DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 2499 del 2 febbraio 2025
In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c.,nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità(Cass. 21/05/2024, n. 14036).
Ed ancora: in tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (ratione temporisapplicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495).
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