COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 8 OTTOBRE 2025
In occasione dello Speciale Telefisco del 18 settembre 2025 organizzato dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema particolarmente controverso dell’applicazione del regime transitorio per le autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti. Le risposte completano il set di chiarimenti già forniti con la circolare n. 10/E/2025 e le Risposte ad interpello n. 192/E e 233/E del 2025.
Premessa
L’uso c.d. “promiscuo” (sia aziendale che professionale) degli automezzi aziendali da parte del dipendente origina in capo a quest’ultimo un “fringe benefit” (ossia una retribuzione in natura) tassabile.
A determinate condizioni, tale importo può essere valorizzato secondo gli importi “convenzionali” disciplinati dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR:
- con applicazione di una determinata percentuale,
- all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di km 15.000,
- calcolato in base ai costi chilometrici approvati annualmente dall’ACI riferiti a detta percorrenza,
- al netto di eventuali riaddebiti effettuati dal datore di lavoro al dipendente.
| Fringe benefit imponibile = % imponibilità x Costo Km ACI (su 15.000 Km) – importo trattenuto al dipendente (al lordo IVA) |
Le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile di cui sopra (Risposta ad interpello n. 233/E/2025).
Evoluzione normativa
La misura percentuale applicabile per il calcolo del fringe benefit è stata oggetto negli ultimi anni di diversi interventi normativi.
In particolare:
- fino a giugno 2020: la percentuale era fissa al 30%;
- la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019) ha poi introdotto un criterio proporzionale alle emissioni di anidride carbonica applicabile per le auto di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo al dipendente dal 1° luglio 2020.
| Emissioni di anidride carbonica | Tassazione fringe benefit | |
| 01/07/2020 – 31/12/2020 | 2021-2024 | |
| Fino a 60 g/Km | 25% | 25% |
| Da 61 g/Km a 160 g/Km | 30% | 30% |
| Da 161 g/Km a 190 g/Km | 40% | 50% |
| Superiore a 190 g/Km | 50% | 60% |
- la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024) ha quindi introdotto un criterio basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo applicabile per:
- le autovetture di nuova immatricolazione,
- concesse in uso promiscuo,
- con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
| Tipologia veicolo | % imponibilità fringe benefit |
| Generalità delle autovetture | 50% |
| Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
| Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% |
La disciplina transitoria
Al fine di evitare penalizzazioni per gli ordini di fine anno scorso e garantire una transizione “soft” alla nuova disciplina, che penalizza fortemente le autovetture a benzina e diesel (largamente più diffuse nelle flotte aziendali in circolazione), l’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025 ha previsto che la “vecchia” disciplina in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 continui ad operare nelle seguenti ipotesi:
| 1 | Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024 |
| 2 | Veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025 |
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare AdE n. 10/E/2025):
- con riferimento ai veicoli di cui al primo punto: il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica fino alla naturale scadenza dei predetti contratti;
- con riferimento ai veicoli di cui alla seconda ipotesi: affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Per applicare la nuova disciplina i veicoli devono rispettare congiuntamente i seguenti requisiti:
| 1 | Immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
| 2 | Concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale momento si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo (risoluzione n. 46/E/2020). |
| 3 | Assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
I chiarimenti di Telefisco 2025
Nell’ambito delle risposte fornite in occasione della speciale edizione Telefisco del 18 settembre 2025 l’Agenzia completa il set di chiarimenti precisando che possono usufruire del regime transitorio di tassazione del fringe benefit più favorevole rispetto alla nuova disciplina in vigore dal 2025:
- le auto già nella disponibilità dell’impresa alla fine del 2024,
- con contratto di assegnazione al dipendente stipulato per la prima volta nel 2025 e consegna entro giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
| Caso particolare | Chiarimento | Documento di prassi |
| Proroga contratto di leasing | Se il datore di lavoro interviene a prorogare il contratto di leasing in essere con il medesimo dipendente resta ferma l’applicazione del trattamento fiscale vigente alla stipula del contratto ordinario. | circolare n. 10/E/2025 |
| Fringe benefit al valore normale | Se la situazione concreta non rientra in alcuna delle fattispecie espressamente disciplinate (regime transitorio, o nuova disciplina) va fatto riferimento al criterio generale di quantificazione del fringe benefit (art. 51, comma 3, TUIR), ossia al valore normale dei beni/servizi da determinare secondo quanto previsto dall’art. 9 TUIR (tariffe di autonoleggio di leasing a lungo termine di veicoli analoghi) al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro. | Risposta ad interpello n. 192/E del 22 luglio 2025 |
| Riassegnazione veicolo | Se il datore riassegna il veicolo ad un altro dipendente si applica il regime fiscale vigente alla data di stipula dell’assegnazione al “nuovo” driver. | circolare n. 10/E/2025 |
| Optional aggiuntivi | Il pagamento degli optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non riduce il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Le somme versate devono quindi essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza impatto sulla tassazione del benefit. | Risposta AdE n. 233/2025 |
Dalla lettura coordinata della circolare n. 10/E/2025, degli interpelli nn. 192 e 233 e delle risposte a Telefisco 2025 emergono quindi 3 direttrici operative:
Tabella di sintesi delle casistiche operative
Si propone di seguito una tabella sintetica con le regole di calcolo del fringe benefit nel 2025 in relazione alle principali casistiche che il datore di lavoro si trova ad incontrare nella pratica:
| Date rilevanti | Determinazione del fringe benefit | |||
| Ordine | Immatricolazione | Concessione | Assegnazione | |
| 30/04/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | Disciplina convenzionale vigente al 30 giugno 2020 (30% indennità chilometrica ACI su 15.000 km) |
| 30/04/2020 | 29/06/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | Valore normale ex art. 9 TUIR (canoni medi di autonoleggio), rettificato tramite scorporo parte dell’utilizzo ai fini aziendali (da individuare in modo analitico) (risoluzione n. 46/2020) |
| 30/06/2020 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2020 (25-60% in base a emissioni CO2) fino a naturale scadenza del contratto (circolare n. 10/E/2025) |
| 30/10/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | |
| 30/10/2024 | 31/12/2024 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | |
| 10/12/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | |
| 10/10/2024 | 31/12/2024 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2020 (25-60% in base a emissioni CO2) fino a naturale scadenza del contratto (Telefisco 2025) |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2025 (10-50% in base a tipologia veicolo) (circolare n. 10/E/2025) |
| 27/12/2024 | 20/07/2025 | 27/12/2024 | 30/07/2025 | Valore normale ex art. 9 TUIR (canoni medi di autonoleggio), rettificato tramite scorporo parte dell’utilizzo ai fini aziendali (da individuare in modo analitico) (Risposta a interpello n. 192/2025) |
| 03/01/2025 | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2025 (10-50% in base a tipologia veicolo) (circolare n. 10/E/2025) |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 48;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 164;
- D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, conv. dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 settembre 2025, n. 233;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192;
- Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2025, n. 10/E;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E.
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