1° Contenuto riservato: Tutto quesiti: Legge di Bilancio 2026 e le novità sul lavoro

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI FRANCESCO GERIA, GIOVANNI CRUCIANI | 5 FEBBRAIO 2026

Durante la giornata del Master Lavoro 2025/26 del 22 gennaio 2026 è stata proposta una lettura sistematica e operativa delle principali novità, aiutando professionisti e operatori del settore a orientarsi tra misure fiscali, contributive e di welfare introdotte dal legislatore con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi sulla riduzione del cuneo fiscale, alla revisione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni, nonché agli strumenti di incentivazione delle assunzioni attraverso sgravi contributivi e agevolazioni mirate. Sono state inoltre analizzate le misure a favore dei lavoratori, come la detassazione dei premi di produttività, la disciplina dei fringe benefit, le novità su TFR e previdenza complementare e il rafforzamento delle tutele per famiglie, genitorialità e categorie più fragili.

Nella presente circolare vengono trattati in modo dettagliato i quesiti pervenuti durante la diretta di cui sopra.

Quesito 1 – TFR e Fondo di Tesoreria

Domanda

Nel caso di azienda con più di 50 dipendenti, l’azienda dovrà versare il totale del TFR accantonato in azienda o solo il TFR maturato dal momento di superamento della soglia e di adesione al Fondo di Tesoreria e quindi quando accantonato in precedenza rimane in azienda?

Risposta

Il TFR accantonato rimane in azienda: ciò che si dovrà versare sarà esclusivamente il TFR maturato da quel momento in poi.

Quesito 2 – Manovra 2026: novità per i permessi Legge n. 104

Domanda

Cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio per i permessi della Legge n. 104/1992?

Risposta

A partire dal 2026, i lavoratori che convivono con patologie oncologiche, invalidanti o croniche, e i familiari che li assistono, potranno usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito in più.

Si tratta di ore aggiuntive previste per coprire esigenze come: visite mediche e specialistiche, esami strumentali, analisi cliniche e terapie e cure mediche frequenti.
Queste 10 ore si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile già previsti dalla normativa attuale, per un supporto maggiore.

Oltre a questo, lo Smart Working, per esempio al termine del periodo eventuale di congedo straordinario, il lavoratore che rientra in servizio avrà un diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, se previsto dalla propria mansione e dall’organizzazione aziendale.

Quesito 3 – Previdenza complementare e verifiche di prima occupazione

Domanda

Come si pensa di verificare che un lavoratore sia di prima occupazione? Chiediamo il percorso lavoratore al collocamento? Però se ha variato regione non è affidabile.

Risposta

Purtroppo, la verifica dello stato di prima occupazione ripercorre problematiche già vissute. Al momento non vi è un sistema certo se non richiedere al lavoratore lo stato di servizio (Mod. C2 Storico). Con tutte le problematiche che questo comporta. I vari centri per l’impiego non comunicano fra di loro.

Lo abbiamo vissuto con le agevolazioni contributive: rapporti di lavoro avuti in Regioni diverse non risultavano.

Purtroppo, i sistemi regionali non comunicano. Una possibilità è richiedere un’autocertificazione al lavoratore. Con tutte le problematiche che ciò comunque comporta.

Quesito 4 – TFR al Fondo Tesoreria: obbligo per le aziende che superano i 50 dipendenti

Domanda

Un’azienda che ha più di 50 dipendenti al 31 dicembre2025 ma che al tempo di istituzione del Fondo non aveva 50 dipendenti è obbligata dal 1° gennaio 2026 a versare al Fondo di Tesoreria?

Risposta

Si, è obbligata: la normativa, come modificata dalla Legge di Bilancio 2026 , conferma l’obbligo per chi supera i 50 addetti, con un’estensione prevista per le imprese con almeno 60 dipendenti nel 2026-2027 e una riduzione a 40 dal 2032.

Infatti, viene superata la disposizione che fino al 2025 erano obbligate al Fondo di Tesoreria solo le aziende che al 31 dicembre 2005 avevano 50 dipendenti ovvero quelle nuove costituite che nel primo anno di costituzione raggiungevano il limite di 50.

Quesito 5 – Detassazione 5%

Domanda

L’importo dell’incremento corrisposto deve essere detassato tutti i mesi? Per esempio, aumento di 50 euro erogato a gennaio e detassato a gennaio, nel cedolino di febbraio va detassato ancora? Si avranno quindi sempre due imponibili fiscali?  

Risposta

Sì, l’aumento retributivo (es. 50 euro) derivante da rinnovi contrattuali deve essere detassato al 5% ogni mese in cui viene corrisposto nel corso del 2026, non solo a gennaio.

L’imposta sostitutiva si applica su tali importi fino al limite di reddito previsto, comportando la presenza di due imponibili in busta paga: uno ordinario (per la tassazione IRPEF) e uno agevolato al 5%.

Quesito 6 – Detassazione specifica per i rinnovi CCNL e gli straordinari

Domanda

Per la detassazione dei rinnovi contrattuali e degli straordinari c’è sempre bisogno dell’accordo sindacale e della registrazione al Ministero oppure funziona come la vecchia detassazione?

Risposta

La Legge di Bilancio 2026 introduce una detassazione specifica per i rinnovi CCNL e gli straordinari. Non richiede accordi aziendali/sindacali né deposito ministeriale, applicandosi automaticamente al 5% (rinnovi) o 15% (straordinari) per redditi fino a 33.000euro nel 2026, legandosi direttamente alla firma del contratto collettivo.

Diverso il discorso per la detassazione dei premi di risultato all’1% dove l’accordo sindacale, da depositare è condizione necessaria per beneficiare della detassazione.

Quesito 7 – Agevolazioni per le lavoratrici stagionali in agricoltura

Domanda

Si chiede se per i lavoratori in agricoltura stagionali che lavorano con contratto a tempo determinato per l’assunzione delle donne si può applicare l’agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria 2026 commi 210-213 .

Risposta

La Legge di Bilancio 2026 rende stabile il lavoro occasionale in agricoltura (LOAGRI): per attività stagionali, applicabile anche a donne, purché siano rispettati i limiti di 45 giornate annue e i requisiti soggettivi del lavoratore (es. disoccupati, pensionati, studenti) che non deve aver avuto rapporti di lavoro agricolo nell’anno precedente.

Quanto alle agevolazioni commi 210-213 occorre attendere il Decreto Ministeriale che definirà tutti i particolari e le condizioni della misura. Al momento nella legge ci sono solo i contorni e le agevolazioni sono solo previste rinviando appunto al Decreto.

Quesito 8 – Detassazione premi di produttività: necessario l’accordo sindacale

Domanda

Per i premi produttività è necessario l’accordo con le sigle sindacali? Se l’azienda non ha RS interno può essere siglato con tutti i dipendenti?

Risposta

Si, è necessario l’accordo di produttività con le OO.SS. Non basta il regolamento interno. Se non vi sono sigle sindacali all’interno dell’azienda purtroppo o non si può detassare i premi o si devono ricercare sigle sindacali (maggiormente rappresentative) che rappresenteranno i lavoratori e sottoscriveranno gli accordi.

È evidente che occorre una valutazione con il datore di lavoro sull’opportunità o meno di far accedere in azienda le OO.SS. per le conseguenze che ciò comporta: sarà una risorsa o un appesantimento della gestione?

Quesito 9 – Compensi direttori artistici bande e cori

Domanda

Con l’entrata in vigore della parte fiscale del Codice del terzo settore è ancora applicabile nel 2026 l’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR per i compensi dei direttori artistici di bande a cori (dentro e fuori dal RUNTS)?

Risposta

Nel 2026, l’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR resta applicabile per i compensi dei direttori artistici di cori e bande iscritti al RUNTS (come Enti Terzo Settore), mantenendo la tassazione agevolata (esenzione entro euro 10.000).

Per le associazioni non iscritte al RUNTS, la norma potrebbe risultare di difficile applicazione o inapplicabile, in un contesto di completa commercializzazione delle attività.

Quesito 10 – Agevolazione Donne, Legge n. 92/2012 e agevolazione assunzione contratto di apprendistato per percettori di NASpI

Domanda

Sono sempre applicabili anche per il 2026 l’Agevolazione Donne Legge n. 92/2012 e l’agevolazione per i percettori di NASpI che prevede la possibilità di assunzione di soggetti over 30 con contratto di Apprendistato professionalizzante?

Risposta

Si, queste due agevolazioni sono operative, anzi fino alla definizione delle nuove sono certamente strade percorribili. Per le agevolazioni esistenti per il 2026 si rimanda alla scheda presentata in occasione del webinar che di seguito verrà illustrata.

Quesito 11 – Legge di Bilancio 2026: le novità per i buoni pasto

Domanda

Si chiede un chiarimento sui buoni pasto: in modo particolare si vorrebbe avere la conferma che dal 2026 il buono elettronico può essere concesso con il valore di 10 euro al giorno?

Risposta

Si, a partire dal periodo di paga gennaio 2026 il valore esente del buono pasto è stato elevato da 8 euro a 10 euro per ogni giorno di presenza. Infatti, la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), permette alle aziende di erogare buoni pasto digitali fino a 10 euro senza che l’importo concorra a formare reddito da lavoro dipendente.

L’aumento a 10 euro è valido solo per i buoni pasto elettronici.

Per quanto riguarda invece i buoni Cartacei la soglia di esenzione rimane ferma a 4 euro giornalieri. Le aziende possono ora erogare ticket di valore più alto (fino a 10 euro) senza tassazione, aumentando il potere d’acquisto, purché in formato elettronico. Questo vale per i lavoratori dipendenti a tempo pieno ma anche per i lavoratori part-time, sia per i lavoratori in presenza che in smart working.

La misura è pensata per recuperare il potere d’acquisto perso in questi ultimi anni. Al personale con un contratto a tempo parziale, con un’articolazione dell’orario di lavoro che non prevede la pausa per il pranzo, ove fruisca dei buoni pasto, viene concesso il buono secondo la previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, ossia l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nel limite giornaliero previsto (Risoluzione n. 118/E/2006 ).

Quesito 12 – Formazione obbligatoria neoassunti da completare prima dell’inizio dell’attività lavorativa

Domanda

Si chiede un chiarimento circa l’obbligo formativo prima dell’assunzione. In modo particolare si chiede come si possa procedere all’assunzione e contestualmente fornire la formazione prevista in materia di sicurezza.

Risposta

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), la formazione sulla sicurezza deve essere completata obbligatoriamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Non è più ammesso il periodo di 60 giorni, rendendo necessaria la formazione in materia di sicurezza non già precedentemente all’assunzione ma in effetti prima che il neoassunto svolga mansioni alle quali viene assegnato. In realtà anche in precedenza tale obbligo era operativo a prescindere dai 60 giorni ma era diventata una prassi tollerata.

Il Decreto Sicurezza non fa altro che rendere effettivo tale obbligo. Effettivamente tale adempimento complica non poco gli adempimenti ma lo spirito della norma è quello di tutelare i lavoratori, specie quelli di prima occupazione, i quali più degli altri sono esposti al rischio infortuni, soprattutto per le mansioni e nelle attività particolarmente pericolose.

Questo obbligo rende operativa la formazione che non basta più che sia programmata e non può più essere posticipata ma deve essere erogata e conclusa prima dell’inserimento operativo del lavoratore.

Si ricorda inoltre che le ore di formazione sono considerate ore di lavoro a tutti gli effetti e pertanto retribuite ed incluse nell’orario di lavoro. l’adempimento riguarda tutti i lavoratori, inclusi contratti a tempo determinato, indeterminato, apprendisti e tirocinanti.

Infine, la violazione e la mancata formazione preventiva comportano per il datore di lavoro sanzioni pesanti: multe da 2.500 a 10.000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno, e la possibile sospensione dell’attività.

Per questo è di fondamentale importanza documentare e archiviare i certificati di formazione prima che il lavoratore inizi la prestazione lavorativa.

Non è più ammessa alcuna deroga ed il lavoratore non può iniziare a lavorare se non ha già svolto la formazione prevista e secondo l’Accordo Stato-Regioni, i lavoratori devono frequentare:
– una Formazione Generale (4 ore) per tutti i settori
– ed una Formazione Specifica in base al rischio dell’attività: 4 ore per il Rischio Basso, 8 ore per il Rischio Medio e 12 ore per il Rischio Alto.

Quesito 13 – Novità per la patente a crediti

Domanda

Quali sono le novità introdotte dal decreto sicurezza per la patente a crediti?

Risposta

Le novità più rilevanti introdotte dal Decreto Sicurezza sono essenzialmente due: l’aumento della sanzione amministrativa a carico dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti già pari al 10% del valore dei lavori ed un minimo di 6.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi, è oggi pari al 10% del valore dei lavori, ma con un minimo di 12.000 euro ed il diverso regime della decurtazione dei crediti in seguito all’accertamento di violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026.

Prima della modifica era possibile che la decurtazione avvenisse solo dopo aver esperito tutti i tentativi di ricorrere avverso il verbale ricevuto sia per effetto del ricorso amministrativo che in sede giurisdizionale.

Dal 1° gennaio 2026 invece la decurtazione, in caso di accertamento di lavoro irregolare, avviene subito già con la notifica del verbale unico di accertamento. Sono casi effettivamente gravi ma che proprio per questo e soprattutto quando i lavoratori irregolari sono diversi, comportando subito la decurtazione, possono determinare anche la sospensione immediata della patente a crediti con le conseguenze che l’impresa non può più operare in cantiere neppure per terminare la commessa.

Ciò richiede, per questi motivi, una particolare attenzione e necessità di una adeguata informazione da rendere agli imprenditori.

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