1° Documento Riservato: Colonnine elettriche e corrispettivi: quali obblighi per gli albergatori?

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Nuovi adempimenti per le strutture ricettive che forniscono ai clienti il servizio delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici

DI SANDRA PENNACINI, MATTEO RIZZARDI | 23 LUGLIO 2026

A partire dal 3 giugno 2026 è operativo il servizio web per il censimento dei sistemi di ricarica, adempimento propedeutico ai nuovi obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi delle “colonnine elettriche”, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2026, ma con prima trasmissione effettiva entro il 6 agosto 2026. La nuova cornice normativa si rivolge in via principale agli operatori specializzati nella distribuzione di energia per il tramite di colonnine; tuttavia, le vigenti disposizioni possono interessare, seppur marginalmente, anche gli albergatori e le imprese ricettive in genere che forniscono direttamente il servizio alla clientela.

Premessa

Il quadro in materia di corrispettivi telematici per le stazioni di ricarica di veicoli elettrici è stato integralmente ridefinito attraverso una sequenza di interventi legislativi.

In via preliminare, il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto “Adempimenti”) ha esteso in modo esplicito l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica alle colonnine di ricarica.

Successivamente, il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha introdotto il comma 1-ter all’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, istituendo una disciplina normativa ad hoc per le operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni che non prevedono l’identificazione del cliente, operando in regime di “ricarica ad hoc” ai sensi del Reg. UE n. 1804/2023.

Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono state codificate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 570041 del 12 dicembre 2025.

Il dettato normativo ha stabilito che gli obblighi di rilevazione telematica, da effettuarsi mediante le nuove specifiche tecniche, si applicano a tuttele operazioni compiute a decorrere dal 1° gennaio 2026, con prima trasmissione effettiva, afferente ai corrispettivi del “periodo transitorio”, ovvero quelli che si riferiscono alle operazioni di ricarica effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026, da trasmettere entro il 6 agosto 2026.

A regime, la trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà avvenire a cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di materiale effettuazione delle operazioni.

Di seguito la disamina della normativa nel suo insieme, effettuata nell’ottica degli adempimenti cui, potenzialmente, possono essere chiamati gli operatori del settore Ho.Re.Ca.

La certificazione dei corrispettivi prima del nuovo regime telematico

Prima dell’entrata in vigore del nuovo regime telematico, il settore dell’e-mobility operava in assenza di procedure tecniche specifiche.

La rilevazione dei corrispettivi si articolava su due modelli operativi:

  1. per le transazioni con identificazione preventiva dell’utente (App, RFID, abbonamenti), la prestazione veniva certificata tramite emissione di fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), adempimento che assorbe l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi,
  2. mentre per le erogazioni ad hoc prive di identificazione, i gestori applicavano l’esonero dall’obbligo di certificazione immediata di cui al D.M. 10 maggio 1992. I flussi finanziari, tracciati integralmente tramite sistemi di pagamento elettronico al terminale, venivano aggregati e annotati nel registro dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, concorrendo alle liquidazioni IVA periodiche.

Con la Risposta ad Interpello n. 149 del 21 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato le colonnine pubbliche come “distributori automatici”, ipotizzando l’assoggettamento all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015.
Tale impostazione risultava tuttavia inapplicabile per incompatibilità tecnica. La risoluzione n. 116/E/2016, infatti, subordinava l’obbligotelematico per le vending machine alla presenza di una periferica hardware locale provvista di sigilli fiscali elettronici. Al contrario, le infrastrutture di ricarica operano con architettura cloud-native: il calcolo dell’energia erogata e la tariffazione sono demandati a software centralizzati remoti (CPO), escludendo la presenza di componenti hardware locali fiscalizzabili. Tale impedimento oggettivo ha determinato la disapplicazione pratica dell’adempimento, fino all’introduzione della nuova normativa dedicata ai “Server Energia”.

La nuova gestione telematica dei corrispettivi delle colonnine di ricarica

Per adempiere all’obbligo di rilevazione e trasmissione delineato dal comma 1-ter dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, i gestori sono tenuti ad avvalersi di soluzioni software, strutturate in moduli applicativi definiti “Server Energia”. Tali dispositivi virtuali, operanti in cloud, si collegano alle singole prese di ricarica per consolidare i dati afferenti alle transazioni.

Il Server Energia elabora un file strutturato in formato XML, che viene sigillato elettronicamente per garantire l’autenticità dell’origine e l’inalterabilità delle informazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria.

A livello procedurale, il Server Energia deve raggruppare i flussi per determinare l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, escludendole operazioni per le quali è già emessa regolare fattura.

Resta sempre ferma l’alternatività tra corrispettivo e l’emissione di fattura elettronica.

Per le stazioni di ricarica che operano in regime di “ricarica ad hoc” (senza identificazione del cliente), il Server deve memorizzare specifiche grandezze:

  • l’identificativo della presa come registrato nella Piattaforma Unica Nazionale (PUN),
  • la data e l’ora esatta di inizio e fine erogazione,
  • la quantità di energia erogata,
  • l’importo comprensivo di imposta e la relativa aliquota IVA,
  • i dati di pagamento e
  • gli eventuali addebiti supplementari per permanenza prolungata (penalty time).

Sotto il profilo operativo, tutti i soggetti obbligati, operando eventualmente tramite intermediari, devono accreditarsi come “Gestore energia” e censire i propri Server all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, associando gli apparati alla propria Partita IVA.

I gestori sono tenuti a conservare elettronicamente le informazioni memorizzate, nel rigoroso rispetto delle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 17 giugno 2014

In ottemperanza al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), le specifiche tecniche approvate escludono la trasmissione di informazioni idonee all’identificazione personale dei clienti finali.

Quanto al calendario delle scadenze, nell’attuazione del nuovo regime telematico sono stati previsti i necessari tempi tecnici di adeguamentodelle infrastrutture informatiche;

  • il canale telematico per la trasmissione dei flussi XML è stato reso operativo dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 23 giugno 2026;
  • la norma prevede un regime transitorio per le ricariche effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026: i corrispettivi maturati in questo arco temporale devono essere trasmessi entro 45 giorni dall’attivazione del canale, corrispondente al 6 agosto 2026;
  • superata tale fase transitoria, la trasmissione dei dati deve essere effettuata a regime entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sul fronte sanzionatorio, la mancata, incompleta o non veritiera memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997, integrate dal D.Lgs. n. 173/2024, ovverosia l’ordinario regime sanzionatorio previsto in materia di obblighi di trasmissione dei corrispettivi telematici.

L’impatto normativo per il settore ricettivo e le soluzioni operative

L’assetto procedurale delineato impatta direttamente sulle imprese operanti nel settore Ho.Re.Ca (alberghi, ristoranti e strutture ricettive) che, per offrire un servizio aggiuntivo alla clientela, installano colonnine di ricarica a pagamento.

In premessa occorre ricordare che l’obbligo formale ricade su coloro che erogano il servizio al consumatore finale incassandone il relativo corrispettivo.

Ne deriva che qualora un ristorante, un hotel o una struttura ricettiva gestisca direttamente l’infrastruttura ed incassi il pagamento dal cliente a titolo di prestazione autonomal’impresa viene attratta nella qualifica di “Gestore Energia”, dovendo ottemperare all’accreditamento, al censimento del server e all’invio telematico.

Si delinea così un aggravio amministrativo non da poco, per chi di mestiere fa il ristoratore o l’albergatore e si trova a dover implementare complessi protocolli informatici. Tuttavia, una soluzione ben più agevole è possibile.

Il principio direttivo per orientare i comportamenti contabili delle imprese ricettive risiede nella disciplina dell’alternatività della certificazione.

A diradare la fitta nebbia di questi adempimenti concorre la Risposta a Interpello n. 149/2019 e, in generale, il ben consolidato e già citato principio di alternatività corrispettivo/fattura.

Scrutinando il caso di una società erogatrice tramite sistemi di pagamento digitali e l’eventuale applicazione dell’esonero generale previsto dall’art. 22, comma 1, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni rese in locali aperti al pubblico, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la tradizionale modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale.

Ne consegue, sul piano giuridico, che l’obbligo di attivare il flusso telematico tramite Server Energia non sussiste qualora il contribuente certifichi il corrispettivo tramite l’emissione di una fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI).

L’obbligo di emissione della fattura ricorre, peraltro, a prescindere nelle ipotesi in cui la colonnina sia data in uso esclusivo a un singolo privato e non sia a disposizione del pubblico.

Le stesse specifiche tecniche approvate con il Provvedimento n. 570041/2025 circoscrivono l’ambito di intervento del Server Energia, precisando che il raggruppamento dei flussi giornalieri deve avvenire “a eccezione di quei corrispettivi per i quali è emessa fattura”.

Alla luce del delineato quadro, la norma fornisce agli operatori Ho.Re.Ca. una duplice via d’uscita per evitare ulteriori e gravosi adempimenti telematici, potendo restare legittimamente esclusi dagli adempimenti propri dei Server Energia:

  1. esternalizzazione del ciclo: l’approccio più semplice, e con ogni probabilità il più diffuso, per non essere attratti nella qualifica di “Gestore Energia” consiste nell’esternalizzare l’intero ciclo di fornitura dell’energia. Nel caso in cui l’infrastruttura di ricarica sia concessa in gestione a un operatore terzo, e il fruitore proceda al pagamento mediante gli applicativi digitali o i sistemi POS di quest’ultimo, la struttura alberghiera non realizza l’incasso diretto del servizio di ricarica. Di conseguenza, l’hotel è totalmente manlevato dai nuovi obblighi telematici (che ricadono, invece, in capo all’operatore che effettivamente fornisce il servizio di ricarica), limitando i propri adempimenti alla normale fatturazione B2Bnei confronti del partner tecnologico per gli eventuali canoni di occupazione dello spazio, rimborsi o provvigioni spettanti in base agli accordi contrattuali;
  2. emissione di fattura elettronica: qualora l’albergatore decida di mantenere la gestione diretta dell’incasso dei corrispettivi afferenti alle colonnine elettriche, in forza del principio di alternatività corrispettivo/fattura, al fine di neutralizzare l’obbligo di trasmissione telematica della specifica tipologia di corrispettivo sarà sufficiente includere il costo della ricarica all’interno della fattura elettronica emessa a saldo del soggiorno.

Si osservi, tuttavia, che laddove venga – come nel caso qui in esame – previsto un corrispettivo specifico e distinto da quello del soggiorno, tale prestazione deve essere assoggettata a IVA ad aliquota ordinaria.

Diverso è il caso in cui per l’utilizzo della colonnina non venga previsto un corrispettivo ad hoc (calcolato a ore, a consumo, o similari). In sintesi:

  • se la possibilità di effettuare la ricarica viene fornita “gratuitamente”, senza prevedere alcun corrispettivo specifico, allora verrà emesso corrispettivo per il solo soggiorno (con eventuali extra previsti dalla struttura) ad aliquota 10%;
  • se, invece, è previsto un corrispettivo specifico, questo dovrà essere certificato separatamente ad aliquota ordinaria.

In questa specifica ipotesi:

  • laddove l’operazione commerciale risulti interamente tracciata dal Sistema di Interscambio a seguito di emissione di fattura elettronica, viene meno il presupposto formale per l’utilizzo del Server Energia;
  • se la prestazione alberghiera viene invece certificata mediante “corrispettivi”, allora tali incassi seguiranno due distinti binari: la certificazione della prestazione alberghiera per il tramite dei corrispettivi elettronici “ordinari” (Registratore Telematico) e la certificazione della prestazione autonoma afferente alla ricarica alla colonnina, mediante la nuova e parallela trasmissione telematica “Server Energia”.

Conclusioni

In definitiva, si rileva il paradosso del legislatore tributario: si scrivono norme e si delineano provvedimenti per creare sovrastrutture informatiche iper-specializzate con l’intento di monitorare un nuovo business, salvo poi constatare che l’infrastruttura generale già pienamente a regime (la fattura elettronica) è perfettamente idonea a garantire la medesima tracciabilità, rendendo di fatto aggirabile la complessità imposta dalla norma.

Riferimenti normativi: 

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