1° Contenuto riservato: Sicurezza in agricoltura e premialità: le nuove misure per il 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Revisione delle aliquote INAIL al fine di premiare i datori di lavoro più virtuosi e rivisitazione dei contributi in agricoltura

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 28 NOVEMBRE 2025

Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254, viene data piena applicabilità alle disposizioni di cui al D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Con l’intento di aggiornare e rafforzare le previsioni di cui al D.Lgs.  n. 81/2008, tra le misure di maggior interesse, approfondiremo quelle degliarticoli 1 e 2 del provvedimento, volte alla revisione delle aliquote INAIL al fine di premiare i datori di lavoro più virtuosi e alla rivisitazione dei contributi in agricoltura.

L’assicurazione INAIL: principi generali

Prima di analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, è opportuno chiarire quale sia l’ambito di intervento delle disposizioni di cui all’articolo 1 , facendo una breve disamina sull’assicurazione INAIL in generale.

L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e dalle malattie professionali.

All’assicurazione sono tenuti:

  • tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose;
  • gli artigiani e i lavoratori autonomi per sé stessi.

Affinché sorga l’obbligo assicurativo è necessaria la presenza di due requisiti fondamentali:

  • uno a carattere oggettivo, ossia la sussistenza di un’attività rischiosa previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • l’altro di tipo soggettivo, ossia che i soggetti assicurati siano richiamati nell’art. 4 del suddetto decreto.

In merito al primo requisito, per espressa previsione dell’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, sono da considerarsi pericolose e, dunque, comportano l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

  • le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.

Si precisa che:
 l’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse;
– nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

  • le attività elencate che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti, per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio (ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, etc.)

Diversamente, l’obbligo assicurativo non sussiste:
– nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato;
– per le attività svolte dall’imprenditore agricolo per conto e nell’interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa.

Per quanto attiene ai soggetti assicurati, invece, l’articolo 4 del medesimo D.P.R. ne fornisce apposita elencazione:

  1. coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
  2. coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
  3. gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
  4. gli apprendisti;
  5. gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
  6. il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
  7. i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
  8. i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
  9. i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ne deriva che, i datori di lavoro soggetti alle suddette prescrizioni in tema di INAIL sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4 del medesimo provvedimento.

L’assicurazione così determinata esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Tuttavia, permane la responsabilità civile:
– a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato;
– del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 1221 e segg. delle Legge del 30 dicembre 2018, n. 145Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è stato dato avvio ad un’operazione di revisione delle tariffe INAIL che ha determinato la riduzione del numero totale delle voci di tariffa obsolete e l’introduzione di voci di tariffa legate a nuove attività produttive.

Dal 1° gennaio 2019, dunque, si applicano le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione approvate con i Decreti interministeriali 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione Pubblicità legale.

Se da un lato, dunque, per la gestione dipendenti si assiste alla cancellazione delle voci legate ad attività obsolete e all’adeguamento agli attuali fattori di rischio, dall’altra resta inalterata la struttura delle tariffe suddivise in 4 diverse gestioni (Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività) e in 10 grandi gruppi:

  1. Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali;
  2. Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia;
  3. Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica;
  4. Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare;
  5. Legno e affini;
  6. Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi;
  7. Mineraria. lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro;
  8. Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi;
  9. Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio;
  10. Attività varie svolte da imprese industriali.

Si ricorda che:
– i datori di lavoro sono inquadrati nelle predette gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali ed assistenziali;
– per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS, l’inquadramento è effettuato direttamente dall’INAIL;
– nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo;
– nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo.

L’inquadramento INAIL in agricoltura

I lavoratori assicurati e le attività protette

Sono assicurati obbligatoriamente all’INAIL tutti i soggetti previsti dalla legge, tra i quali i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; i proprietari, mezzadri, affittuari, loro “coniuge” e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti ed altri ancora.

Sono tutelate tutte le lavorazioni agricole e forestali principali e secondarie, previste dalla legge. 

→Sono considerate lavorazioni principali quelle inerenti alla coltivazione di fondi, orti e giardini, allevamento del bestiame, raccolta dei prodotti agricoli. Inoltre, sono comprese le attività relative alla coltivazione boschiva (piantagione, potatura, seminazione) taglio delle piante e loro trasporto.

→Le lavorazioni secondarie sono tutte quelle connesse alle lavorazioni principali agricole e forestali quali preparazione e conservazione dei prodotti agricoli, allevamento custodia e governo degli animali, irrigazione e cura delle piante ecc.

Il premio viene versato conglobandolo alla contribuzione INPS (per gli operari) mentre vi sarà il versamento diretto all’Inail per gli impiegati.

La denuncia di infortunio e di malattia professionale

La nozione di infortunio sul lavoro in agricoltura è identica alla normativa industriale, così come quella delle malattie professionali.

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato l’obbligo della denuncia all’INAIL è a carico del datore di lavoro, come per il settore industria.
Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) è a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, sia per il proprio infortunio che per quelli occorsi ai familiari coadiuvanti.

La denuncia di malattia professionale, per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per i lavoratori autonomi spetta al medico che per primo ha fornito assistenza all’interessato il quale ha l’obbligo di trasmettere il certificato di denuncia all’INAIL.

Le prestazioni sanitarie e quelle economiche – loro automatismo

Anche nel settore agricolo vige il principio della “automaticità delle prestazioni”, con esclusione, dal 1° gennaio 1998, dei lavoratori autonomi (es. coltivatori diretti), per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva.

Le prestazioni sono identiche a quelle corrisposte ai lavoratori del settore industriale, con alcune differenze che riportiamo di seguito.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Segue le stesse modalità dell’industria, calcolando le aliquote del 60% e del 75% secondo i seguenti criteri: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato sulla retribuzione effettivamente percepita; per i lavoratori autonomi sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria.

La revisione delle aliquote INAIL e dei contributi in agricoltura

L’articolo 1 del DL n. 159/2025, rubricato “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL” statuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la revisione:

  • delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico;
  • dei contributi in agricoltura.

Nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

Sempre a decorrere dalla medesima data, l’Istituto effettuerà la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del Titolo II del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

Per dare attuazioni a queste disposizioni, verrà emesso apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 159/2025.

Di contro, sono escluse dal riconoscimento del bonus per andamento infortunistico, le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all’Inail ai fini dell’esclusione del bonus.

Sempre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INAIL, sono definite le modalità di attuazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 159/2025.

Disposizioni in materia di rete del lavoro agricolo di qualità

Ancora in riferimento al settore agricoltura, per espressa previsione dell’articolo 2 del D.L. n. 159/2025, vengono inaspriti i requisiti d’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al D.L. n. 91/2014: in aggiunta all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, si richiede, ora, anche la piena rispondenza alle norme su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’iscrizione, inoltre, non sarà possibile per le aziende con morosità riferite a contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, dunque, una quota parte delle risorse programmate dall’INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 91/2014 nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, su proposta dell’INAIL e sentite le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n.  159/2025, sono individuate le modalità di attuazione di quanto sopra disposto.

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