1° Contenuto riservato: Tasso di disparità occupazionale uomo/donna per il 2026: pubblicato il Decreto

CIRCOLARE MONOGRAFICA

I settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 5 GENNAIO 2026

In data 31 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 3795/2025 che individua, per l’anno 2026, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 811, della Legge 92/2012.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto .

Premessa

La legge n. 92/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, con decorrenza 1° gennaio 2013, un nuovo strumento per incrementare la base occupazionale delle aziende, attraverso la riduzione del costo del lavoro.

Il richiamo normativo, in realtà, ha previsto due tipologie di agevolazione, in virtù del soggetto destinatario dell’intervento; infatti, il comma 8 dell’art. 4 si rivolge ai “lavoratori  di  età  non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi”, mentre il comma 11 richiama “le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili  ai  finanziamenti  nell’ambito  dei fondi  strutturali  dell’Unione  europea  e   nelle   aree   di   cui all’articolo 2, punto 18),  lettera  e),  del  predetto  regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne  di  qualsiasi età  prive  di  un  impiego  regolarmente   retribuito   da   almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti”.

L’incentivo in commento è uno dei pochi rimasti che si riferisce anche ai contratti a tempo determinato, stante il fatto che ormai quasi tutti gli sgravi contributivi afferiscono a rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Prima dell’analisi del provvedimento ministeriale – inerente, dunque, le assunzioni effettuate nell’ambito dell’art. 4, comma 11, Legge n. 92/2012 – si forniscono delle informazioni riepilogative del medesimo incentivo.

Natura dell’agevolazione contributiva

In caso di assunzione a tempo determinato, il beneficio contributivo è pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi. Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 

L’incentivo in commento viene riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo determinato, per il tramite di un’agenzia di somministrazione.

Le condizioni soggettive dell’incentivo in commento cambiano in base ai soggetti destinatari; come già detto, nel caso del comma 8 , i soggetti sono disoccupati di lunga durata di almeno 50 anni.

La definizione di disoccupati di lunga durata è contenuta nel D.Lgs. n. 181/2000, che all’art. 1, comma 2, lett. d), li definisce come “coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani”.  Tale definizione – come quella inerente allo status di disoccupato, “legata” al reddito percepito nel periodo annuale di riferimento – non è più in vigore, in quanto l’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 ha abrogato, a decorrere dal 24 settembre 2015, il D.Lgs. n. 181/2000.
Il nuovo status di disoccupato, pertanto, deriva dal combinato disposto dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater, D.L. n. 4/2019: al riguardo, la Circolare ANPAL del 23 luglio 2019, n. 1 definisce come “disoccupati” quei soggetti che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ex art. 13 TUIR.

Di seguito, uno schema riepilogativo dei due tipi di incentivi alle assunzioni.

Assunzione over 50 anni

Fonte normativaArt. 4, commi 810, Legge n. 92/2012
INPS, Circolare 28 gennaio 2013, n. 13
INPS, Circolare 24 luglio 2013, n. 111
INPS, Messaggio 29 luglio 2013, n. 12212
INPS, Messaggio 13 settembre 2013, n. 14473
INAIL, Circolare 23 maggio 2014, n. 28
MLPS, Nota 28 gennaio 2016, prot. n. 1677
D.M. 17 ottobre 2017
ANPAL, Circolare n. 1/2019
Soggetti beneficiariDatori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
regole previste dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
Lavoratori che hanno compiuto il 50mo anno di età, disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015, da almeno 12 mesi.
Tipologia contrattuale Contratto di lavoro subordinato (a tempo pieno, ovvero part time), determinato, e/o indeterminato: l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto della base occupazionale dell’azienda.
Natura incentivo Il beneficio contributivo è pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (anche sui premi INAIL) per gli iniziali 12 mesi (in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).
Se il rapporto di lavoro a termine (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.
Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 
La durata massima dello sgravio contributivo è pari a complessivi 18 mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Modalità richiesta incentivo La modalità di richiesta dell’incentivo è declinata nella Circolare INPS n. 111/2013 e nel Messaggio INPS n. 12212/2013 .
Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS tramite Cassetto Previdenziale (al riguardo, il modulo 92-2012 – da utilizzare per la comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell’incentivo in specie – deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione).
Il datore di lavoro, una volta inviata l’istanza, potrà usufruire del beneficio in quanto non è necessaria una particolare autorizzazione fatta salva la congruenza dei dati indicati nell’istanza e le reali condizioni soggettive del datore di lavoro e del lavoratore.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Assunzione donne

Fonte normativaArt. 4, comma 11, Legge n. 92/2012
INPS, Circolare 28 gennaio 2013, n. 13
D.M. 20 marzo 2013
Decreto 16 aprile 2013
INPS, Circolare 24 luglio 2013, n. 111
MLPS, Circolare n. 34/2013
INPS, Messaggio 29 luglio 2013, n. 12212
Decreto 2 settembre 2013
INPS, Messaggio 13 settembre 2013, n. 14473
INAIL, Circolare 23 maggio 2014, n. 28
INPS, Messaggio 23 luglio 2014, n. 6235
MLPS, Nota 25 luglio 2014, prot. n. 40/0028096
INPS, Messaggio 29 luglio 2014, n. 6319
Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, adottata con Decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014
Decreto 22 dicembre 2014
Regolamenti UE n. 800/2008 e n. 651/2014
Decreto 13 ottobre 2015
MLPS, Nota 28 gennaio 2016, prot. n. 1677
Decreto 27 ottobre 2016
Decreto 10 novembre 2017
D.M. 17 ottobre 2017
Decreto 28 novembre 2018, n. 420
D.M. 25 novembre 2019, n. 371
D.Dirett. 16 ottobre 2020, n. 234
INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 32
INPS, Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421
Decisione Commissione Europea C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021
INPS, Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809
Decreto 17 dicembre 2021, n. 402
Decisione Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022
INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403
D.Dirett. 16 novembre 2022, n. 327
Art. 1, commi 298 e 299 , Legge n. 197/2022
Decisione Commissione Europea C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023
INPS, Circolare 23 giugno 2023, n. 58
INPS, Messaggio 10 luglio 2023, n. 2598
D.Dirett. 20 novembre 2023, n. 365
Decreto 30 dicembre 2024, n. 3217
INPS, Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339
Decreto 31 dicembre 2025, n. 3795
Soggetti beneficiariDatori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
regole previste dall’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006.
Donne di qualsiasi età:
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi“, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017 , residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (come stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, adottata con Decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014). 
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017 , con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (art. 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto interministeriale MLPS/MEF (per l’anno 2021, DI n. 234/2020 – per l’anno 2022, DI n. 402/2021 – per l’anno 2023, DI n. 327/2022 – per l’anno 2024, DI n. 365/2023, per l’anno 2025,  DI n. 3217/2024 – per l’anno 2026, DI n. 3795/2025)
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi“, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017 , ovunque residenti.
Risultano beneficiarie dell’agevolazione in commento, anche le donne Over 50 anni, disoccupate da almeno 12 mesi (al riguardo, si rimanda alla relativa scheda).
Tipologia contrattuale Contratto di lavoro subordinato (a tempo pieno, ovvero part time), determinato, e/o indeterminato: l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto della base occupazionale dell’azienda
Natura incentivo Il beneficio contributivo è pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (anche sui premi INAIL) per gli iniziali 12 mesi (in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).
Se il rapporto di lavoro a termine (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.
Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 
La durata massima dello sgravio contributivo è pari a complessivi 18 mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Modalità richiesta incentivo Per fruire dell’incentivo ex Legge n. 92/2012, tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS tramite Cassetto Previdenziale. Il beneficio, infatti, non è automatico ma richiede l’inoltro di apposita domanda all’INPS.
Tuttavia, il datore di lavoro una volta inviata l’istanza potrà usufruire del beneficio in quanto non è necessaria una particolare autorizzazione fatta salva la congruenza dei dati indicati nell’istanza e le reali condizioni soggettive del datore di lavoro e del lavoratore.
L’INPS – con Messaggio n. 12212/2013 – ha introdotto all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, il modulo 92-2012 per la comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo.
Lo stesso modulo 92-2012 deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.
Il datore di lavoro potrà eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Come indicato dal D.M. 17 ottobre 2017 (che ha abrogato e sostituito il D.M. 20 marzo 2013 ), il concetto di “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere rivolto a coloro che nel periodo indicato (6 o 24 mesi):
– non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (è necessario valutare la sola durata del rapporto);
– hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (€ 5.500 per lavoro autonomo ed € 8.174 per lavoro subordinato/parasubordinato).

L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione; pertanto, la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il Centro per l’Impiego.

È, dunque, possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza.

In assoluto, il decreto in commento specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati.

Nello specifico, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Decreto MLPS/MEF del 31 dicembre 2025, n. 3795

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto Interministeriale 31 dicembre 2025, n. 3795 – ha individuato, per il 2026, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2024.

Tali settori e professioni rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi assunzionali, ex art. 4, comma 11, Legge n. 92/2012, per l’anno 2026.

Andando nello specifico, le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano:
– membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale;
– ingegneri, architetti e professioni assimilate;
– operai di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende;
– sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate;
– artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali;
– conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
– agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.

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