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CIRCOLARE TUTTOQUESITI

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 14 NOVEMBRE 2025

Le risposte alle domande dei professionisti

Con l’adozione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 e la pubblicazione della Circolare interministeriale 16 ottobre 2025, n. 8047, prende avvio la procedura per l’ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia nel 2026, nell’ambito del nuovo Decreto Flussi.

Le recenti novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 145/2024 hanno ridefinito il sistema dei visti e del Testo Unico Immigrazione.

Il presente contributo intende offrire risposte concrete ai quesiti emersi durante il webinar del 7 novembre 2025, analizzando criticità e opportunità nell’ambito dei rapporti di lavoro con cittadini extra UE.

Quesito 1 – Instaurazione del rapporto di lavoro: la procedura di nulla osta

Domanda

Come richiedere il nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extra UE?

Risposta

Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extra UE:

  • deve rivolgersi allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, oppure di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, al fine di ottenere il nulla osta al lavoro subordinato che ha validità per un periodo non superiore a 2 anni per i contratti a tempo indeterminato e 1 anno per i contratti a termine decorrenti dalla data del rilascio (art. 22, comma 5 , del T.U.);
  • anche per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, nei settori agricolo e turistico/alberghiero, i datori di lavoro devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22 del T.U.);
  • il permesso di soggiorno, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, avrà una durata complessiva di 9 mesi.

La procedura per richiedere il nulla osta è del tutto in forma telematica da svolgersi attraverso il portale ALI del Ministero degli Interni alle date stabilite (Portale Servizi – Ali Sportello Unico).

Quesito 2 – Visto per casi speciali

Domanda

Il visto per casi speciali consente la prestazione lavorativa in Italia?

Risposta

Sì, questa tipologia di visto, introdotta dal D.L. n. 145/2024 viene rilasciata dalla Questura, su proposta dell’autorità giudiziaria procedente, nelle ipotesi in cui nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale, siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.

Il visto permette:

  • l’accesso ai servizi assistenziali finalizzati alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo (salvo in casi espressamente previsti dall’art. 6, comma 4 D.L. n. 145/2024), anche per i parenti e familiari del lavoratore straniero entro il secondo grado. Le misure di assistenza sono revocate in specifici casi previsti dall’art. 7 D.L. n. 145/2024;
  • l’accesso allo studio;
  • l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ha una durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le misure di protezione e di vigilanza di cui al D.L. n. 83/2022 e le speciali misure di cui alla Legge n. 6/2018. In tali casi non si applicano le misure assistenziali citate.

Viene, invece, revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno

Quesito 3 – Visto e ammissibilità occupazione

Domanda

Quali sono i visti che non consentono prestazione lavorativa in Italia?

Risposta

I visti che non ammettono occupabilità sono:

  • visto per gara sportiva;
  • visto per invito;
  • visto per missione;
  • visto per transito aeroportuale;
  • visto per transito;
  • visto per turismo;
  • visto per volontariato.

Quesito 4 – Le novità normative dopo il D.L. n. 145/2024

Domanda

Si chiede un riassunto delle novità normativa apportate alla materia dell’ingresso degli stranieri in Italia dopo il D.L. n. 145/2025

Risposta

Il Capo I del D.L. n. 145/2024 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell’ingresso dei cittadini stranieri per motivi di lavoro, intervenendo su più fronti del procedimento amministrativo.

Tali novità si inseriscono nel più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure, con l’intento di superare le criticità emerse nell’attuazione dei precedenti decreti flussi, semplificare l’interazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini/datori di lavoro, e contrastare i fenomeni di abuso e sfruttamento legati all’ingresso irregolare.

In particolare, l’intervento normativo:

  • ha potenziato gli strumenti di controllo preliminare e successivo;
  • ha eliminato vincoli legati alle quote per specifiche conversioni di permessi di soggiorno;
  • ha introdotto obblighi di natura digitale per datore di lavoro e lavoratore;
  • ha razionalizzato le tempistiche delle fasi istruttorie;
  • ha previsto norme transitorie per il 2025, finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali.

Le modifiche introdotte trovano applicazione su numerosi aspetti della procedura di ingresso per lavoro, come sintetizzato nel seguente schema riassuntivo.

MisuraContenuto
Impronte digitali per i visti nazionaliObbligo di raccolta di identificatori biometrici anche per i visti nazionali dall’11 gennaio 2025.
Esclusione del preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990)Non si applica nei procedimenti di rilascio/rifiuto del visto e nei permessi di soggiorno revocati per revoca del visto.
Abolizione del vincolo delle quote per le conversioniLe conversioni dei permessi per studio, formazione, lavoro stagionale e lungo soggiorno UE avvengono al di fuori delle quote.
Domicilio digitale del datore di lavoro (PEC)Obbligo per garantire comunicazioni giuridicamente valide nel procedimento.
Digitalizzazione del contratto di soggiornoFirma digitale e invio telematico del contratto e dell’accordo di integrazione.
Conferma dell’interesse all’assunzioneIl datore deve confermare la volontà di assumere entro 7 giorni, pena la revoca del nulla osta.
Irricevibilità per inadempienze o condanneNon si accettano domande da chi non ha sottoscritto precedenti contratti o ha procedimenti penali per intermediazione illecita.
Riduzione dei termini per il labour market testIl Centro per l’Impiego deve rispondere entro 8 giorni; in caso contrario il datore può procedere.
Iscrizione obbligatoria alla piattaforma SIISL per stagionaliDopo il primo contratto, visibilità per facilitare un nuovo impiego entro 60 giorni dalla scadenza.
Precompilazione anticipata delle domande per il 2025Possibile dal 1° al 30 novembre 2024; controlli preventivi su veridicità, CCNL e congruità.
Canale sperimentale per assistenza a disabili e grandi anzianiFino a 10.000 quote, solo tramite APL o associazioni datoriali, con vincoli nei primi 12 mesi.
Limite massimo di richieste per datore di lavoro privatoPer il 2025: massimo 3 richieste se non presentate tramite associazioni datoriali o consulenti.
Eliminazione del silenzio-assenso per Paesi a rischioControllo effettivo obbligatorio per domande da cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka (per il 2025).

Quesito 5 – Carta Blu UE

Domanda

Cos’è la Carta Blu UE?

Risposta

L’articolo 27-quater del D.Lgs. n. 286/1998 disciplina l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati, introducendo il concetto della “Carta Blu UE”, che consente l’ingresso al di fuori del sistema delle quote stabilite.

La normativa mira a incentivare l’ingresso di professionisti con elevate competenze, offrendo un quadro normativo favorevole che facilita il rilascio dei permessi necessari.

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali, al fine di una migliore divulgazione delle informazioni, una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE.

L’ingresso e il soggiornoper periodi superiori a 3 mesi, sono consentiti ai lavoratori altamente qualificati, previa verifica di determinate condizioni alternative:

  1. Titolo di Istruzione Superiore;
  2. Requisiti per l’Esercizio di Professioni Regolamentate;
  3. Qualifica Professionale Superiore Attestata da Esperienza;
  4. Qualifica per Settore ICT.

Le  richieste di ingresso devono essere sempre presentate attraverso le procedure telematiche previste.

Quesito 6 – L’asseverazione

Domanda

Quali sono i requisiti per il rilascio dell’asseverazione?

Risposta

Il D.L. n. 20/2023 integra il TU immigrazione introducendo le previsioni dell’art. 24 .

La disposizione è interessante perché rende strutturale l’assegnazione di alcune verifiche preliminari, propedeutiche al rilascio del nulla osta (primo step nell’iter di rilascio del permesso di soggiorno), a determinate categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti – di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979) e/o a organizzazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Le verifiche preliminari devono avere ad oggetto in particolare:

  • la capacità patrimoniale,
  • l’equilibrio economico-finanziario,
  • il fatturato,
  • il numero dei dipendenti e
  • la tipologia di attività svolta dall’impresa che partecipa all’assegnazione delle quote.

Il tutto è funzionale al rilascio da parte del professionista, in presenza di tutti i requisiti citati, di un’asseverazione, che deve essere allegata alla richiesta di nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero.

Fanno eccezione, risultando esentate dalla procedura di asseverazione, le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa.

Quesito 7 – Asseverazione e imprese di nuova costituzione

Domanda

Come operare, riguardo all’asseverazione, in caso di azienda di nuova costituzione?

Risposta

Al fine di verificare la loro capacità economica, si ritiene possano essere utilizzati altri indici, quali ad esempio il fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato.

Il rispetto dei requisiti è sottoposto a controllo a campione dell’INL, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni fornite con Nota n. 4918 del 4 agosto 2022.

Quesito 8 – Rinnovo del permesso di soggiorno e prestazione lavorativa

Domanda

Nelle more del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, è ammessa la prestazione lavorativa?

Risposta

Il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni, di un anno se è stato rilasciato per lavoro a tempo determinato.

L’adempimento per il rinnovo è a carico del lavoratore che deve attivarsi almeno 60 giorni prima della scadenza inoltrando alla Questura richiesta di rinnovo, utilizzando il cd Kit a banda gialla, inviato tramite degli Uffici Postali.

Se per qualsiasi motivo la Questura dovesse negare il rinnovo del permesso di soggiorno, l’extracomunitario perde il diritto di soggiornare regolarmente e non può più nemmeno lavorare.

In attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, la ricevuta postalecomprovante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovoè considerata documento sufficiente per continuare un regolare rapporto di lavoro, per lasciare l’Italia o per iniziare un nuovo rapporto di lavoro.

La norma vale per tutti i lavoratori extracomunitari, compreso i domestici (COLF e BADANTI).

Quesito 9 – Prestazione lavorativa e domanda di asilo

Domanda

I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo?

Risposta

Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

Quesito 10 – Lavoratore occupato che non rinnova il permesso di soggiorno

Domanda

Cosa accade nel caso di lavoratore che, pur assunto regolarmente, nel corso del suo rapporto lavorativo resti privo del permesso di soggiorno?

Risposta

La Fattispecie implica la necessità di coordinare l’aspetto della disciplina giuslavoristica con quella prettamente amministrativa collegata alla concessione delle autorizzazioni di soggiorno ai cittadini extra UE.

La scadenza del permesso di soggiorno non determina di per sé un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Lo stesso può proseguire regolarmente a patto che il lavoratore abbia inoltrato tempestivamente la domanda di rinnovo del provvedimento autorizzativo.

Può quindi affermarsi che la cessazione di efficacia o di validità del permesso di soggiorno determina non la risoluzione del rapporto ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico e giuridico (ivi compresa, quindi, l’esclusione della maturazione delle quote di mensilità differite, del trattamento di fine rapporto, dell’anzianità, degli obblighi di contribuzione).

Soltanto a seguito del definitivo rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, potrà essere intimato allo straniero il licenziamento per giustificato motivo per impossibilità sopravvenuta causa mancanza dei requisiti necessari.

Quesito 11 – La procedura telematica

Domanda

Quali sono i passaggi della procedura telematica di cui alla Nota Ministero Interni del 2 settembre 2025?

Risposta

  1. A seguito di rilascio del visto da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c., con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
  2. Con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera” ed inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi digitare il tasto “Trasmetti” per informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  3. Con l’inserimento delle informazioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente è automaticamente informato sull’applicativo SPI 2.0 dell’ingresso del lavoratore.
  4. Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero.
  5. Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998.
  6. Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero nelle modalità previste dalla norma suddetta, dovrà essere trasmesso al SUI, effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, nell’ambito dell’Area riservata – sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”) e cliccando sull’icona “Upload contratto di soggiorno firmato digitalmente” . Occorre poi digitare il tasto “Invia” per trasmetterlo allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  7. Il contratto è reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che provvede alla verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  8. Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della predetta PEC, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.
  9. In tal caso, nell’ambito dell’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, accedendo dall’icona “Inserisci dati Accordo” e compilando la relativa maschera.
  10. Una volta inseriti i dati relativi all’Accordo di integrazione, gli stessi sono visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che dovrà provvedere alla generazione dell’Accordo stesso, tramite l’apposita funzionalità prevista nel sistema.
  11. Conclusa tale operazione da parte del SUI, il datore di lavoro riceve una nuova PEC, nella quale è allegato l’Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell’Area riservata, nonché la firma dell’Amministrazione. L’Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso al SUI, accedendo dall’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), icona “Upload Accordo di Integrazione firmato” .
  12. L’Accordo di Integrazione, sottoscritto anche dal lavoratore, viene reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che lo verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  13. Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e, ove ricorrano i presupposti di applicazione dell’Accordo di Integrazione, acquisito e validato anche il documento di Accordo firmato dal lavoratore, l’operatore del SUI effettua le operazioni informatiche di competenza e contestualmente vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno.

Tali modelli (1 e 2) sono altresì scaricabili dall’Area riservata del Portale ALI, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

Quesito 12 – Il nuovo D.L. n. 146/2025

Domanda

Quali sono le novità introdotte dal nuovo D.L. n. 146 del 3 ottobre 2025?

Risposta

  1. Diventa strutturale il sistema della precompilazione delle richieste di nulla osta per i lavoratori stranieri sul portale Ali del ministero dell’Interno (D.L.  n. 145/2024).
  2. Il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-società.
  3. Trasforma da sperimentali a strutturali la possibilità, per ogni datore, di presentare fino a un massimo di 3 domande (niente tetto, invece, per le organizzazioni di categoria, chiamate però a garantire “che il numero di richieste presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti o del settore di attività dell’impresa“).
  4. Proroga per il triennio 2026-2028 le misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza familiare o sociosanitaria di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.
    • Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza:
      • al datore di lavoro;
      • al suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado;
      • al parente entro il terzo grado del datore di lavoro;
      • ancorché non conviventi, residenti in Italia.
    • Nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia questi lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
  5. Dispone poi “controlli di veridicità” ex post a campione sui lavoratori extra Ue appartenenti alle “categorie particolari” ammesse fuori quota ex articoli 27, 27 ter, quater, quinquies e sexies del Testo Unico dell’immigrazione (tra cui ricercatori e profili altamente qualificati).
  6. Revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.
  7. Estende l’accesso all’assegno di inclusione, già possibile per chi subisce caporalato, anche alle vittime di tratta.
  8. Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.
  9. Per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica. 
  10. Amplia da 90 a 150 giorni i termini entro cui vanno rilasciati i nulla osta per ricongiungimenti familiari.

Quesito 13 – Decreto flussi 2026-2028

Domanda

Quali sono i criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote?

Risposta

Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2026-2028, oltre che secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, anche sulla base dei seguenti criteri:

  1. favorire nel triennio 2026-2028 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
  2. previsione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-ter , del D.L. n. 20/2023, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
  3. potenziamento, ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2-bis , del Testo unico dell’immigrazione, delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
  4. valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione;
  5. promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29.

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