1° Contenuto riservato: Ticket di licenziamento: il nuovo importo per il 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Le novità previste dalla Circolare n. 4/2026 e l’impatto anche sul c.d. ticket di licenziamento

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 17 FEBBRAIO 2026

L’INPS – con Circolare 28 gennaio 2026, n. 4– ha reso noti gli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e IDIS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2026.

Tali novità impattano anche sul c.d. ticket di licenziamento, introdotto dalla Legge n. 92/2012 e riguardante una serie di licenziamenti.

Premessa

L’INPS – con Circolare 28 gennaio 2026, n. 4 – ha reso noti gli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e IDIS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2026.

Per i trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS l’importo lordo mensile è pari ad euro 1.423,69 che diventa euro 1.340,56, al netto della riduzione di cui all’art. 26 della Legge n. 41/1986 pari al 5,84%.

Invece, per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è pari ad euro 1.708,44 (lordo) ed euro 1.608,66 (netto).

L’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito varia da euro 1.407,77 ad euro 2.049,90 in relazione alla retribuzione mensile lorda (inferiore ad euro 2.592,03 oppure superiore ad euro 4.097,35), mentre l’assegno emergenziale va da euro 2.899,50 ad euro 4.571,55.

L’assegno emergenziale per il Fondo Credito Cooperativo va da euro 2.780,97 ad euro 4.350,50, sempre parametrato alla fascia retributiva.

La Circolare prevede anche gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

massimali vanno da euro 1.407,77 ad euro 2.049,90 in relazione alla retribuzione mensile lorda.

L’indennità NASpI e DIS-COLL è pari ad euro 1.584,70.

Invece, l’importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione è pari ad euro 1.456,72.

Tali ultimi importi hanno un impatto sul c.d. ticket di licenziamento.

Nell’analisi che segue, l’approfondimento sul ticket di licenziamento e come la nuova indennità NASpI modifica un incentivo occupazionale.

Natura e caratteristica del c.d. ticket di licenziamento

Il c.d. ticket licenziamento, introdotto dalla c.d. Legge Fornero del 2012 è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Per il calcolo dell’importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che l’importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time.

Infatti, la Legge n. 92/2012, stabilisce che il contributo è pari al “41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni”.

Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro.

Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.

Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale:
– non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita,
– devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, 
– se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie, nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

Il contributo è dovuto “in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa “, e cioè nei casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”);
  • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
  • per le fattispecie di cui agli artt. 2 e ss., D.Lgs. n. 23/2015;
  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”);
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei 3 mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell’offerta di conciliazione (codice Tipo cessazione “1H”);
  • interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (D.L. n. 34/2019).

Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:
→ dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”);
→ cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012 “Isopensione” (codice Tipo cessazione “1L”);
→ cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente 
→ interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’art. 26, comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 148/2015;
 risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di 15 dipendenti, nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.” (codice Tipo cessazione “1G”);
→ interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”);
→ interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento;
→ interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020;
→ licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione (codice Tipo cessazione “1M”);
→ interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso però non trova applicazione se illavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
→ licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità, ex art. 5, comma 4, Legge n. 223/1991.

Circolare INPS n. 4/2026: le novità sulla NASpI … e dintorni

L’INPS – con Circolare 28 gennaio 2026, n. 4– riporta gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione, in vigore dal 1° gennaio 2026.

In particolare, il nuovo importo della NASpI è pari ad euro 1.584,70.

L’importo del c.d. ticket di licenziamento, da pagare all’INPS in caso di recesso involontario del lavoratore dal rapporto di lavoro, è pari ad euro 649,73 (41% di euro 1.584,70) per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari ad euro 1.949,19 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

L’incremento dell’indennità NASpI produce una modifica dell’incentivo occupazionale afferente le assunzioni dei percettori della suddetta prestazione di sostegno al reddito.

Dettaglio dell’incentivo de quo
Soggetti beneficiariDatori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. 150/2015;
regole previste dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006;
rispetto del c.d. de minimis
Lavoratori percettori di NASpI (ovvero coloro che, avendo inoltrato istanza di concessione, hanno titolo alla prestazione ma non l’hanno ancora percepita).
Tipologia contrattuale Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato: l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine.
Natura incentivoIncentivo di natura economico, pari al 20% del trattamento NASpI che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora non avesse accettato l’offerta lavorativa. L’agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata.
Modalità richiesta incentivo La modalità di richiesta dell’incentivo è declinata nella Circolare INPS n. 175/2013 , come modificata dalla Circolare INPS n. 102/2014.
I datori di lavoro devono trasmettere la specifica dichiarazione di responsabilità, secondo il form predisposto dall’Istituto. L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
La Sede INPS autorizza l’azienda al beneficio in commento e provvede ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D”.

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