CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 8 LUGLIO 2026
Prestazioni liquidate nel sistema contributivo
Il Messaggio INPS n. 2124/2026
Messaggio 26 giugno 2026 n. 2124
Pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222,… fornisce importanti chiarimenti sulla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia per le prestazioni liquidate nel sistema contributivo. Particolare rilievo assume la disciplina del beneficio riservato alle lavoratrici madri e le modalità con cui deve essere richiesto.
Premessa
Con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 l’INPS interviene su un tema particolarmente rilevante nella gestione delle prestazioni previdenziali di invalidità, fornendo indicazioni operative concernenti la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaiaquando la prestazione è stata liquidata nel sistema contributivo.
L’intervento chiarisce alcuni profili applicativi che avevano determinato incertezze operative, soprattutto con riguardo all’applicazione del beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della Legge n. 335/1995 in favore delle lavoratrici madri.
L’assegno ordinario di invalidità: natura e funzione
L’assegno ordinario di invalidità costituisce una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive ed esclusive che presentino una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
La prestazione è rivolta agli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in misura permanente a causa di infermità fisica o mentale.
Riconoscimento dell’AOI: necessario il possesso di specifici requisiti sanitari e contributivi
Sotto il profilo assicurativo sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione, dei quali almeno 3 maturati nel quinquennio precedente la domanda. La prestazione non presuppone la cessazione dell’attività lavorativa. Il titolare può continuare a svolgere attività lavorativa, ferma restando l’applicazione delle regole previste dalla normativa in materia di cumulabilità e delle eventuali riduzioni dell’importo nei casi stabiliti dalla legge.
L’assegno ha carattere temporaneo; viene riconosciuto per 3 anni ed è confermabile su domanda dell’interessato qualora permangano le condizioni sanitarie richieste.
→ Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, la prestazione diviene definitiva sotto il profilo amministrativo, restando comunque soggetta ai controlli previsti dalla normativa.
La trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia
Uno degli aspetti più caratterizzanti dell’assegno ordinario di invalidità riguarda la sua trasformazione in pensione di vecchiaia. L’articolo 1, comma 10, della Legge n. 222/1984 stabilisce che, al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, l’assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, purché risultino soddisfatti i requisiti assicurativi e contributivi richiesti e, nel caso dei lavoratori dipendenti, sia cessato il rapporto di lavoro.
Il Messaggio n. 2124/2026 richiama espressamente tale principio, ribadendo che la trasformazione avviene automaticamente e non richiede una domanda di pensione da parte dell’assicurato.
L’automatismo rappresenta uno degli elementi distintivi dell’istituto e assume particolare rilevanza proprio rispetto alla questione affrontata dal nuovo Messaggio , cioè la possibilità di esercitare alcuni diritti che normalmente presuppongono la presentazione di una domanda di pensione.
Il valore dei periodi di godimento dell’assegno
Il Messaggio richiama un principio consolidato ma di fondamentale importanza. I periodi durante i quali il lavoratore percepisce l’assegno ordinario di invalidità senza svolgere attività lavorativa sono utili esclusivamente per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell’AOI.
La legge attribuisce quindi a tali periodi una funzione limitata: possono essere utilizzati per integrare il requisito contributivo necessario al conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non incidono sulla misura della stessa.
L’INPS ribadisce che tale valorizzazione opera esclusivamente nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia. Diversamente, nel caso in cui l’assegno ordinario sia revocato o non confermato e l’interessato presenti successivamente domanda ordinaria di pensione di vecchiaia, tali periodi non possono essere considerati utili per il perfezionamento dei requisiti.
Le regole per le prestazioni liquidate nel sistema contributivo
La parte centrale del Messaggio è dedicata ai titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo. L’INPS distingue diverse modalità attraverso cui può realizzarsi la trasformazione in pensione di vecchiaia.
Una prima ipotesi riguarda il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente che, per il 2026, è pari a 67 anni. Per gli anni successivi il Messaggio richiama gli adeguamenti programmati, indicando 67 anni e 1 mese per il 2027 e 67 anni e 3 mesi per il 2028, ferma restando l’applicazione dei futuri adeguamenti collegati alla speranza di vita. In questo caso sono necessari almeno 20 anni di contribuzione e un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale, cioè il cosiddetto importo soglia previsto dalla disciplina del sistema contributivo.
Il Messaggio ricorda anche la seconda modalità di accesso alla pensione di vecchiaia prevista per gli assicurati nel sistema contributivo. La trasformazione può avvenire al compimento dei 71 anni di età nel 2026, con i successivi adeguamenti previsti per il 2027 e il 2028, purché siano maturati almeno 5 anni di contributi effettivi. In questa ipotesi non trova applicazione il requisito dell’importo minimo della pensione.
Si tratta di una precisazione particolarmente importante, poiché conferma che anche nel caso della trasformazione dell’AOI continuano ad applicarsi le due diverse vie di accesso previste dalla disciplina generale del sistema contributivo.
Il caso dell’opzione per il sistema contributivo
Il Messaggio dedica anche un passaggio ai soggetti che hanno ottenuto l’assegno ordinario di invalidità dopo avere esercitato la facoltà di opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995. Per tali assicurati la trasformazione in pensione di vecchiaia opera esclusivamente al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria e con almeno 20 anni di contribuzione.
L’INPS chiarisce inoltre un aspetto operativo di particolare interesse. L’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità.
Una volta che l’AOI sia stato liquidato, tale facoltà non può più essere esercitata in occasione della successiva trasformazione in pensione di vecchiaia.
Questa precisazione elimina ogni dubbio interpretativo circa la possibilità di utilizzare la fase della trasformazione per modificare il regime di calcolo della pensione, possibilità che il Messaggio esclude espressamente.
Il beneficio per le lavoratrici madri
L’aspetto di maggiore interesse del Messaggio n. 2124/2026 riguarda la possibilità, per le lavoratrici madri titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo, di beneficiare della misura prevista dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della Legge n. 335/1995 in occasione della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia.
La questione nasce dalla particolare modalità con cui avviene il passaggio dall’AOI alla pensione di vecchiaia. Come ricordato dallo stesso Istituto, la trasformazione opera d’ufficio e non attraverso la presentazione di una domanda di pensione da parte dell’interessata. Questa caratteristica aveva posto un problema applicativo.
La normativa che disciplina il beneficio riconosciuto alle lavoratrici madri prevede, infatti, che la relativa opzione venga esercitata in sede di domanda di pensione di vecchiaia. Nel caso dell’assegno ordinario di invalidità tale momento procedimentale, tuttavia, non esiste, perché il trattamento pensionistico nasce automaticamente dalla trasformazione della prestazione già in godimento.
Per le lavoratrici madri che conseguono la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 riconosce una specifica agevolazione: la lavoratrice può scegliere tra due modalità di valorizzazione della maternità.
La prima consiste nell’anticipazione dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia rispetto al requisito anagrafico ordinario, mentre la seconda nell’applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole per determinare l’importo della pensione.
Si tratta di due benefici alternativi tra loro, che perseguono finalità differenti: il primo consente di anticipare l’accesso alla pensione, mentre il secondo determina un trattamento economico più elevato.
Il chiarimento più importante riguarda il termine entro il quale la lavoratrice deve manifestare la propria volontà. Secondo quanto precisato dall’INPS, l’istanza deve essere presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza considerare l’eventuale riconoscimento del beneficio.
Poiché la pensione nasce automaticamente, l’Istituto individua un termine anticipato rispetto alla decorrenza della trasformazione, consentendo così agli uffici di valutare preventivamente il diritto al beneficio. Ne consegue che l’iniziativa dell’interessata assume carattere determinante.
L’automatismo della trasformazione dell’AOI, infatti, non comporta anche il riconoscimento automatico del beneficio previsto per le lavoratrici madri; quest’ultimo continua a richiedere una manifestazione di volontà espressa, che deve intervenire entro il termine individuato dal Messaggio.
Consapevole del fatto che le procedure informatiche non sono ancora completamente adeguate alla nuova modalità operativa, l’INPS introduce una soluzione transitoria. In attesa del completamento delle implementazioni procedurali, la lavoratrice può presentare una domanda di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al cui interno dovrà indicare, nelle note, il beneficio richiesto e il numero dei figli.
Un ulteriore profilo affrontato dal Messaggio riguarda le conseguenze derivanti dall’eventuale riconoscimento dell’anticipo dell’età pensionabile. Può verificarsi che, grazie al beneficio riconosciuto alla lavoratrice madre, la decorrenza della pensione di vecchiaia venga collocata in una data anteriore rispetto a quella originariamente prevista. In tale ipotesi, il periodo retrodatato potrebbe coincidere con mesi nei quali l’interessata ha già percepito l’assegno ordinario di invalidità.
L’INPS chiarisce che l’assegno ordinario di invalidità deve essere revocato con decorrenza dalla data di inizio della pensione di vecchiaia; le somme già corrisposte a titolo di AOI non vengono richieste integralmente in restituzione, ma saranno compensate, nei limiti della prescrizione, con gli importi spettanti a titolo di pensione di vecchiaia per il medesimo periodo. Solo in caso di differenza positiva, questa sarà liquidata in favore della pensionata.
Particolarmente rigorosa è la disciplina prevista in caso di mancata presentazione dell’istanza entro il termine stabilito. Il Messaggioafferma che il beneficio non potrà essere riconosciuto né in sede di trasformazione automatica né successivamente mediante ricostituzione della pensione. La lavoratrice che non presenti l’istanza entro il mese precedente la decorrenza della pensione perde definitivamente la possibilità di ottenere il beneficio.
Considerazioni conclusive
Il Messaggio n. 2124/2026 assume un’importanza concreta perché coordina istituti già esistenti e ne chiarisce l’applicazione in una fattispecie caratterizzata dalla trasformazione automatica dell’AOI in pensione di vecchiaia.
L’intervento conferma, da un lato, i principi già consolidati in materia di trasformazione dell’Assegno, ribadendo il valore dei periodi di godimento dell’assegno ai soli fini del diritto alla pensione e richiamando i requisiti previsti per il sistema contributivo. Dall’altro lato, affronta un tema che fino ad oggi presentava evidenti criticità applicative: l’esercizio del beneficio riconosciuto alle lavoratrici madri quando manca una vera e propria domanda di pensione.
La soluzione individuata appare coerente con il quadro normativo vigente, poiché preserva il carattere automatico della trasformazione senza sacrificare il diritto della lavoratrice ad accedere alle agevolazioni previste dalla Legge n. 335/1995.
Al tempo stesso, si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare rigorosamente i termini procedimentali individuati dall’Istituto, attribuendo all’istanza preventiva un ruolo decisivo per il riconoscimento del beneficio.
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