CIRCOLARE MONOGRAFICA
Individuate dal MLPS le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 20 LUGLIO 2026
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026, n. 156 è stato pubblicato il Decreto MLPS 22 giugno 2026 , recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nello specifico, vengono individuate le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
Tali violazioni non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria e oblazione.
Premessa
Gli incentivi occupazionali prevedono il rispetto di disposizioni stringenti, declinate nelle norme stesse che disciplinano i medesimi sgravi contributivi ed in due disposizioni “trasversali” che si applicano a tutti gli incentivi:
- il rispetto di quanto declinato nell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- il rispetto di quanto previsto nell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
A decorrere dal 1° ottobre 2026, a mente dell’art. 14, D.L. n. 159/2025, ogni vacancy che “genera” sgravio contributivo deve essere pubblicata preventivamente nella piattaforma SIISL.
Solo gli incentivi occupazionali previsti nel D.L. n. 62/2026 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 112/2026 , prevedono un’ulteriore disposizione: il rispetto del TEC (trattamento economico complessivo).
Nel dettaglio, per il 2026 sono stati istituiti:
§ Art. 1 – Bonus Donne 2026 (l’INPS – con Circolare n. 57/2026 e Messaggio n. 1970/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line);
§ Art. 2 – Bonus Giovani 2026 (l’INPS – con Circolare n. 55/2026 e Messaggio n. 1966/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line);
§ Art. 3 – Bonus ZES 2026 (l’INPS – con Circolare n. 56/2026 e Messaggio n. 1968/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line).
§ Art. 4 – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (l’INPS – con Circolare 3 luglio 2026, n. 72 – ha fornito le prime istruzioni operative).
La legittima fruizione dei benefici in commento è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5 , D.L. n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
L’art. 7, comma 4bis , D.L. n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2026 ha precisato che il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro c.d. leader, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Nell’analisi che segue, un veloce dettaglio dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 prima di affrontare le novità introdotte dal Decreto MLPS 22 giugno 2026all’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
I principi dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015
L’art. 31 , rubricato “Principi generali di fruizione degli incentivi” recita al comma 1 “Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
La norma punta a tutelare:
– lavoratori licenziati per GMO, ex art. 15, Legge n. 264/1949;
– lavoratori oggetto di passaggio societario, ex art. 47, comma 6, Legge n. 428/1990;
– lavoratori assunti con contratto a termine, verso l’assunzione a tempo indeterminato, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015;
– lavoratori assunti con contratto a termine stagionale, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015.
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
A mente dell’art. 2359 del c.c., si considerano “società controllate” e “società collegate”:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; ai fini dell’applicazione dei punti nn. 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole (quando, cioè, nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati).
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
I commi 2 e 3 dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 recitano “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
Le disposizioni dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006
La Legge finanziaria 2007 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro di:
- DURC positivo,
- assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi,
- “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
I benefici normativi si identificano in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (quindi, agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).
I benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sotto contribuzione” che caratterizzano, con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge:
– interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc.),
– territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.),
– specifiche tipologie contrattuali (apprendistato).
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, ha introdotto il comma 1175-bis all’art. 1, Legge n. 296/2006, con il quale si riconosce il diritto alla fruizione degli incentivi occupazionali anche a chi ha regolarizzato:
- la posizione contributiva ed assicurativa;
- ogni violazione accertate in materia di lavoro e sicurezza;
- entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle precise indicazioni legislative (l’ottemperanza alle disposizioni ed il pagamento di quanto dovuto, non bloccano la fruizione dei benefici).
Inoltre, nel caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Le ultime novità del Decreto MLPS 22 giugno 2026
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026, n. 156 è stato pubblicato il Decreto MLPS 22 giugno 2026 , recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale provvedimento individua le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle afferenti alla tutela delle condizioni di lavoro nonché alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.
L’adozione del provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (come modificato dall’art. 29, D.L. n. 19/2024), il quale ha demandato al Ministero del Lavoro l’individuazione delle violazioni che, ove definitivamente accertate, precludono al datore di lavoro l’accesso alle agevolazioni normative e contributive previste dall’ordinamento.
Ai fini della perdita dei benefici, il Decreto MLPS 22 giugno 2026 ha precisato che le violazioni assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione adottate ai sensi dell’art. 18, Legge n. 698/1981.
Non costituiscono, viceversa, causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto:
- a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dagli artt. 20 e ss., D.Lgs. n. 758/1994, nonché dall’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004;
ovvero
- mediante oblazione, ex artt. 162 e 162-bis Codice penale.
Nell’Allegato A al Decreto Ministeriale, sono individua le disposizioni la cui violazione determina la perdita dei benefici normativi e contributivi, indicando, per ciascuna fattispecie, il corrispondente periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni, graduato in misura proporzionale alla gravità dell’illecito definitivamente accertato.
| Violazione | Norma | Periodo di non regolarità |
| Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro | Articolo 437 c.p. | 24 mesi |
| Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | Articolo 589, comma 2, c.p. | 24 mesi |
| Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | Articolo 603-bis c.p. | 24 mesi |
| Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | Articolo 590, comma 3, c.p. | 18 mesi |
| Violazioni di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1) Omessa valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR 2) Omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 3) Omessa valutazione dei rischi nelle aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende con fabbricazione o deposito di esplosivi, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e altre attività individuate dalla legge 4) Mancata adozione delle misure di emergenza, primo soccorso e gestione delle emergenze; omessa cooperazione prevista nei casi indicati dalla legge 5) Omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi 6) Omessa informazione ai lavoratori; omessa formazione e addestramento; omessa designazione degli addetti antincendio e primo soccorso; violazione degli obblighi informativi previsti 7) Omessa nomina del medico competente nei casi previsti; mancata fornitura dei DPI; mancata richiesta dell’osservanza delle norme ai lavoratori; omessa cooperazione e coordinamento negli appalti; mancata convocazione della riunione periodica; ulteriori obblighi previsti dalla lettera d) 8) Accesso e lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati senza le condizioni di sicurezza richieste 9) Mancato rispetto degli obblighi generali relativi ai luoghi di lavoro; lavori in locali sotterranei o semi-sotterranei fuori dai casi consentiti 10) Mancata comunicazione all’organo di vigilanza dei dati relativi ai luoghi di lavoro 11) Omessa valutazione dei rischi elettrici 12) Messa a disposizione di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza; violazione di obblighi su attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 2 13) Violazione di obblighi specifici relativi ad attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 3 14) Omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) 15) Violazione degli obblighi principali in materia di cantieri, lavori in quota, scavi, ponteggi, demolizioni e opere provvisionali indicati dall’art. 159, comma 2, lett. a) 16) Violazione degli ulteriori obblighi tecnici in materia di cantieri indicati dall’art. 159, comma 2, lett. b) 17) Violazione degli obblighi relativi alla segnaletica di salute e sicurezza 18) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e istruzioni sulla segnaletica 19) Violazione degli obblighi sulla movimentazione manuale dei carichi 20) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi 21) Violazione degli obblighi relativi ai videoterminali indicati dall’art. 178, comma 1, lett. a) 22) Violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e all’informazione/formazione per videoterminalisti 23) Violazione degli obblighi di valutazione dei rischi da agenti fisici 24) Violazione degli obblighi specifici di misurazione/programmazione relativi a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici 25) Omessa o carente valutazione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto 26) Mancata indicazione delle misure preventive e protettive nella valutazione del rischio chimico 27) Violazione degli obblighi sostanziali in materia di agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto indicati dall’art. 262, comma 2, lett. a) 28) Violazione degli obblighi di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione documentale indicati dall’art. 262, comma 2, lett. b) 29) Omessa valutazione del rischio biologico 30) Violazione degli obblighi principali in materia di agenti biologici 31) Violazione degli obblighi di comunicazione e gestione emergenze per agenti biologici | Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli: 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d) ; 68 comma 1 lett. a), b) ; 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b) ; 165 ; 170 ; 178 ; 219 ; 262 commi 1 e 2 lett. a), b) ; 282 commi 1 e 2 lett. a) ; del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 | 12 mesi |
| Violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo | Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 | 12 mesi |
| Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. | Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 | 8 mesi |
| Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico | Articolo 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002, convertito, alla Legge n. 73/2002 | 6 mesi |
| Patente a creditimancanza della patente o del documento equivalente o patente con punteggio inferiore a 15 crediti | Articolo 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 | 6 mesi |
| Riposo giornalieroNB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata | Articolo 7, D.Lgs. n. 66/2003 | 3 mesi |
| Riposo settimanaleNB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata | Articolo 9, D.Lgs. n. 66/2003 | 3 mesi |
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 1175
- D.L. 2 marzo 2024 n. 19, art. 29, comma 1, lett. a) (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56)
- D.M. 22 giugno 2026
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.