CIRCOLARE MONOGRAFICA
Inquadramento operativo e profili di maggior interesse per aziende e professionisti
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 3 APRILE 2026
La gestione dei lavoratori trasfertisti costituisce un profilo di particolare interesse nella pratica professionale, per i rilevanti riflessi che ne derivano sul piano contrattuale, retributivo e contributivo.
Per le aziende che impiegano personale chiamato a operare in luoghi sempre variabili e diversi, assume rilievo centrale la corretta disciplina del rapporto di lavoro e delle relative indennità, anche al fine di prevenire criticità in sede di verifica ispettiva e di garantire il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali.
Il presente contributo intende offrire un inquadramento operativo dei principali aspetti connessi alla gestione dei trasfertisti, soffermandosi sui profili di maggiore interesse per aziende e professionisti, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili per una corretta impostazione del rapporto e per la gestione dei conseguenti adempimenti.
La disciplina del c.d. “trasfertismo”
Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. In tali casi, a seconda delle modalità di esecuzione della prestazione e degli impegni contrattuali assunti dalle parti, possono configurarsi due distinte fattispecie: la trasferta “occasionale” ovvero la trasferta “strutturale o per contratto” propria dei c.d. trasfertisti.
L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva in relazione alla diversa disciplina fiscale e contributiva applicabile, sulla base delle disposizioni dettate dall’articolo 51, commi 5 e 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997.
La trasferta
Si ha trasferta quando il lavoratore viene temporaneamente inviato a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo diverso dalla sede aziendale di riferimento.
Nel dettaglio, le indennità di trasferta, senza o con parziale rimborso delle spese sostenute, effettuate fuori del territorio comunale, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La regola, tuttavia, subisce un’eccezione nel caso in cui al dipendente vengano rimborsate, oltre alle spese di viaggio, anche quelle di vitto o alloggio, oppure quando questi siano forniti gratuitamente, in quanto l’indennità sarà esente fino ad un massimo di euro 30,99, innalzato a euro 51,65 per le trasferte all’estero.
Qualora, invece, vengano rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio, ovvero questi siano forniti gratuitamente, l’indennità sarà esente fino ad un massimo di euro 15,49, elevati a euro 25,82 per le trasferte all’estero.
La scelta del trattamento di trasferta, tra quelli consentiti dall’ordinamento (analitico, forfettario o misto), è rimessa alle parti e può essere modificata ai fini dell’imponibilità, ma non nel corso del medesimo evento, non essendo vincolante il criterio adottato in precedenza per le successive missioni.
Pertanto, se sostenute per missioni al di fuori del territorio comunale, sono esenti:
- le spese relative al viaggio, al trasporto, al vitto e all’alloggio, totalmente e senza limiti, nei casi consentiti dalla disciplina del rimborso analitico;
- le spese documentate;
- le altre spese non documentabili nel limite di euro 15,49 giornalieri, elevabili a euro 25,82 se sostenute all’estero.
Occorre, tuttavia, sottolineare che, nel caso in cui vengano rimborsate integralmente le spese sostenute e documentate (rimborso analitico), l’eventuale erogazione aggiuntiva di un’indennità di diaria o di trasferta diviene integralmente imponibile sia fiscalmente sia contributivamente.
Riassumendo
| SISTEMI DI RIMBORSO SPESE | TRASFERTA ITALIA | TRASFERTA ESTERO |
| 1. Rimborso forfettario | ||
| Diaria (indennità forfettaria per vitto e alloggio) | esente fino a €. 46,48 al giorno | esente fino a €. 77,47 al giorno |
| Spese di viaggio e trasporto (piè di lista e documentate) | Tutto esente | Tutto esente |
| 2. Rimborso misto | ||
| 1° Diaria con rimborso a piè di lista delle sole spese di alloggio o di vitto (oppure forniti gratuitamente l’alloggio o il vitto) | esente fino a €. 30,99 al giorno (-1/3) | esente fino a €. 51,65 al giorno (-1/3) |
| 2° Diaria con rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio (oppure forniti gratuitamente l’alloggio e il vitto) | esente fino a €. 15,49 al giorno (-2/3) | esente fino a €. 25,82 al giorno (-2/3) |
| Spese di viaggio e trasporto in entrambi i casi (piè di lista e documentate) | tutto esente | tutto esente |
| 3. Rimborso a piè di lista (analitico) | ||
| Spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (piè di lista e documentate) | tutto esente | tutto esente |
| Altre spese anche non documentate | esente fino a €. 15,49 al giorno | esente fino a €. 25,82 al giorno |
Il trasfertista
Per quanto attiene, invece, al regime dei trasfertisti, con la pubblicazione del D.L. n. 193/2016, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, è stata definitivamente chiarita, anche in via di interpretazione autentica, la nozione di lavoratore “trasfertista” ai fini della corretta applicazione del regime fiscale e contributivo di cui all’articolo 51, comma 6, del TUIR.
Nel dettaglio, l’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
Pertanto, le indennità e le maggiorazioni erogate ai lavoratori qualificabili come “trasfertisti” sono imponibili fiscalmente e contributivamente nella misura del 50%, diversamente da quanto previsto per le indennità corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 51.
Il comma 6 dell’articolo 51 del TUIR deve essere interpretato nel senso che i lavoratori rientranti nella relativa disciplina sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.
Ne deriva che, in mancanza contestuale dei predetti requisiti, ai lavoratori sarà applicabile la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR, ossia il trattamento previsto per le indennità di trasferta.
Sotto il profilo ispettivo, assume particolare rilievo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota n. 11885 del 14 giugno 2016, secondo cui occorre distinguere le somme corrisposte a titolo restitutorio in occasione di vere e proprie trasferte, dalle somme che, pur formalmente indicate come indennità o rimborsi di trasferta, risultino in realtà erogate per compensare prestazioni lavorative ordinariamente rese in luoghi sempre variabili e diversi.
Nel primo caso, infatti, le somme corrisposte al lavoratore inviato in trasferta mantengono una funzione essenzialmente restitutoria o risarcitoria del costo sostenuto per l’esecuzione di una missione temporanea fuori sede. Nel secondo caso, invece, le somme riconosciute al trasfertista, in quanto collegate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa, assumono natura retributiva e devono essere assoggettate al regime previsto dall’articolo 51, comma 6, del TUIR.
Ne consegue che, nel trasfertismo, non possono essere considerati neutri sotto il profilo fiscale e contributivo gli importi corrisposti al lavoratore a titolo di rimborso spese o di rimborso chilometrico, ove gli stessi risultino funzionalmente connessi ad una prestazione abitualmente resa in luoghi sempre variabili e diversi. Tali somme, non avendo natura meramente restitutoria, andranno ordinariamente assoggettate a tassazione e contribuzione secondo il relativo regime applicabile.
In merito al corretto profilo del “trasfertista” già il Ministero delle Finanze con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326 (par. 2.2.4) chiariva come questi siano “quei lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell’attività, vengono attribuite delle somme non in relazione ad una specifica “trasferta” (quest’ultimo istituto presuppone che il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro).”
Pertanto, sempre secondo il Ministero delle Finanza, “tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi di spese, sono assoggettati integralmente a tassazione, salvo le tassative deroghe contenute nello stesso articolo 48 (oggi art. 51). Il comma 6 contiene una deroga al principio dell’integrale tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve, che è assolutamente nuova rispetto alla precedente disciplina del reddito di lavoro dipendente, che consiste nella riduzione del 50% della base imponibile delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzioni che vengono attribuite ad alcuni lavoratori dipendenti proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell’attività di lavoro.
È irrilevante, ai fini della tassazione, cercare le motivazioni di detta decisione contrattuale, se cioè dipenda da una volontà delle parti di semplificare le modalità di calcolo della retribuzione, trattandosi comunque di soggetti che per l’attività svolta sono di frequente in trasferta, ovvero se dipenda dal fatto che si tratta di soggetti il cui contratto o lettera di assunzione non prevede affatto una sede di lavoro predeterminata, cosicché non è possibile individuare quando il dipendente sia in trasferta, né, tanto meno, se è in trasferta all’interno del territorio comunale o all’esterno del territorio stesso. In queste ipotesi, cioè quando l’indennità o la maggiorazione di retribuzione è attribuita con carattere continuativo e senza alcun controllo circa l’effettuazione o meno di prestazioni in trasferta o del luogo di trasferta (e, in assenza di specifiche disposizioni agevolative, il legislatore avrebbe dovuto prevedere l’integrale tassazione), tenuto conto, evidentemente, delle particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa e delle esigenze di semplificazione, è stata prevista una riduzione al 50 per cento della base imponibile.
E’ appena il caso di precisare che, in linea di principio, per i soggetti cui si rende applicabile questa disposizione non dovrebbe mai verificarsi anche l’ipotesi della trasferta vera e propria, tuttavia, ove, con riferimento ad uno o più specifici incarichi, ricorrano tutte le condizioni previste dal precedente comma 5, il lavoratore dipendente avrà diritto, per le indennità e i rimborsi spese riferibili a quegli incarichi, al trattamento previsto per le indennità di trasferta.”
| Profilo | Trasferta | Trasfertismo |
| Modalità di svolgimento | Spostamento temporaneo e occasionale rispetto alla sede | Prestazione ordinariamente resa in luoghi sempre variabili e diversi |
| Sede di lavoro | Normalmente individuata | Non indicata nel contratto o nella lettera di assunzione |
| Mobilità | Episodica o comunque non strutturale | Elemento strutturale della prestazione |
| Regime fiscale/contributivo | Art. 51, comma 5, TUIR | Art. 51, comma 6, TUIR |
| Rimborsi spese / chilometrici | Possono essere non imponibili se ricorrono i presupposti normativi | In linea generale vanno assoggettati a tassazione e contribuzione, ove collegati alla prestazione tipica del trasfertista |
La posizione di prassi e giurisprudenza sul regime contributivo del “trasfertista”
In assenza di una specifica disposizione normativa di “trasfertista”, sulla corretta applicazione del regime fiscale e contributivo di cui ai commi 5e 6 dell’articolo 51 del TUIR, per le indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestino la loro opera al di fuori dell’impresa, è sorto, nel corso degli anni, un rilevante contenzioso che ha visto susseguirsi molteplici interventi della giurisprudenza di legittimità oltre che di orientamenti di prassi.
In primis l’INPS, con Messaggio 28 dicembre 2008, n. 27271, ha individuato gli elementi qualificanti il trasfertista, analogamente a quanto previsto dalla Circolare n. 326/E/1997 dell’Agenzia delle Entrate, in:
- la mancata indicazione nel contratto di una sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività che richieda la continua mobilità sul territorio, in modo che lo spostamento costituisca contenuto ordinario della prestazione di lavoro;
- la corresponsione di una maggiorazione retributiva in misura fissa e continuativa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.
Ai fini dell’applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per i trasfertisti è necessaria la sussistenza di tutte e tre le condizioni sopra citate.
Successivamente, con Sentenza 17 febbraio 2016, n. 3066 , la Corte di Cassazione ha precisato che “[…] Gli emolumenti erogati ai lavoratori c.d. trasfertisti, ossia a coloro i quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale, concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del 50% del loro ammontare…”.
Ai fini del particolare regime contributivo applicabile non rilevano:
– le modalità di corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (in misura fissa e/o con continuità);
– la mancanza dell’elemento formale rappresentato dalla previsione, nel contratto individuale, dell’obbligo di svolgere le attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi.
È, dunque, sufficiente che i lavoratori trasfertisti vengono stabilmente comandati ad eseguire la prestazione in luoghi sempre variabili e diversi in ossequio al potere direttivo.
Dal quadro sopra delineato, ne deriva come la categoria dei c.d. trasfertisti fissi ricomprenda i lavoratori tenuti, per contratto, all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e di diversi.
A seguito, infatti, della conversione in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, del suddetto D.L. n. 193/2016, è entrata in vigore una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 51 del TUIR, ove viene stabilito che la disciplina in oggetto vada applicata solamente ai lavoratori che presentino, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- mancata indicazione, nel contratto e/o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- corresponsione, al lavoratore, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Pertanto, i soggetti così individuati favoriscono di un’esenzione al 50% solo relativamente alle maggiorazioni di retribuzione che vengano attribuite proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell’attività espletata.
Infine, il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare 14 giugno 2016, n. 11885 , ha stabilito che ai fini ispettivi, per il corretto riconoscimento delle indennità, rilevano le difformità riscontrate nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. lavoratori trasferisti nell’accezione chiarita dalla Suprema Corte con Sentenza 17 febbraio 2016, n. 3066 ).
Le somme erogate ai “trasfertisti”, infatti, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa, hanno natura esclusivamente retributiva (Cfr. Cass. Sent. 6 marzo 2014, n. 5289 ).
I chiarimenti della Circolare INPS n. 158/2019
Con Circolare 23 Dicembre 2019, n. 158, l’INPS fornisce chiarimenti in relazione all’individuazione degli elementi identificativo del c.d. trasfertismo di cui all’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, alla luce dell’interpretazione autentica recata dall’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016.
Come più volte ricordato, infatti, in tale contesto normativo, da ultimo, è intervenuto il legislatore con l’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, che:
- da un lato ha individuato gli elementi necessari e concorrenti per l’esistenza del trasfertismo;
- dall’altro, con norma generale di applicazione residuale allorché non trovi applicazione la disposizione sul trasfertismo, ha riconosciuto in capo ai lavoratori subordinati il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta previsto dal TUIR al comma 5 dell’articolo 51.
Come precedentemente evidenziato, l’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dispone che il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui sopra, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 917/1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Nella norma di interpretazione autentica, dunque, il legislatore precisa inoltre che, in caso di mancata contestuale esistenza delle condizioni enunciate, alle indennità e alle maggiorazioni corrisposte ai lavoratori che svolgano la loro attività fuori dalla sede di lavoro (nella ricorrenza delle altre condizioni previste dalla legge) è riconosciuto il trattamento previsto di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 del TUIR.
Poste le suddette premesse, in tema si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con Sentenza n. 27093/2017 , con la quale ha affermato i seguenti principi di diritto:
- è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost. sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all’art. 6 della CEDU, l’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016 che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
-
- la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede una continua mobilità;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione ‘in misura fissa’, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta;
- in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico – sistematica e teleologica, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” presente sia nell’art. 11 Legge n. 467/1984, sia nel vigente art. 51, comma 6, D.P.R. n. 917/1986 deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.
Ne deriva che, la sussistenza della fattispecie di trasfertismo potrà essere affermata se siano coesistenti i tre requisiti previsti e disciplinati dal legislatore.
Di converso, ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell’articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, commi 5 e 6
- D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 7-quinquies (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225)
- Ministero delle Finanze, Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E
- INPS, Circolare 23 dicembre 2019, n. 158
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