MASSIMARIO – Corte Costituzionale
Sentenza 18 marzo 2025, n. 30 – Decisa il 25 febbraio 2025
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2025, n. 12, 1ª Serie speciale
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), primo periodo, ordin. penit. limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10». La disposizione censurata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari stabilisce che la permanenza all’aperto per i detenuti in regime speciale non sia superiore a due ore al giorno, riducibili per motivi eccezionali in ragione di un rinvio materiale e non dinamico all’art. 10 ordin. penit. – ossia alla norma precedente la riforma di cui al d.lgs. n. 123 del 2018 –, mentre la novella indicata prende atto che la permanenza all’aperto costituisce un momento fondamentale per garantire l’equilibrio psicofisico dei detenuti, tanto da raddoppiare la relativa durata per i detenuti comuni, da due a quattro ore, elevando il limite minimo, pari a due ore, e contestualmente riservando una maggiore discrezionalità all’amministrazione penitenziaria, riguardo alla possibilità di ridurre le ore d’aria per giustificati motivi.La permanenza all’aperto nel regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. non è comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalità concrete di svolgimento, perché consente una socialità delimitata, fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria. Ciò che pregiudica lo scopo del regime speciale è l’eventuale errore di selezione del gruppo di socialità, non la quantità di tempo che un gruppo, ben scelto, può passare nei cortili. Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, determinando quindi un improprio surplus di punizione. Nemmeno, infine, potrebbe individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-quater, comma 4, ordin. penit.), in quanto esso ha natura disciplinare, applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarità della vita d’istituto, e non può essere esteso in via analogica ai ristretti nel differente regime speciale, per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.
Fonte: Corte Costituzionale
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