1° Documento Riservato: Auto aziendali e fringe benefit: nuovi chiarimenti dell’Agenzia

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 8 OTTOBRE 2025

In occasione dello Speciale Telefisco del 18 settembre 2025 organizzato dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema particolarmente controverso dell’applicazione del regime transitorio per le autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti. Le risposte completano il set di chiarimenti già forniti con la circolare n. 10/E/2025 e le Risposte ad interpello n. 192/E e 233/E del 2025.

Premessa

L’uso c.d. “promiscuo” (sia aziendale che professionale) degli automezzi aziendali da parte del dipendente origina in capo a quest’ultimo un “fringe benefit” (ossia una retribuzione in naturatassabile.

A determinate condizioni, tale importo può essere valorizzato secondo gli importi “convenzionali” disciplinati dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR:

  • con applicazione di una determinata percentuale,
  • all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di km 15.000,
  • calcolato in base ai costi chilometrici approvati annualmente dall’ACI riferiti a detta percorrenza,
  • al netto di eventuali riaddebiti effettuati dal datore di lavoro al dipendente.
Fringe benefit imponibile = % imponibilità x Costo Km ACI (su 15.000 Km) – importo trattenuto al dipendente (al lordo IVA)

Le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile di cui sopra (Risposta ad interpello n. 233/E/2025). 

Evoluzione normativa

La misura percentuale applicabile per il calcolo del fringe benefit è stata oggetto negli ultimi anni di diversi interventi normativi.

In particolare:

  • fino a giugno 2020: la percentuale era fissa al 30%;
  • la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019) ha poi introdotto un criterio proporzionale alle emissioni di anidride carbonica applicabile per le auto di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo al dipendente dal 1° luglio 2020.
Emissioni di anidride carbonicaTassazione fringe benefit
01/07/2020 – 31/12/20202021-2024
Fino a 60 g/Km25%25%
Da 61 g/Km a 160 g/Km30%30%
Da 161 g/Km a 190 g/Km40%50%
Superiore a 190 g/Km50%60%
  • la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024) ha quindi introdotto un criterio basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo applicabile per:
    • le autovetture di nuova immatricolazione,
    • concesse in uso promiscuo,
    • con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Tipologia veicolo% imponibilità fringe benefit
Generalità delle autovetture50%
Veicoli elettrici ibridi plug-in20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica10%

La disciplina transitoria

Al fine di evitare penalizzazioni per gli ordini di fine anno scorso e garantire una transizione “soft” alla nuova disciplina, che penalizza fortemente le autovetture a benzina e diesel (largamente più diffuse nelle flotte aziendali in circolazione), l’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025 ha previsto che la “vecchia” disciplina in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 continui ad operare nelle seguenti ipotesi:

1Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024
2Veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare AdE n. 10/E/2025):

  • con riferimento ai veicoli di cui al primo punto: il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica fino alla naturale scadenza dei predetti contratti;
  • con riferimento ai veicoli di cui alla seconda ipotesi: affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Per applicare la nuova disciplina i veicoli devono rispettare congiuntamente i seguenti requisiti:

1Immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2Concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale momento si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo (risoluzione n. 46/E/2020). 
3Assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

I chiarimenti di Telefisco 2025

Nell’ambito delle risposte fornite in occasione della speciale edizione Telefisco del 18 settembre 2025 l’Agenzia completa il set di chiarimenti precisando che possono usufruire del regime transitorio di tassazione del fringe benefit più favorevole rispetto alla nuova disciplina in vigore dal 2025:

  • le auto già nella disponibilità dell’impresa alla fine del 2024,
  • con contratto di assegnazione al dipendente stipulato per la prima volta nel 2025 e consegna entro giugno 2025.

Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Caso particolareChiarimentoDocumento di prassi
Proroga contratto di leasingSe il datore di lavoro interviene a prorogare il contratto di leasing in essere con il medesimo dipendente resta ferma l’applicazione del trattamento fiscale vigente alla stipula del contratto ordinario.circolare n. 10/E/2025  
Fringe benefit al valore normaleSe la situazione concreta non rientra in alcuna delle fattispecie espressamente disciplinate (regime transitorio, o nuova disciplina) va fatto riferimento al criterio generale di quantificazione del fringe benefit (art. 51, comma 3, TUIR), ossia al valore normale dei beni/servizi da determinare secondo quanto previsto dall’art. 9 TUIR (tariffe di autonoleggio di leasing a lungo termine di veicoli analoghi) al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro.Risposta ad interpello n. 192/E del 22 luglio 2025  
Riassegnazione veicoloSe il datore riassegna il veicolo ad un altro dipendente si applica il regime fiscale vigente alla data di stipula dell’assegnazione al “nuovo” driver.circolare n. 10/E/2025  
Optional aggiuntiviIl pagamento degli optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non riduce il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Le somme versate devono quindi essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza impatto sulla tassazione del benefit.Risposta AdE n. 233/2025  

Dalla lettura coordinata della circolare n. 10/E/2025, degli interpelli nn. 192 e 233 e delle risposte a Telefisco 2025 emergono quindi 3 direttrici operative:

Tabella di sintesi delle casistiche operative

Si propone di seguito una tabella sintetica con le regole di calcolo del fringe benefit nel 2025 in relazione alle principali casistiche che il datore di lavoro si trova ad incontrare nella pratica:

Date rilevantiDeterminazione 
del fringe benefit
OrdineImmatricolazioneConcessioneAssegnazione
30/04/202029/06/202029/06/202029/06/2020Disciplina convenzionale vigente al 30 giugno 2020 (30% indennità chilometrica ACI su 15.000 km)
30/04/202029/06/202020/07/202020/07/2020Valore normale ex art. 9 TUIR (canoni medi di autonoleggio), rettificato tramite scorporo parte dell’utilizzo ai fini aziendali (da individuare in modo analitico) (risoluzione n. 46/2020
30/06/202002/07/202002/07/202002/07/2020Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2020 (25-60% in base a emissioni CO2) fino a naturale scadenza del contratto (circolare n. 10/E/2025)
30/10/202431/12/202431/12/202431/12/2024
30/10/202431/12/202415/01/202515/01/2025
10/12/202430/06/202530/06/202530/06/2025
10/10/202431/12/202410/06/202510/06/2025Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2020 (25-60% in base a emissioni CO2) fino a naturale scadenza del contratto (Telefisco 2025)
10/12/202410/12/202415/07/202515/07/2025Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2025 (10-50% in base a tipologia veicolo) (circolare n. 10/E/2025)
27/12/202420/07/202527/12/202430/07/2025Valore normale ex art. 9 TUIR (canoni medi di autonoleggio), rettificato tramite scorporo parte dell’utilizzo ai fini aziendali (da individuare in modo analitico) (Risposta a interpello n. 192/2025
03/01/202520/01/202530/01/202530/01/2025Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2025 (10-50% in base a tipologia veicolo) (circolare n. 10/E/2025)

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