COMMENTO
DI DEVIS NUCIBELLA | 5 DICEMBRE 2025
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) a decorrere dal 1° e fino al 31 dicembre è sospeso l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di: avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), comunicazioni esito controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), comunicazioni degli esiti liquidazione sui redditi soggetti a tassazione separata e lettere di compliance (art. 1, comma 634 Legge n. 190/2014).
La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza.
Avvisi “bonari” dell’Agenzia delle Entrate
L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati. Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale.
| Tipologie di controllo delle dichiarazioni | ||
| Controllo | A quali dichiarazioni si applica | In cosa consiste |
| Automatico | A tutte le dichiarazioni presentate | Procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria |
| Formale | Alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio | Riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati |
Le comunicazioni al contribuente
A seguito dei controlli sopraesposti il contribuente viene informato e invitato, eventualmente, a fornire chiarimenti o a produrre documenti.
| Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico | Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti. Il controllo automatico consente di: correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. Le comunicazioni di irregolarità sono inviate: con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione; tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione. La comunicazione è resa disponibile all’intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione “Firma della dichiarazione”) è stata barrata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione “Impegno alla presentazione telematica”) la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”. |
| Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale | Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è effettuato in base a quanto prevede l’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Con questo controllo l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali). Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute. Il controllo formale consente di: escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto; escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate; determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). |
| Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata | La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia determina l’imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera). Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi. |
| Inviti alla compliance | Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente Fisco-contribuente, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2015 (art. 1, comma 634, Legge n. 190/2014) invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate con il fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni. Le comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti: tramite PEC, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata per i contribuenti per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; per posta ordinaria, per gli altri contribuenti. La comunicazione è, comunque, consultabile, da parte del contribuente, nel “Cassetto fiscale”. |
Sospensione dicembre
Come indicato in premessa, in base a quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024 dal 1° al 31 dicembre (oltre che dal 1° al 31 agosto) di ogni anno è sospeso l’invio (dunque, è vietato):
- degli avvisi bonari derivanti:
- dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54- bis, D.P.R. n. 633/1972);
- dal controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- delle comunicazioni relative alla liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata (comma 412, Legge n. 311/2004);
- delle “lettere di compliance” (commi 634–636, Legge n. 190/2014).
Casi di deroga
Il citato art. 10 prevede una deroga alla sospensione ove ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. La circolare n. 9/2024 ha individuato, in via esemplificativa, le fattispecie più rilevanti in cui si può configurare della “indifferibilità ed urgenza”, si tratta di:
- situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione. Sono tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudica il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;
- invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 634;
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 10.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.