1° Documento Riservato: Affrancamento delle riserve con perfezionamento in dichiarazione

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 31 LUGLIO 2025


Le novità per l’affrancamento, in via straordinaria, delle riserve in sospensione di imposta, di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024 sono state recepite nel quadro RQ dei modelli Redditi SC e SP. La sezione VI-B serve per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. Occorre prestare attenzione al rigo RQ29, in quanto il perfezionamento dell’affrancamento avviene, come indicato nell’art. 4 del Decreto attuativo (D.M. 27 giugno 2025), con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Riserve in sospensione: le regole per l’affrancamento

Il D.M. 27 giugno 2025, attuativo dell’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, fissa le modalità operative per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

La misura consente alle imprese di affrancare, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, i saldi attivi di rivalutazione e le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nei bilanci al 31 dicembre 2023 e residue al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L’obiettivo è il riallineamento tra valori civilistici e fiscali e la razionalizzazione dei regimi di sospensione delle riserve.

La misura si applica sia alle riserve in regime di sospensione “moderato” (tassabili solo in caso di distribuzione) sia a quelle in regime “radicale” (tassabili anche in casi diversi dalla distribuzione), e riguarda anche le riserve imputate a capitale sociale o fondo di dotazione.

La seguente tabella che segue riassume i tratti principali della nuova misura:

Soggetti interessatiImprese, società, stabili organizzazioni di non residenti
Tipologie di riserve affrancabilisaldi attivi di rivalutazione: iscritti in un’apposita riserva per effetto di specifiche disposizioni normative che hanno previsto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori (ad esempio: rivalutazioni monetarie, rivalutazioni con riconoscimento fiscale);fondi o altre riserve: iscritti nello stato patrimoniale, escluse quelle derivanti da deduzioni extracontabili di cui all’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR (pre-riforma 2007). Sono incluse riserve vincolate da operazioni di riallineamento, riserve da conferimenti, riserve e fondi iscritti ai sensi di specifiche leggi, fondi da condono fiscale.
Affrancamento parzialeLa norma non prevede alcun obbligo di procedere con l’affrancamento totale della riserva in sospensione iscritta a bilancio. Di conseguenza è possibile affrancare:una determinata riserva in sospensione d’imposta solo per una parte del suo importo;totalmente o parzialmente, ovvero tutte o solo alcune delle riserve in sospensione che residuano nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Imposta sostitutiva10% su imposte sui redditi e IRAP.
Modalità di versamentoQuattro rate annuali di pari importo, la prima entro il termine a saldo IRES/IRPEF 2024;codice tributo “1867” (risoluzione n. 35/E/2025).
Effetti dell’affrancamentoSulla società: la distribuzione delle riserve affrancate non concorre a formare il reddito imponibile della società;sui soci: per le società di capitali, la distribuzione delle riserve affrancate viene tassata come dividendo. Per le società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria, gli importi affrancati vengono imputati per trasparenza ai soci, con incremento del costo fiscale della partecipazione, senza ulteriore tassazione personale degli utili.

Perfezionamento dell’affrancamento

L’opzione per l’affrancamento:

  • si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024,
  • dell’ammontare delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento e della corrispondente imposta sostitutiva (art. 4, D.M. 27 giugno 2025).

Con riferimento alla decorrenza dell’affrancamento, il legislatore sposa l’orientamento sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente affrancamento ex art. 1, comma 473478 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Secondo quanto chiarito con la circolare n. 33/E/2005 infatti:

  • per il perfezionamento dell’operazione occorre un “duplice onere di versamento e di dichiarazione”,
  • con la possibilità, tuttavia, di far retroagire gli effetti dell’affrancamento fino all’inizio del periodo d’imposta.

In linea con quanto sopra, la relazione illustrativa al Decreto puntualizza che, in riferimento all’affrancamento ex art. 14 del D.Lgs. 192/2024 “è possibile, dunque, affrancare le riserve in sospensione d’imposta che figurano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, anche se sono state distribuite ai soci tra l’inizio dell’esercizio successivo e la presentazione della dichiarazione dei redditi, purché la delibera di distribuzione sia avvenuta successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024”.

Un soggetto “solare” che presenti la dichiarazione il 30 ottobre 2025, potrà quindi affrancare anche le riserve in sospensione d’imposta già distribuite tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 ottobre dello stesso anno.

La Fuego s.r.l. (contribuente “solare”) presenta nel bilancio 2023 una riserva in sospensione d’imposta di 50.000 euro, che residua nel bilancio 2024 per 40.000 euro.
Tale riserva, ancorché interamente distribuita ai soci il 30 luglio 2025:
• può essere affrancata,
• a condizione che la delibera di distribuzione abbia data successiva al 31 dicembre 2025.

Compilazione del Modello Redditi

Come anticipato, i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

A tal fine, nella sezione VII-B del quadro RQ, al rigo RQ29, va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta;
  • in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (10%) all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in 4 rate di pari importo;
  • in colonna 3, l’importo corrispondente della prima rata, con scadenza di versamento;
  • entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

Le specifiche tecniche ai modelli Redditi confermano l’impossibilità di procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, evidenziano un errore bloccante qualora non venga indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l’importo della prima rata pari a 1/4 del totale. Per questa via, l’Agenzia implicitamente afferma che non è possibile provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, o con un piano di frazionamento del debito d’imposta diverso da 4 rate.

Esempi pratici

La società Alfa s.r.l. intende affrancare riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, per un ammontare pari a 200.000 euro. In tal caso, il rigo RQ29 andrà compilato come di seguito:

L’importo da affrancare (ovvero sul quale andrà applicata l’imposta sostitutiva del 10%) è quello delle riserve in sospensione d’imposta come risultante in bilancio. Per quanto attiene specificatamente le riserve in sospensione d’imposta alimentate con i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva sull’affrancamento deve essere versata sull’importo della riserva, al netto dell’imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione o per il riallineamento (circolare n. 6/E/2022).

La società Beta s.r.l. ha iscritto nel patrimonio netto un saldo attivo in sospensione di imposta per 48.500 euro, già al netto della sostitutiva del 3% pagata sulla rivalutazione (1.500 euro).
Il saldo attivo della riserva in sospensione di imposta viene affrancato, con pagamento dell’imposta sostitutiva pari a 4.850 euro (10% * 48.500, ossia l’importo della riserva in sospensione d’imposta, al netto dell’imposta sostituiva del 3% pagata al momento della rivalutazione).

In caso di successiva distribuzione di una riserva monetaria affrancata con la sostitutiva del 10%, il costo fiscale dell’operazione a carico della società ammonterebbe, quindi, a 4.850 (imposta sostitutiva dovuta).

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