARIO – Corte Costituzionale

Ordinanza 2 maggio 2025, n. 63 –  Decisa il 7 aprile 2025

Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2025, n. 19, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 649 cod. pen..

Le oscillanti formulazioni del petitum, il carattere altalenante dei vari passaggi dell’ordinanza, l’inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale tertium comparationis (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo.

Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell’esame del fatto storico contestato all’imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all’altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela.

Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d’ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente.

(Precedenti: S. 161/2017 – mass. 41389; S. 102/2016 – mass. 38855; S. 247/2015 – mass. 38635; S. 244/2011 – mass. 35811; O. 54/2018 – mass. 39930; O. 369/2006 – mass. 30758; O. 373/2004 – mass. 28891).

Fonte: Corte Costituzionale

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