1° Contenuto riservato: Somma che non concorre al reddito: dalla CU/2026 al Modello 770/2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’importo deve essere correttamente esposto nella Certificazione Unica 2026, riconciliato con le compensazioni eseguite e riepilogato nel nuovo rigo SX50 del modello 770/2026

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 2 SETTEMBRE 2026

La Legge di Bilancio 2025 ha ridisegnato il meccanismo di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, introducendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, una somma che non concorre alla formazione del reddito destinata ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La misura, riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta, genera un credito recuperabile mediante compensazione nel modello F24. Ne deriva una precisa catena documentale: l’importo attribuito al lavoratore deve essere correttamente esposto nella Certificazione Unica 2026, riconciliato con le compensazioni eseguite mediante il codice tributo 1704 e riepilogato nel nuovo rigo SX50 del modello 770/2026.

La somma che non concorre al reddito

L’articolo 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei redditi di pensione indicati al comma 2, lettera a), dello stesso articolo, una somma fiscalmente non imponibile, purché il reddito complessivo non superi 20.000 euro.

La somma è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito una percentuale individuata in funzione del reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno.

Reddito di lavoro dipendente annualizzatoPercentuale applicabile
Fino a 8.500 euro7,1%
Oltre 8.500 e fino a 15.000 euro5,3%
Oltre 15.000 euro4,8%

Il reddito rilevante

La verifica del limite reddituale non può essere circoscritta alle sole somme erogate dal datore di lavoro.

Nel reddito di riferimento devono essere considerate anche le componenti reddituali specificamente richiamate dalla disciplina, tra le quali:

  • i redditi assoggettati a cedolare secca;
  • le mance assoggettate all’imposta sostitutiva prevista per i lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione;
  • la quota di reddito fiscalmente esente spettante ai docenti e ricercatori rientrati in Italia;
  • la quota esente riconosciuta ai lavoratori che beneficiano dei regimi agevolati per gli impatriati.

Il reddito complessivo è, invece, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Riconoscimento automatico e conguaglio

La somma è riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Il lavoratore può comunque chiedere espressamente la non applicazione del beneficio, ad esempio quando preveda di percepire altri redditi che determineranno il superamento della soglia di 20.000 euro.

In presenza di rapporti di lavoro contemporanei, il lavoratore deve evitare che il beneficio sia duplicato, individuando il sostituto tenuto a riconoscerlo e comunicando i dati necessari relativi agli altri rapporti. Le comunicazioni ricevute devono essere conservate dal datore di lavoro ai fini di eventuali controlli.

In sede di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto, il sostituto verifica la spettanza definitiva della somma. Qualora il beneficio risulti non spettante:

  • l’importo fino a 60 euro è recuperato secondo le ordinarie modalità di conguaglio;
  • se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione sulla quale producono effetto le operazioni di conguaglio.

Il credito maturato per effetto dell’erogazione è compensato dal sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La Certificazione Unica 2026

La CU 2026 introduce, nella parte relativa ai dati fiscali, la nuova sezione denominata “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, comprendente i punti da 718 a 741.

La sezione non rappresenta soltanto l’importo materialmente erogato: essa ricostruisce la tipologia dei redditi, i giorni di lavoro, il comportamento adottato dal sostituto, gli eventuali recuperi e i dati provenienti da precedenti rapporti di lavoro.

Le istruzioni sono state aggiornate il 24 febbraio 2026 per disciplinare anche l’ipotesi della somma erogata, risultata non spettante e non recuperata.

I criteri di compilazione

Punto CUContenuto e criterio operativo
718Codice che identifica la presenza o l’assenza di redditi utili per l’agevolazione
719Reddito di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR già compreso nei punti 1 e 2
720Reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia
721Giorni riferiti ai redditi di lavoro dipendente utili per il beneficio
722Data di inizio del rapporto di lavoro dipendente
723Data di cessazione del rapporto
724Codice relativo al riconoscimento e all’erogazione della somma
725Somma effettivamente erogata, al netto degli importi recuperati e da recuperare
726Somma riconosciuta ma non erogata
727Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio
728Somma ancora da recuperare dopo le operazioni di conguaglio
731-741Dati relativi a precedenti rapporti di lavoro e precedenti sostituti

Punto 718: natura del reddito

Nel punto 718 deve essere indicato:

  • il codice 1, quando nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 o 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR utili per l’applicazione delle agevolazioni;
  • il codice 2, quando nei punti interessati non sono compresi redditi della tipologia richiesta.

Il punto deve essere compilato anche quando il reddito complessivo risulti superiore a 40.000 euro, poiché la sua funzione è anche quella di qualificare la natura del reddito certificato.

In presenza del codice 1 nel punto 718, diventano obbligatori almeno:

  • il punto 721, relativo ai giorni;
  • il punto 724, relativo al comportamento del sostituto.

Punti 719 e 720: redditi utili

Nel punto 719 deve essere indicato il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR già ricompreso nei punti 1 e 2.

Non devono essere inclusi:

  • i redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • i redditi di lavoro sportivo dilettantistico;
  • i redditi di lavoro sportivo degli atleti di età inferiore a 23 anni;
  • i redditi dei lavoratori frontalieri.

Il reddito di lavoro sportivo dilettantistico è esposto separatamente nel punto 720, al lordo della relativa franchigia, anche quando gli importi indicati nei punti 781 e 784 risultino inferiori alla soglia di esenzione.

Punto 721: giorni di lavoro

Il punto 721 riporta il numero dei giorni già ricompreso nel punto 6 della CU, ma limitatamente ai redditi di lavoro dipendente rilevanti ai fini della somma.

In caso di più rapporti conguagliati, devono essere indicati i giorni complessivi riferiti a tutti i rapporti, evitando di conteggiare più volte i giorni compresi in periodi sovrapposti.

Punti 722 e 723: durata del rapporto

Le date riguardano il rapporto con il sostituto che rilascia la CU. In presenza di una CU conguagliante:

  • nei punti 722 e 723 sono riportate le date del rapporto con il sostituto conguagliante;
  • le date relative ai precedenti rapporti sono indicate nei punti 735 e 736.

Nel caso di passaggio del lavoratore senza interruzione del rapporto, il punto 722 deve riportare la data di inizio presso il primo sostituto.

Punto 724: riconoscimento della somma

Il punto 724 assume:

  • codice 1, quando il sostituto ha riconosciuto la somma e l’ha erogata, integralmente o parzialmente;
  • codice 2, quando il sostituto non ha riconosciuto la somma oppure l’ha riconosciuta ma non l’ha erogata neppure in parte.

Il punto 724 non deve essere confuso con il punto 718:

  • il punto 718 qualifica il reddito;
  • il punto 724 descrive il comportamento del sostituto.

Punti da 725 a 728: somme erogate e recuperate

Il punto 725 indica la somma effettivamente rimasta attribuita al lavoratore. In presenza di recuperi, l’importo deve essere esposto al netto:

  • della somma già recuperata, indicata nel punto 727;
  • della somma ancora da recuperare, indicata nel punto 728.

In termini operativi, in una situazione riferita a un unico sostituto:

Somma originariamente erogata = punto 725 + punto 727 + punto 728

Il punto 726 è utilizzato quando la somma è stata riconosciuta, ma non è stata materialmente erogata.

Il punto 727 accoglie quanto recuperato entro le operazioni di conguaglio, mentre il punto 728 evidenzia le rate che saranno trattenute successivamente.

Somma non spettante e non recuperata

Le istruzioni aggiornate hanno previsto una specifica modalità di compilazione quando il sostituto:

  1. abbia erogato la somma;
  2. accerti in sede di conguaglio che la somma non spettava;
  3. non riesca a recuperarla.

In tale ipotesi occorre:

  • indicare il codice 2 nel punto 718;
  • non compilare il punto 724;
  • riportare nel punto 725 l’importo erogato e non recuperato;
  • inserire un’annotazione libera ZZ, informando il contribuente della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per restituire la somma non spettante.

La particolare combinazione dei punti consente all’Agenzia delle Entrate di trasferire l’importo nella corretta sezione della dichiarazione precompilata.

Precedenti rapporti di lavoro

I punti da 731 a 741 devono essere compilati quando il sostituto effettua il conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti.

In particolare:

  • il punto 740 evidenzia la somma già recuperata dal precedente sostituto in determinate operazioni straordinarie; tale importo è ricompreso anche nel punto 727;
  • il punto 741 riporta il codice fiscale del precedente sostituto.

Questi dati assumono particolare rilievo nella compilazione del modello 770, perché impediscono che un recupero eseguito dal precedente datore sia nuovamente attribuito al sostituto conguagliante.

La novità del Modello 770/2026: il rigo sx50

Il modello 770/2026 introduce nel quadro SX il nuovo rigo SX50, riservato alla rappresentazione del credito maturato per effetto dell’erogazione, nel 2025, della somma disciplinata dall’articolo 1, comma 4, della Legge n. 207/2024.

Il rigo consente di riepilogare:

  • il credito maturato;
  • gli importi recuperati al lavoratore;
  • gli importi ancora da recuperare;
  • il credito già utilizzato in F24;
  • il credito residuo ancora disponibile.

Compilazione delle colonne

Colonna SX50DenominazioneModalità di compilazione
2Credito maturato nell’annoCredito complessivamente maturato per effetto delle somme erogate nel 2025
3Credito recuperato erogato anno correnteSomme recuperate ai lavoratori in sede di conguaglio
4Credito da recuperareSomme che saranno recuperate successivamente al conguaglio
6Credito utilizzato in F24Credito utilizzato con i codici 1704 o 175E fino al 16 marzo 2026
7Credito residuoDifferenza tra colonna 2 e colonna 6

Colonna 2: credito maturato nell’anno

La colonna 2 deve riportare il credito maturato a seguito delle somme effettivamente erogate nel corso del 2025.

L’importo deve essere indicato al lordo:

  • delle somme successivamente recuperate, esposte nella colonna 3;
  • delle somme ancora da recuperare, esposte nella colonna 4.

Ne consegue che la colonna 2 non coincide necessariamente con la somma dei punti 725 delle CU trasmesse: il punto 725 è esposto al netto dei recuperi, mentre la colonna 2 rappresenta il credito originariamente maturato per effetto dell’erogazione.

Nelle operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, la colonna deve comprendere anche il credito maturato dal soggetto estinto.

Colonna 3: credito recuperato

La colonna 3 indica il credito corrispondente alle somme recuperate ai lavoratori in sede di conguaglio.

L’importo è, in linea generale, riconciliabile con:

somma dei punti 727 delle CU trasmesse – somma dei punti 740

La sottrazione dei punti 740 è necessaria perché questi identificano importi eventualmente recuperati dal precedente sostituto e già ricompresi nei punti 727 della CU conguagliante.

Il recupero deve essere rappresentato:

  • nel modello F24, con il codice tributo 1704 nella colonna “importi a debito versati”;
  • nella prima sezione del quadro ST, quale riversamento;
  • nel rigo SX50, colonna 3.

Colonna 4: credito da recuperare

La colonna 4 corrisponde all’ammontare che il sostituto dovrà recuperare nelle retribuzioni successive alle operazioni di conguaglio.

Il dato trova diretta corrispondenza nel punto 728 delle CU trasmesse e può comprendere anche somme originariamente attribuite da altri sostituti, quando siano state considerate nel conguaglio complessivo.

Colonna 6: credito utilizzato in F24

Nella colonna 6 deve essere esposto il credito utilizzato in compensazione mediante:

  • codice tributo 1704, nel modello F24 ordinario;
  • codice tributo 175E, nel modello F24 Enti pubblici.

La rilevazione comprende gli utilizzi effettuati fino al 16 marzo 2026. Nelle operazioni straordinarie con estinzione, deve essere incluso anche il credito utilizzato dal soggetto estinto.

Colonna 7: credito residuo

Il credito residuo è determinato mediante la seguente operazione:

SX50, colonna 7 = SX50, colonna 2 – SX50, colonna 6

Il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente al 16 marzo 2026.

Le colonne 3 e 4 non intervengono direttamente nella formula del residuo: esse hanno la funzione di rendicontare i recuperi eseguiti o ancora da eseguire nei confronti dei lavoratori. I relativi riversamenti sono tracciati separatamente nei modelli F24 e nel quadro ST.

Il Modello F24: codice tributo 1704

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 31 gennaio 2025 ha istituito il codice tributo:

  • 1704 – Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il codice deve essere indicato nella sezione Erario:

  • nella colonna “importi a credito compensati”, quando il datore recupera il credito maturato per la somma erogata;
  • nella colonna “importi a debito versati”, quando riversa l’importo successivamente recuperato al dipendente perché non spettante.

Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere indicato il mese di erogazione o di recupero nel formato 00MM; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno nel formato AAAA.

Esempi pratici – Dalla busta paga alla CU, dall’F24 al rigo SX50

ESEMPIO 1 

Casistica

Si consideri un lavoratore:

  • assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025;
  • ancora in forza al 31 dicembre 2025;
  • con reddito di lavoro dipendente pari a 18.000 euro;
  • privo di altri redditi rilevanti;
  • con reddito complessivo pari a 18.000 euro;
  • al quale il datore di lavoro ha erogato integralmente la somma nel corso del 2025;
  • senza recuperi in sede di conguaglio.

Calcolo della somma

Poiché il reddito di lavoro dipendente annualizzato è superiore a 15.000 euro, trova applicazione la percentuale del 4,8%:

18.000 × 4,8% = 864 euro

Supponendo un’erogazione uniforme in 12 mensilità:

864 ÷ 12 = 72 euro mensili

La somma di 864 euro non è inclusa nel reddito imponibile certificato nel punto 1 della CU.

Compilazione della CU 2026

Dati generali

Punto CUDato
1 – Reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato18.000,00
6 – Giorni di lavoro365
8 – Data inizio rapporto1° gennaio 2025
10 – In forza al 31 dicembreCasella barrata

Sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”

Punto CUDatoMotivazione
7181Presenza di reddito di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR
71918.000,00Reddito utile per il beneficio
720Non compilatoNessun reddito sportivo
721365Giorni relativi al reddito utile
72201/01/2025Data di inizio rapporto
723Non compilatoLavoratore ancora in forza
7241Somma riconosciuta ed erogata
725864,00Somma effettivamente erogata
726Non compilatoNessuna somma riconosciuta e non erogata
727Non compilatoNessun recupero
728Non compilatoNessuna rata residua
731-741Non compilatiNessun precedente rapporto conguagliato

Compilazione del modello F24

Per ciascun mese il datore utilizza il codice tributo 1704 nella sezione Erario.

→ Esempio relativo alla mensilità di gennaio 2025:

SezioneCodice tributoMese di riferimentoAnnoImporti a debitoImporti a credito
Erario17040001202572,00

→ Esempio relativo alla mensilità di dicembre 2025:

SezioneCodice tributoMese di riferimentoAnnoImporti a debitoImporti a credito
Erario17040012202572,00

Il totale del credito utilizzato nei modelli F24 è pari a:

72 × 12 = 864 euro

Compilazione del rigo SX50 del modello 770/2026

Colonna SX50ImportoDescrizione
2 – Credito maturato nell’anno864,00Somma complessivamente erogata
– Credito recuperato0,00Nessun recupero
4 – Credito da recuperare0,00Nessuna rata residua
6 – Credito utilizzato in F24864,00Totale compensato con codice 1704
7 – Credito residuo0,00864 – 864

La correlazione tra gli adempimenti

EventoCU 2026Modello F24Modello 770/2026
Somma erogata al lavoratorePunto 725: 864 euroGenera il credito da compensareSX50, colonna 2: 864 euro
Credito utilizzatoCodice 1704 a credito: 864 euroSX50, colonna 6: 864 euro
Recupero al lavoratorePunti 727 e 728Codice 1704 a debitoSX50, colonne 3 e 4
Credito non ancora utilizzatoUtilizzabile in F24 successiviSX50, colonna 7

ESEMPIO 2 – Somma erogata e successivamente recuperata perché non spettante

Casistica

Si consideri un lavoratore:

  • assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025;
  • in forza al 31 dicembre 2025;
  • con reddito di lavoro dipendente erogato dal sostituto pari a 18.000 euro;
  • al quale, nel corso del 2025, è stata riconosciuta la somma che non concorre alla formazione del reddito;
  • che, prima delle operazioni di conguaglio, comunica al datore di lavoro di aver percepito ulteriori redditi assoggettati a cedolare secca pari a 23.500 euro.

Il reddito complessivo rilevante ai fini dell’agevolazione risulta quindi pari a:

18.000 + 23.500 = 41.500 euro

Poiché il reddito complessivo supera il limite di 20.000 euro, la somma erogata durante l’anno non risulta spettante.

Nell’esempio il reddito supera anche 40.000 euro, così da escludere, per semplicità, la necessità di coordinare il recupero con l’ulteriore detrazione prevista per la fascia reddituale successiva. Ai fini della verifica del limite devono essere considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca. 

Calcolo della somma originariamente erogata

Sulla base dei dati disponibili durante l’anno, il sostituto aveva assunto un reddito di lavoro dipendente pari a 18.000 euro. Essendo tale reddito superiore a 15.000 euro, aveva applicato la percentuale del 4,8%:

18.000 × 4,8% = 864 euro

Si ipotizza che la somma sia stata erogata uniformemente nelle 12 mensilità:

864 ÷ 12 = 72 euro mensili

Il sostituto ha utilizzato mensilmente il credito corrispondente mediante il codice tributo 1704, per un totale complessivamente compensato pari a 864 euro.

Il recupero in sede di conguaglio

In sede di conguaglio di fine anno il sostituto accerta la non spettanza dell’intera somma di 864 euro.

Poiché l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione sulla quale producono effetto le operazioni di conguaglio.

L’importo di ciascuna rata è pari a:

864 ÷ 10 = 86,40 euro

Si assume che:

  • la prima rata di 86,40 euro sia trattenuta nella retribuzione di dicembre 2025;
  • le restanti nove rate, complessivamente pari a 777,60 euro, siano trattenute nelle retribuzioni da gennaio a settembre 2026.

Compilazione della Certificazione Unica 2026

Dati fiscali generali

Punto CUContenutoImporto/dato
1Reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato18.000,00
6Giorni per i quali spettano le detrazioni365
8Data di inizio del rapporto1° gennaio 2025
9Data di cessazioneNon compilato
10In forza al 31 dicembre 2025Casella barrata

Sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”

Punto CUContenutoCompilazione
718Presenza di redditi utiliCodice 1
719Reddito di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR18.000,00
720Reddito di lavoro sportivo dilettantisticoNon compilato
721Giorni riferiti al reddito utile365
722Data di inizio del rapporto1° gennaio 2025
723Data di cessazioneNon compilato
724Riconoscimento ed erogazione della sommaCodice 1
725Somma erogata, al netto dei recuperi0,00
726Somma riconosciuta ma non erogataNon compilato
727Somma recuperata entro il conguaglio86,40
728Somma da recuperare dopo il conguaglio777,60
731-741Dati relativi ad altri sostitutiNon compilati

Punto 718

Nel punto 718 deve essere indicato il codice 1, poiché nella CU è presente un reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR utile ai fini della disciplina.

Il superamento del limite reddituale non determina l’indicazione del codice 2: quest’ultimo identifica, in via generale, l’assenza di redditi della tipologia richiesta. Nel caso considerato, il reddito di lavoro dipendente è presente, ma la somma non spetta a causa dell’entità del reddito complessivo.

Punto 724

Nel punto 724 deve essere indicato il codice 1, in quanto il sostituto ha effettivamente riconosciuto ed erogato la somma durante il 2025.

Il successivo recupero non modifica il fatto storico che la somma sia stata inizialmente attribuita al lavoratore.

Punto 725

Il punto 725 deve essere indicato al netto:

  • dell’importo recuperato entro le operazioni di conguaglio, esposto nel punto 727;
  • dell’importo ancora da recuperare, esposto nel punto 728.

Pertanto:

864,00 − 86,40 − 777,60 = 0,00 euro

Nel punto 725 non deve essere riportato l’importo originariamente erogato di 864 euro, poiché tale somma deve essere interamente recuperata. Le istruzioni precisano, infatti, che il punto 725 deve essere nettizzato sia dell’importo recuperato sia di quello ancora da recuperare.

Compilazione del modello F24

Utilizzo del credito durante il 2025

Durante l’anno il sostituto ha utilizzato il codice tributo 1704, nella sezione Erario, indicando gli importi nella colonna “importi a credito compensati”.

→ Esempio riferito alla somma erogata nel mese di gennaio 2025:

SezioneCodice tributoMese di riferimentoAnnoImporti a debitoImporti a credito
Erario17040001202572,00

→ Esempio riferito alla somma erogata nel mese di dicembre 2025:

SezioneCodice tributoMese di riferimentoAnnoImporti a debitoImporti a credito
Erario17040012202572,00

Il totale del credito utilizzato dal sostituto è pari a:

72 × 12 = 864 euro

Riversamento della prima rata recuperata

A seguito della trattenuta della prima rata di 86,40 euro nella retribuzione di dicembre 2025, il sostituto deve riversare l’importo mediante il medesimo codice tributo 1704, indicandolo nella colonna “importi a debito versati”.

SezioneCodice tributoMese di riferimentoAnnoImporti a debitoImporti a credito
Erario17040012202586,40

Il mese e l’anno di riferimento sono quelli in cui è avvenuto il recupero della somma. Il codice 1704 è, infatti, utilizzato:

  • a credito, quando il sostituto compensa la somma erogata;
  • a debito, quando riversa la somma successivamente recuperata al lavoratore.

Le successive rate recuperate nel 2026 saranno riversate con analoghi modelli F24, indicando il mese e l’anno di ciascun recupero.

→ Ad esempio, per la rata trattenuta nella retribuzione di gennaio 2026:

SezioneCodice tributoMese di riferimentoAnnoImporti a debitoImporti a credito
Erario17040001202686,40

Compilazione del modello 770/2026

Rigo SX50

Il rigo SX50 deve essere compilato come segue:

Colonna SX50DescrizioneImporto
2Credito maturato nell’anno864,00
3Credito relativo alla somma recuperata86,40
4Credito relativo alla somma da recuperare777,60
6Credito utilizzato nel modello F24864,00
7Credito residuo0,00

Le istruzioni del modello 770/2026 stabiliscono che il rigo SX50 riepiloga il credito maturato per effetto dell’erogazione, gli importi recuperati o ancora da recuperare e il credito utilizzato in F24.

Colonna 2 – Credito maturato nell’anno

Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo di 864 euro, ossia il credito originariamente maturato a seguito dell’erogazione della somma.

L’importo deve essere indicato al lordo:

  • della quota già recuperata;
  • della quota che sarà recuperata successivamente.

Pertanto, la colonna 2 non coincide con il punto 725 della CU, che è invece esposto al netto dei recuperi.

Colonna 3 – Credito recuperato

Nella colonna 3 deve essere indicato l’importo di 86,40 euro, recuperato al lavoratore entro le operazioni di conguaglio. In assenza di precedenti sostituti, la quadratura è:

SX50, colonna 3 = CU, punto 727 = 86,40 euro

Il medesimo importo deve essere esposto come riversamento nella prima sezione del quadro ST, con codice tributo 1704.

Colonna 4 – Credito da recuperare

Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo di 777,60 euro, corrispondente alle nove rate che saranno trattenute dopo le operazioni di conguaglio.

SX50, colonna 4 = CU, punto 728 = 777,60 euro

Colonna 6 – Credito utilizzato nel modello F24

Nella colonna 6 deve essere indicato l’intero credito utilizzato con codice tributo 1704 fino al 16 marzo 2026, pari a 864 euro.

L’importo rappresenta il credito utilizzato dal sostituto e non deve essere ridotto direttamente della quota riversata: il recupero è separatamente evidenziato nella colonna 3 e nel quadro ST.

Colonna 7 – Credito residuo

Il credito residuo è determinato dalla seguente operazione:

Colonna 2 − colonna 6 = 864 − 864 = 0 euro

Le colonne 3 e 4 non intervengono nel calcolo aritmetico della colonna 7, ma rendicontano rispettivamente quanto già recuperato e quanto dovrà ancora essere recuperato nei confronti del lavoratore.

Correlazione tra CU 2026, F24 e modello 770/2026

EventoCU 2026Modello F24Modello 770/2026
Somma originariamente erogataRicostruibile da punti 725 + 727 + 728Codice 1704 a creditoSX50, colonna 2
Importo effettivamente rimasto al lavoratorePunto 725: 0,00
Prima rata recuperata nel conguaglioPunto 727: 86,40Codice 1704 a debito: 86,40SX50, colonna 3 e quadro ST
Somma ancora da recuperarePunto 728: 777,60Futuri F24 a debitoSX50, colonna 4
Credito utilizzato dal sostitutoTotale 1704 a credito: 864,00SX50, colonna 6
Credito residuo non utilizzatoSX50, colonna 7: 0,00

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