CIRCOLARE MONOGRAFICA
Rideterminazione della dotazione finanziaria e chiarimenti sulla comunicazione di riassegnazione degli importi
DI ALESSIA NOVIELLO | 25 FEBBRAIO 2026
Con il Decreto Direttoriale n. 9 del 9 gennaio 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni, prevedendo un rifinanziamento pari a euro 125.952.000,00.
L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche pubbliche di sostegno alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi di innovazione organizzativa, digitale e produttiva perseguiti a livello nazionale ed europeo.
La presente circolare analizza il contenuto e la portata del provvedimento di rifinanziamento, ricostruisce il percorso amministrativo di riassegnazione delle risorse, e fornisce un chiarimento ufficiale in merito alla comunicazione di riassegnazione importi inviata alle imprese aderenti, con particolare riferimento agli effetti dell’errore tecnico che ha determinato l’invio massivo della comunicazione a prescindere dallo stato effettivo delle istanze.
Inquadramento generale del Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) rappresenta uno degli strumenti centrali della politica attiva del lavoro, finalizzato a sostenere le imprese nei processi di rimodulazione dell’orario di lavoro per favorire percorsi formativi destinati all’accrescimento delle competenze del personale dipendente.
Finalità principali del Fondo:
- accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica;
- favorire l’adeguamento delle competenze alle nuove esigenze produttive;
- sostenere la competitività delle imprese e l’occupabilità dei lavoratori.
Con l’evoluzione delle diverse edizioni del Fondo, l’Amministrazione ha progressivamente rafforzato l’attenzione verso le innovazioni tecnologiche, organizzative e di processo, culminando nell’iniziativa denominata “Competenze per le Innovazioni”, che costituisce l’ambito di riferimento del rifinanziamento oggetto della presente analisi.
Il Decreto Direttoriale n. 9/2026: contenuti essenziali
Il Decreto Direttoriale n. 9 del 9 gennaio 2026 ha previsto la rideterminazione della dotazione complessiva del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni, disponendo un incremento delle risorse disponibili pari a euro 125.952.000,00.
Tale intervento si è reso necessario a seguito:
- dell’elevato numero di istanze presentate dalle imprese;
- dell’esigenza di garantire la copertura finanziaria di ulteriori progetti ritenuti coerenti con le finalità del Fondo;
- della volontà di evitare l’esclusione di iniziative formative di elevato valore strategico.
Il rifinanziamento non comporta l’automatica approvazione di tutte le istanze presentate, ma consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere a una nuova allocazione delle risorse, nel rispetto delle graduatorie, delle priorità definite dal bando e degli esiti istruttori già formati o in corso di definizione.
La procedura di riassegnazione delle risorse finanziarie
A seguito dell’incremento della dotazione del Fondo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato una procedura di riassegnazione degli importi, finalizzata a:
- confermare l’approvazione delle istanze già ammesse a finanziamento;
- rideterminare, ove necessario, l’importo riconosciuto a ciascuna impresa;
- consentire l’eventuale scorrimento delle graduatorie.
Nell’ambito di tale procedura è stata predisposta e trasmessa alle aziende aderenti una comunicazione di riassegnazione importi, attraverso la quale:
– veniva indicata la conferma dell’approvazione dell’istanza;
– veniva comunicato l’importo del contributo riconosciuto a valere sulle nuove risorse disponibili.
L’errore del sistema informatico e l’invio massivo delle comunicazioni
Per mero errore del sistema informatico, la procedura di invio delle comunicazioni non ha tenuto conto dello stato effettivo di tutte le istanze presentate nell’ambito del Fondo.
In particolare, il sistema:
- non ha correttamente escluso le istanze rigettate;
- non ha considerato le istanze rinunciate;
- non ha differenziato le istanze ancora in fase di valutazione;
- ha pertanto inviato massivamente la medesima comunicazione a tutte le aziende, a prescindere dall’effettivo stato del procedimento amministrativo.
Ne è derivata una difformità tra il contenuto della comunicazione ricevuta e la situazione giuridico-amministrativa reale di alcune imprese.
Chiarimento ufficiale sull’inefficacia della comunicazione di riassegnazione
Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario fornire un chiarimento formale e definitivo in merito agli effetti della comunicazione di riassegnazione importi.
Per quanto concerne le Istanze rigettate, rifiutate o ancora nella fase di valutazione, si precisa che se ci si trova in una delle seguenti situazioni:
- non è mai stato inviato, in precedenza, alcun provvedimento di accoglimento dell’istanza stessa;
- la comunicazione di riassegnazione importi non è stata preceduta né accompagnata da un atto amministrativo formale di ammissione al finanziamento;
- la comunicazione ricevuta, anche se in via ufficiale, non può pertanto produrre effetti giuridici.
Pertanto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che in assenza di un valido ed espresso provvedimento di accoglimento:
- la “comunicazione di riassegnazione importi” deve ritenersi annullata;
- la stessa è da considerarsi tamquam non esset, ossia come mai esistita sotto il profilo giuridico-amministrativo;
- restano ferme le risultanze istruttorie e lo stato del procedimento antecedente all’invio della comunicazione errata.
Segue un esempio di comunicazione trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che chiarisce l’errore nell’invio massivo delle pec con oggetto: ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE RIASSEGNAZIONE IMPORTI INVIATA PER ERRORE
Effetti per le imprese e indicazioni operative
L’annullamento della comunicazione di riassegnazione comporta che:
- nessuna impresa può vantare un diritto soggettivo al contributo sulla base della sola comunicazione ricevuta;
- l’eventuale riconoscimento delle risorse potrà avvenire esclusivamente a seguito dell’adozione di un formale provvedimento di accoglimento;
- le imprese con istanze ancora in valutazione dovranno attendere la conclusione dell’istruttoria secondo le modalità ordinarie.
Tabella 1 – Stato dell’istanza e validità della comunicazione
| Stato dell’istanza | Comunicazione inviata | Efficacia giuridica |
| Accolta con provvedimento formale | Sì | Confermativa |
| Rigettata | Sì (errore) | Nulla |
| Rinunciata | Sì (errore) | Nulla |
| In valutazione | Sì (errore) | Nulla |
Il rifinanziamento del Fondo e la corretta gestione amministrativa
Il rifinanziamento disposto dal Decreto Direttoriale n. 9 del 9 gennaio 2026 rafforza il ruolo strategico del Fondo Nuove Competenze, ma evidenzia al contempo la necessità di:
- garantire coerenza tra sistemi informatici e procedimenti amministrativi;
- assicurare la tracciabilità e chiarezza degli atti;
- prevenire situazioni di affidamento incolpevole da parte delle imprese.
Tabella 2 – Sintesi del rifinanziamento
| Voce | Importo |
| Dotazione aggiuntiva FNC | euro 125.952.000,00 |
| Ambito di intervento | Competenze per le Innovazioni |
| Finalità | Riqualificazione e aggiornamento competenze |
| Fonte | Decreto Direttoriale n. 9 del 9 gennaio 2026 |
Considerazioni
La presente circolare chiarisce che:
- il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze costituisce una opportunità rilevante per il sistema produttivo;
- la comunicazione di riassegnazione importi inviata per errore non ha valore provvedimentale;
- in particolare, per le istanze rigettate, rinunciate o ancora in valutazione, la comunicazione deve considerarsi annullata e priva di effetti.
Comunicazione istituzionale – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha tempestivamente trasmesso una seconda Pec alle aziende che erano nella condizione di non aver ricevuto un provvedimento formale di accoglimento delle istanze, scusandosi per il disguido occorso a causa del malfunzionamento del sistema informatico.
Terza Edizione del Fondo Nuove Competenze – “Competenze per le Innovazioni”: quadro normativo e finalità
La Terza Edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC3), denominata “Competenze per le Innovazioni”, è stata istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite apposito Avviso pubblico, approvato con Decreto Direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 e pubblicato in data 5 dicembre 2024.
Finalità principali e contesto normativo
Il Fondo è una misura di politica attiva del lavoro istituita originariamente dall’art. 88 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), con lo scopo di sostenere la riqualificazione delle competenze dei lavoratori attraverso il rimborso delle ore di lavoro dedicate alla formazione nei percorsi di aggiornamento e innovazione.
La Terza edizione si propone in particolare di:
- accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica nelle imprese;
- favorire la nuova occupazione attraverso l’aggiornamento delle competenze;
- sostenere la competitività e l’adattamento competitivo delle imprese italiane nei settori strategici.
La terza edizione è inoltre inquadrata nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027”, operazione qualificata come di importanza strategica ai fini dell’attuazione delle priorità europee in materia di competenze.
Dotazione finanziaria e successive integrazioni
Dotazione iniziale
All’avvio della terza edizione, la dotazione finanziaria del FNC3 era pari a circa euro 731.000.000,00, destinata a rimborsare alle imprese le ore di formazione dei lavoratori impiegate nei percorsi formativi in linea con gli obiettivi dell’avviso.
Incrementi successivi
La dotazione complessiva è stata ulteriormente ampliata nel corso dell’anno 2025 e dell’anno 2026, portando la dotazione della terza edizione a oltre euro 1.150.000.000,00 circa grazie ad ulteriori stanziamenti e integrazioni delle risorse disponibili.
Periodo di presentazione delle domande
Le domande di contributo per accedere alle risorse della terza edizione sono state aperte dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025, con presentazione esclusiva tramite la piattaforma telematica e valutazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione
Hanno potuto presentare istanza di contributo al FNC3:
→ datori di lavoro privati, inclusi quelli a partecipazione pubblica, che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati all’implementazione di percorsi formativi dei propri lavoratori.
La stipula dell’accordo doveva precedere:
– la rimodulazione dell’orario di lavoro concordata;
– l’elenco dei lavoratori destinatari della formazione;
– gli obiettivi formativi e le competenze da sviluppare.
Ambiti di intervento e tipologie di progetti finanziabili
La Terza edizione si caratterizza per 3 principali linee di intervento di finanziamento, rivolte a coprire diverse esigenze delle imprese nel campo formativo:
| Linea di intervento | Descrizione |
| Sistemi Formativi | Progetti gestiti da reti di imprese e sistemi territoriali per la formazione collettiva. |
| Filiere Formative | Iniziative promosse lungo filiere produttive per competenze condivise e qualificanti. |
| Singoli datori di lavoro | Percorsi formativi autonomi proposti dalle singole imprese. |
Queste linee consentono alle imprese interessate di accedere al finanziamento secondo formule diversificate, in base alla dimensione aziendale, obiettivi formativi e strategie di innovazione.
Natura del contributo e intensità dell’agevolazione
Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
- il costo del lavoro relativo alle ore destinate alla formazione;
- una quota significativa delle retribuzioni e dei contributi (con intensità variabile a seconda della funzione scelta, fino a superare anche il 60-100% in casi specifici, come specificato al paragrafo 3 dell’avviso pubblico Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni, disponibile per la consultazione sul sito ufficiale del ministero e raggiungibile a questo link: https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/operazioni-di-importanza-strategica/fondo-nuove-competenze/materiali-utili).
Tale finanziamento agevola la formazione senza gravare eccessivamente sulle risorse interne delle imprese, incentivando gli investimenti in competenze di alto profilo.
Tematiche formative ammissibili e obiettivi strategici
I datori di lavoro hanno identificato, in sede di accordo con le parti sindacali, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:
- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.
L’aggiornamento delle competenze dei lavoratori potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento” relativa a talune disposizioni del Regolamento UE 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa. In alternativa, al fine della presentazione dell’istanza di contributo, possono rientrare tra le intese anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il progetto formativo e l’attestazione delle competenze
L’aggiornamento delle competenze individuato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo è realizzato attraverso interventi formativi strutturati, finalizzati all’accrescimento e alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori.
Ogni intervento formativo è organizzato all’interno di un piano formativo, o di più piani qualora l’azienda aderisca a uno o più Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI), prevedendo in tal caso un piano distinto per ciascun fondo. Ciascun piano si articola in percorsi formativi, ai quali sono associati i lavoratori partecipanti, con uno o più obiettivi di apprendimento chiaramente definiti.
La composizione delle classi, in presenza e/o in FAD sincrona, deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole:
- le classi possono includere esclusivamente discenti riferiti allo stesso piano formativo;
- solo nei piani formativi interaziendali del medesimo FPI è ammessa la partecipazione di lavoratori di imprese diverse, se previsto dal fondo di riferimento;
- nei piani non associati a FPI la composizione delle classi è libera, salvo diverse disposizioni della fonte di finanziamento.
Gli obiettivi di apprendimento devono essere descritti e attestati in coerenza con gli standard di qualificazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 115 del 9 luglio 2024, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale.
L’intervento formativo deve inoltre:
- valorizzare il patrimonio di competenze già possedute dal lavoratore;
- prevedere forme di personalizzazione del percorso;
- concludersi con il rilascio di un documento di trasparenza o di validazione delle competenze, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 13/2013, del D.M. 5 gennaio 2021 e del citato D.M. n. 115/2024.
In fase di presentazione del percorso formativo deve essere dichiarata la tipologia di attestazione prevista.
I repertori di riferimento per l’individuazione e la certificazione delle competenze sono:
- l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (INAPP);
- il QCER per le competenze linguistiche;
- il EntreComp per le competenze imprenditoriali;
- il LifeComp per le competenze personali, sociali e di apprendimento;
- gli standard OCSE-PIAAC per le competenze di Numeracy, utilizzabili facoltativamente mediante percorsi dedicati.
La durata dei percorsi formativi deve essere compresa tra 30 e 150 ore per lavoratore, ridotte a 20 ore nei casi specificamente previsti. È obbligatoria la selezione di almeno uno dei repertori principali (Atlante, QCER, EntreComp, LifeComp); il repertorio Numeracy è facoltativo e, se utilizzato, non può superare il 20% delle ore complessive del piano, con verifica sia a livello di piano sia di singolo lavoratore. Le attività formative devono concludersi con la richiesta di saldo entro 365 giorni solari dalla notifica di approvazione dell’istanza, termine da intendersi perentorio.
La formazione può essere erogata:
- da enti titolati o accreditati ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 e della normativa regionale, incaricati anche del rilascio delle attestazioni di trasparenza o validazione;
- da strutture formative specialistiche, incluse università, centri di ricerca, soggetti pubblici o privati qualificati e datori di lavoro dotati di strutture formative interne, purché almeno il 60% delle ore sia erogato da docenti esterni con adeguata esperienza professionale.
Nei casi in cui intervengano strutture formative non titolate, è obbligatorio il coinvolgimento di un ente accreditato idoneo a garantire i requisiti di attestazione delle competenze. Tutti i soggetti coinvolti devono essere registrati sul sistema informativo del Ministero del Lavoro, accessibile tramite il nuovo portale ministeriale.
Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e validazione delle competenze non possono superare i massimali previsti dal decreto ministeriale n. 115/2024 e non sono rimborsabili nell’ambito del Fondo Nuove Competenze.
Infine, non sono ammissibili percorsi formativi che costituiscano un obbligo di legge per il datore di lavoro o per il lavoratore.
Collegamento con il PNRR
La Terza edizione del Fondo è inserita tra le misure del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027” e si collega alle priorità europee sulla transizione digitale e verde. Tale inquadramento rafforza l’importanza strategica dell’investimento in competenze nell’ecosistema delle politiche attive del lavoro italiane.
Partecipazione dei Fondi Interprofessionali
Gran parte dei Fondi interprofessionali per la formazione continuano a svolgere un ruolo di supporto operativo per aziende appartenenti a specifiche categorie, agevolando l’integrazione tra strumenti pubblici e privati di finanziamento alla formazione.
Tempistiche per la fruizione della formazione
Una volta approvata l’istanza, i percorsi formativi devono essere realizzati e completati entro un periodo massimo di 365 giorni dalla comunicazione di accoglimento da parte del Ministero.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13
- D.M. 5 gennaio 2021
- D.M. 9 luglio 2024, n. 115
- D.Dirett. 9 gennaio 2026 n. 9
- Fondo nuove competenze 3. Competenze per le innovazioni
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