CIRCOLARE MONOGRAFICA
Disciplina generale, determinazione del valore, il ruolo della contrattazione collettiva ed esempi pratici nei rapporti di lavoro part-time
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 12 DICEMBRE 2025
La cosiddetta “gratifica natalizia”, meglio nota come tredicesima mensilità, rappresenta una voce retributiva disciplinata dalla contrattazione collettiva e corrisponde, nella generalità dei casi, a un dodicesimo della retribuzione annua. Tale emolumento deve essere erogato dai datori di lavoro entro il mese di dicembre, in coincidenza con le festività natalizie.
L’importo della tredicesima è determinato sulla base della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore nel mese di dicembre, mentre il diritto alla sua percezione matura proporzionalmente in relazione all’attività lavorativa prestata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La gratifica natalizia: disciplina generale e determinazione del valore
Come evidenziato in premessa, è rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina della gratifica natalizia (tredicesima mensilità) intesa quale emolumento che le aziende sono tenute a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia.
Nel dettaglio, infatti:
- il valore di tale mensilità aggiuntiva è ragguagliato alla retribuzione globale di fatto;
- il diritto alla sua corresponsione viene maturato se vi sia stata prestazione lavorativa nell’arco temporale 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Sul punto, occorre precisare che nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero mentre quella inferiore non permette la maturazione del rateo mensile.
Oltre alla prestazione lavorativa nell’arco di tempo suindicato, si rilevano ulteriori situazioni in cui, seppur il lavoratore non presti la propria opera, il diritto alla gratifica natalizia viene ugualmente maturato.
In particolare, si tratta di:
- maternità obbligatoria;
- congedo parentale;
- congedo matrimoniale;
- malattia, nei limiti di conservazione del posto di lavoro;
- infortunio, nei limiti di conservazione del posto di lavoro;
- festività;
- ferie;
- permessi retribuiti.
Al verificarsi di alcuni degli eventi sopra evidenziati (maternità obbligatoria, congedo parentale, congedo matrimoniale, malattia e infortunio) il lavoratore maturerà il diritto alla gratifica natalizia, ma la quota di spettanza, unitamente alle indennità previste per le suddette assenze, sarà a carico ed erogata dagli istituti competenti.
Per quanto attiene, invece, ai tempi di corresponsione dell’emolumento, essi vengono determinati dai contratti collettivi che, nella maggior parte dei casi, riportano la dicitura “in occasione delle festività natalizie”, fatte salve prassi aziendali più favorevoli per i dipendenti.
Occorre segnalare che:
– trattandosi di mensilità che costituisce retribuzione per il lavoratore dipendente, essa è soggetta alla medesima normativa attinente alla contribuzione e all’obbligo di tracciabilità degli stipendi;
– il valore netto della tredicesima mensilità può essere più basso rispetto alla normale retribuzione netta mensile in quanto sulla prima non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, ma viene applicata l’imposta lorda.
È importante, poi, ricordare che la tredicesima rimane coinvolta nel c.d. principio di cassa allargato. Pertanto:
- la stessa deve essere corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto al periodo d’imposta di riferimento affinché possa essere considerata nell’anno di imposizione fiscale;
- le ritenute fiscali operate sulle stesse devono essere versate entro il 16 del mese successivo, in particolare nel caso della gratifica natalizia.
Esemplificando, supponendo un lavoratore a tempo pieno che:
– abbia regolarmente svolto servizio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
– percepisca una retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.000 mensili;
avrà diritto a 12 ratei di tredicesima e, pertanto, essa sarà pari ad euro 1.000 lordi (1.000/12×12).
La tredicesima mensilità nella contrattazione collettiva
Si è detto che la disciplina della tredicesima mensilità, con riguardo alla sua corresponsione e quantificazione, è lasciata alla contrattazione collettiva che, infatti, ne stabilisce tempi e modi di erogazione.
A titolo esemplificativo, riportiamo quanto disposto da alcuni contratti collettivi per evidenziare come possano esservi condizioni estremamente eterogenee rispetto ai principi generali sin qui analizzati.
| CONTRATTO COLLETTIVO | DISCIPLINA DELLA TREDICESIMA |
| CCNL – Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio 30 luglio 2019 | In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13^ mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. |
| CCNL – Metalmeccanica e installazione impianti – Industria 5 febbraio 2021 | L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13^ mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. |
| CCNL – Tessile, abbigliamento, moda – Industria 31 gennaio 2022 | La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione. Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio – nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto – congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell’azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero. |
| CCNL – Turismo Confcommercio – Pubblici Esercizi 5 giugno 2024 | In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati). In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo. |
La tredicesima nei rapporti di lavoro part-time
Dopo aver analizzato la disciplina generale della tredicesima mensilità, vediamo ora come si effettui il suo conteggio in caso di rapporti di lavoro part-time.
Occorre, in primo luogo, premettere che in virtù del principio di non discriminazione, i lavoratori a tempo parziale non possono essere destinatari di un trattamento economico e normativo più sfavorevole di quello riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, seppur le prestazioni debbano essere riproporzionate sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta.
Ne deriva che, salve specifiche previsioni contrattuali, le disposizioni sulla tredicesima mensilità riferite ai rapporti di lavoro a tempo pieno si applicano ai lavoratori a tempo parziale.
Il part-time, infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale le parti concordano che la prestazione sia svolta ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, nel caso di:
– lavoratore a tempo parziale, con articolazione – ad esempio – dell’orario settimanale stabilito in 4 ore dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
– che abbia regolarmente svolto servizio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
– con una retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.000 mensili;
– avrà diritto a 12 ratei di tredicesima mensilità ma riproporzionati al 50% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre.
La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a euro 500 lordi [(1000/12×50%)x12)].
Occorre precisare che, se il rapporto di lavoro sia iniziato in corso d’anno, il rateo relativo ad ogni mese di lavoro spetterà solamente per i periodi in cui il dipendente sia stato in forza per più di 15 giorni di calendario. Pertanto, se un lavoratore sia stato assunto in data 17 febbraio 2025, non maturerà i ratei di tredicesima relativi a gennaio e febbraio e, dunque, se in forza al 31dicembre 2025 gli spetteranno 10 ratei.
Ancora, in caso di part-time sviluppato con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, supponendo:
– un’articolazione dell’orario settimanale stabilito in 8 ore dal lunedì al mercoledì e quindi per 24 ore settimanali (60% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
– una prestazione lavorativa svolta dal 20 marzo 2025 al 31 dicembre 2025;
– una retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.000 mensili;
avrà diritto a 9 ratei di tredicesima mensilità (poiché il dipendente non risulta in forza per più di 15 giorni di calendario nei mesi di gennaio, febbraio e marzo) ma riproporzionati al 60% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre.
La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a euro 450 lordi [(1000/12×60%)x9)].
È possibile poi che il rapporto part-time subisca delle modifiche durante l’anno.
Ad esempio:
– un lavoratore – assunto il 18 maggio 2025 – svolge la propria prestazione a tempo parziale, con articolazione dell’orario settimanale stabilito in 6 ore dal lunedì al venerdì (75% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
– in data 29 settembre 2025 il contratto, pur rimanendo in regime di part-time, vede modificare l’orario di lavoro in 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
– con una retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.000 mensili;
avrà diritto a:
– 4 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) riproporzionati al 75% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre [(1.000/12×75%)x4 = 250];
– 3 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre) riproporzionati al 50% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre [(1.000/12×50%)x3 = 125];
per una gratifica natalizia lorda totale pari a euro 375.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
- CCNL – Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio 30 luglio 2019
- CCNL – Metalmeccanica e installazione impianti – Industria 5 febbraio 2021
- CCNL – Tessile, abbigliamento, moda – Industria 31 gennaio 2022
- CCNL – Turismo Confcommercio – Pubblici Esercizi 5 giugno 2024
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