1° Documento Riservato: Anomalie ISA triennio 2021-2022-2023

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità di comunicazione delle anomalie presenti nel modello dei dati ISA relativi al periodo d’imposta 2023

DI MAURO LONGO | 29 AGOSTO 2025


Con Provvedimento datato 24 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le anomalie ISA nella compilazione degli ISA per il triennio 2021-2023. Sulla base di tali segnalazioni sarà possibile procedere alla regolarizzazione di eventuali errori e omissioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, riducendo in tal modo l’importo delle sanzioni dovute.

Modalità di comunicazione da parte Agenzia

Il punto n. 2 del Provvedimento n. 305720/2025, stabilisce che le comunicazioni di anomalie ISA saranno inviate nel “Cassetto fiscale” del contribuente. Gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. potranno accedervi consultando il “Cassetto fiscale” previa delega.

Le comunicazioni saranno trasmesse all’intermediario qualora il contribuente abbia effettuato tale scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, barrando l’apposta casella presente nel box “Firma della dichiarazione”, e che l’intermediario nella medesima dichiarazione abbia accettato di riceverle (barrando l’apposita casella presente nel box “impegno alla presentazione telematica”).

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS ovvero Entratel/Fisconline) sarà visualizzabile un avviso personalizzato. Inoltre, se il contribuente ha registrato il proprio indirizzo ed ha autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella specifica sezione dell’area riservata riceverà un messaggio con cui verrà data comunicazione che nel “Cassetto fiscale” è presente una comunicazione.

Ai sensi del punto n. 4 del Provvedimento in esame, eventuali errori ed omissioni commessi potranno essere regolarizzati secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Software utilizzabile

Il contribuente ovvero il suo intermediario, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software “Software di compilazione anomalie 2025” gratuito e messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale software consente di segnalare imprecisioni/errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia nonché di indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia.

Per rispondere alle comunicazioni in esame non è possibile utilizzare il canale CIVIS ovvero presentare memorie scritte all’ufficio territorialmente competente.

Tipologia di anomalie

Il punto n. 6 del Provvedimento ha approvato l’allegato 1, nel quale sono state individuate le anomalie. Qualora il contribuente risulti interessato da più anomalie verrà elaborata una comunicazione che contenga al massimo tre anomalie. La selezione è effettuata solo per i contribuenti che hanno svolto l’attività per tutte le annualità interessate:

1Imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:grave incoerenza nella gestione del magazzino nel 2023, che si verifica in presenza di durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima. Si riportano le soglie massime relative all’ISA EM02 (commercio al dettaglio di carne).F29 – mancata indicazione del cambio di regime contabile da “cassa” a competenza” (campo 1) o viceversa (campo 2):F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” (esclusi i beni “ad aggio”) relative al periodo 2023:superiori a € 10.000;superiori per almeno € 10.000 alle “F08 Esistenze iniziali” di beni o servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d’imposta 2023.differenza tra F09 ed F08 superiore alla differenza tra “C03 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “C02  Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”. Tale anomalia è elaborata solo per alcune tipologie di modelli ISA individuati nell’allegato 1, nota 2, del Provvedimento in esame, caratterizzate dalla presenza di aggi);incidenza percentuale superiore al 20% della differenza fra rimanenze finali ed iniziali del 2022 (F09 – F08) rispetto alla media degli acquisti del biennio 2021-2022.
2Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ISA e REDDITI 2024 – L’anomalia si verifica qualora lo scostamento tra i dati indicati nel modello Redditi 2024 e quelli riportati negli ISA siano di importo superiore a 2.000 euro. Come chiarito dalla nota 3 presente nell’allegato 1 al Provvedimento, l’anomalia non interessa gli ISA CG90U e CM80U.
3Soggetti esclusi dall’applicazione ISA per il triennio 2021-2023 perché hanno indicato come causa di esclusione “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” – (indicando il codice 4 – nei righi RF1-RG1-RE1 del modello redditi). Sono esclusi dalla segnalazione in soggetti:in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni in commento;che hanno indicato nei mod. Redditi 2021, 2022 e 2023 il codice attività 68.20.02 – che in passato si riferiva all’ affitto di aziende e nella ATECO 2025 è stato ridenominato “Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche proprie o in locazione (ISA DG40U).Trattasi di una fattispecie piuttosto diffusa, è quindi opportuno indicare il codice 4) solo in presenza di condizioni di natura soggettiva ed oggettiva.
4L’anomalia si riferisce alle imprese del settore servizi o commercio che hanno dichiarato (come principale o secondaria) un’attività appartenente:al settore CommercioServizi (esclusi ISA DG40U, DG50U, CG51U, CG66U, DG69U, DG75U;ai professionisti (esclusi ISA DK23U);che nel 2023 presentano l’indicazione di rimanenze finali ultrannuali compilando il rigo: “F07 – Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”.
5ISA DG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco che per il 2023 presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: codice attività 49.41.00 “Trasporto di merci su strada” e mancata indicazione delle seguenti informazioni:dei “Costi sostenuti per subvezione” (C29);del “Numero complessivo di veicoli isolati” (D01);del Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso” (D06);del “Numero complessivo di trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)” (D11);del “Valore dei beni strumentali” (F21, campo 1).
6Incongruenza relativa al 2023 per ISA “CG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi” nel caso in cui si stato indicato il codice attività 66.19.21 “Attività dei consulenti finanziari e abituali fuori sede” e sia stato compilano il Quadro H – Dati contabili (lavoro autonomo)”.L’anomalia è dovuta al fatto che, come chiarito da alcuni documenti di prassi, l’attività di promotore finanziario può essere esercitata solo nelle forme di attività d’impresa.
7Imprese che per il 2023 hanno compilato il mod. ISA DG61U – Intermediari del commercio epresentano contemporaneamente le seguenti condizioni:casella da C01 “Agente di commercio” C11 “Procacciatore d’affari” non compilate;casella di rigo C12 “Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario)” non compilata.
8L’incongruenza relativa ai soggetti che, per il 2023, hanno dichiarato nel frontespizio del mod. ISA la condizione di“Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale”, ma tale informazione non trova riscontro con la CU 2024.La nota 8 presente nell’allegato 1 precisa che tale selezione viene effettuata solo per gli ISA che utilizzano la condizione di “lavoratore dipendente” in regressione.
9L’incongruenza è relativa ai soggetti cheper il 2023 hanno dichiarato modello ISA la condizione di “Pensionato”, ma tale informazione non trova riscontro con quanto dichiarato nei mod. CU 2024 o 2025.Le note presenti nell’allegato 1 precisano che tale selezione viene effettuata solo per gli ISA che utilizzano la condizione di pensionato in regressione.
10Sono selezionati i professionisti per i quali nel 2023 viene evidenziata un’anomalia qualora nel Quadro H “Dati contabili” del mod. ISA, vengono indicati Compensi (rigo H02) e Volume d’affari (righi H23) importi inferiori per almeno 2.000 euro rispetto alle somme imponibili indicate per “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale” (nel campo 1, “Causale” pari ad “A”), della CU 2024.La nota 14 all’allegato 1 specifica per quali ISA dei professionisti sarà effettuata tale selezione.
11Sono selezionati i professionisti che per il 2023 hanno dichiarato nel Quadro C “Elementi specifici”, un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2024.
12Sono selezionate le imprese, escluse imprese individuali ed enti non commerciali, che per il 2023 hanno dichiarato nel Quadro F – Dati contabili del modello ISA campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” importi per un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepitiin qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nel 2023.La nota 19 presente nel Provvedimento precisa che l’ammontare dei canoni di locazione percepiti dal dante causa deve superare di almeno il 15% il valore indicato nel rigo F05.Sono esclusi i seguenti ISA: CG06U, DG39U, DG40U, DG6U.La nota 21 all’allegato 1 al Provvedimento specifica che, nel caso di stipula/cessazione del contratto in corso d’anno, si deve procedere al riproporzionamento del canone di locazione.
13La comunicazione si riferisce ai soggetti che indicano la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello redditi 2024 quadri RE, RF e RG, indicando la causa di esclusione “1 – Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”, avendo aperto la partita IVA in un anno antecedente.
14L’anomalia interessa i soggetti che hanno indicato nel triennio 2021-2022-2023 per due annualità la causa di esclusione il codice “1” Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.
15L’anomalia interessa i soggetti, che nel triennio 2021-2022-2003 hanno indicato la causa di esclusione ISA “2”, cessazione attività, per almeno due annualità nel mod. redditi (quadri RE, RF e RG).
16Sono selezionati i soggetti che hanno indicato nel modello redditi 2024 la causa di esclusione 3” – soggetti con ricavi/compensi superiori a 5.164.569 euro, ma hanno dichiarato un ammontare di ricavi/compensi inferiore a tale limite.
17, 18 e 19I soggetti che peril 2023 hanno indicato nel modello redditi 2024 una delle seguenti cause di esclusione:codice 8: Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito prevista dall’art. 80 D.Lgs. n. 117/2017;codice 9: Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario di cui all’art. 86, D.Lgs. n. 117/2017;codice 10: Imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112posto che tali cause di esclusione non sono ancora operanti (saranno operative a partire dal periodo successivo a quello di ottenimento della autorizzazione della Comm. UE).
20L’anomalia riguarda le imprese del settore edile che per il 2023 presentano una differenza superiore a € 10.000 tra l’ammontare dichiarato nel mod. IVA 2023 al rigo “VJ12 – Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)” – ed il valore dichiarato nei modelli ISA DG50U, DG69U e DG75U al rigo “F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi”.La selezione è effettuata limitatamente ai contribuenti che dichiarano al rigo “F01 – Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR” pari al “Volume d’affari” dichiarato al rigo VE50 del modello IVA 2024.
21Imprese con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio 2021-2023. L’indicatore verifica:la coerenza fra ammortamenti e relativo valore dei beni ammortizzabili;la mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali” (F21, campo 1).La selezione è effettuata limitatamente agli ISA che, per il 2023, utilizzano il “Valore dei beni strumentali” nelle funzioni di stima.
22Lavoratori autonomi con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio 2021-2023, presentando:un valore calcolabile dell’indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti”;la mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali in proprietà”.La selezione è effettuata limitatamente agli ISA che, per il 2022utilizzano il “Valore dei beni strumentali in proprietà” nelle funzioni di stima.
23Per le imprese del settore edile (ISA DG40U, DG69U, DK23U) evidenzia la presenza di un’incongruenza dovuta a fatto che il valore indicato nelle rimanenze finali relative ad opere/servizi di durata ultrannuale dichiarato nelI’ISA 2024 (relativo al 2023),è superiore a quanto indicato nelle Rimanenze finali relative ad opere/forniture/servizi di durata ultrannuale dichiarate per il periodo d’imposta 2022.
24Soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel cassetto fiscale, pur avendo a disposizione i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate nel proprio cassetto fiscale.

Riferimenti normativi: 

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.