CIRCOLARE MONOGRAFICA
Obbligo versamento premi autoliquidazione entro febbraio 2026
DI ALESSANDRO PRATESI | 6 FEBBRAIO 2026
L’INAIL illustra le modalità di calcolo e gli adempimenti relativi alle scadenze di febbraio. Di seguito la sintesi operativa.
Aspetti generali
Entro il 16 febbraio 2026 il datore di lavoro che si avvale di dipendenti è tenuto a versare il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; tale versamento avviene mediante autoliquidazione.
Con l’autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, l’INAL incassa altresì anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
L’adempimento in questione, pertanto, permette di calcolare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali. Tale adempimento non riguarda i cosiddetti “premi speciali unitari” (soggetti o settori specifici, quali alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).
Sintesi operativa
La procedura, da espletare entro il 16 febbraio 2026, prevede i seguenti passaggi:
- calcolo del premio anticipato per l’anno 2026 (rata) e del conguaglio per l’anno 2025 (regolazione), tenuto conto delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
- determinazione del premio da autoliquidare quale sommatoria algebrica della rata e della regolazione, decurtate le riduzioni contributive eventualmente previste;
- versamento del premio mediante:
- modello di pagamento unificato-F24;
- modello di pagamento F24 EP (Enti pubblici) in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984.
Se il datore di lavoro ritiene di dover corrispondere, nel 2026, retribuzioni inferiori rispetto a quelle relative al 2025 (esemplificando, per riduzione o cessazione dell’attività), è tenuto a:
- comunicare, entro il 16 febbraio 2026, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”;
- indicare, in tale comunicazione, le minori retribuzioni che si prevede di corrispondere.
Tale importo rappresenta la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno 2026 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno 2025, salvo i controlli che l’INAIL potrà esperire in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
Entro il 28 febbraio 2026 (29 febbraio, se l’anno fosse bisestile), ai sensi del D.M. 9 febbraio 2015, deve essere presentata:
- la dichiarazione delle retribuzioni telematica, includendovi l’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate, ai sensi delle Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999);
- la domanda di riduzione del premio artigiani (Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.
Utilizzo dei servizi telematici
I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici:
- “Alpi online”, che calcola anche il premio dovuto,
- “Invio telematico dichiarazione salari”.
Modalità di pagamento del premio di autoliquidazione
Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:
- in unica soluzione;
- in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei Titoli di Stato.
Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, se per l’autoliquidazione corrente non intendono più beneficiare del pagamento in 4 rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.
Scadenza dei versamenti rateali:
1a rata, 16 febbraio 2026;
2a rata, 16. maggio 2026;
3a rata, 16 agosto 2026 (spostata al 20 agosto ex art. 3-quater, D.L. n. 16/2012, convertito Legge n. 44/2012);
4a rata, 16 novembre 2026.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75%, da utilizzare ai sensi dell’art. 44, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione. Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al 1° giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
| Rate | Data scadenza | Data utile pagamento | Coefficiente interessi |
| 1a | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 0 |
| 2a | 16.05.2026 | 18.05.2026 | 0,00670548 |
| 3a | 16.08.2026 | 20.08.2026 | 0.01363699 |
| 4a | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 0,02056849 |
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Adempimenti dell’INAIL
Allo scopo di consentire ai datori di lavoro titolari di PAT il pagamento del premio in autoliquidazione, l’INAIL, entro il 31 dicembre 2025:
- invia la comunicazione del tasso di premio che sarà applicato per il 2026 su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”);
- rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).
Ogni anno l’INAIL pubblica la guida all’autoliquidazione, dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi. Sono inoltre indicati i criteri di arrotondamento e le modalità di compilazione del modello F24.
Compensazione
Qualora sia registrata un saldo finale di autoliquidazione a credito, esso può essere utilizzato in compensazione di altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.
Non è possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi:
- per pagare un premio INAIL;
- per effettuare compensazioni tra contributi associativi.
Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, mediante la compilazione del modello F24.
Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.
Servizi telematici per l’autoliquidazione
In www.inail.it “Servizi online” gli utenti in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi.
Servizi correlati alle PAT per aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari:
- AL.P.I. online;
- invio telematico dichiarazione salari;
- riduzione presunto;
- visualizza basi di calcolo;
- richiesta basi di calcolo;
- fascicolo aziende “Comunicazioni basi di calcolo”;
- visualizza comunicazione tasso applicabile servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari;
- visualizzazione elementi calcolo;
- riduzione presunto;
- invio delle retribuzioni e calcolo del premio;
- richiesta certificato assicurazione equipaggio.
AL.P.I. online è Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in 4 rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani per le PAT riferite ad un determinato codice ditta.
Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto.
Se è stato indicato di voler pagare il premio in 4 rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della 2a, 3a e 4a rata.
L’utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18;
- D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv., con mod., dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3-quater;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 9 febbraio 2015;
- INAIL 8 gennaio 2026, Guida all’autoliquidazione 2025-2026;
- INAIL, Nota 22 dicembre 2025, n. 11245;
- INAIL, Nota 10 dicembre 2025, n. 10899;
- INAIL, Nota 10 dicembre 2025, n. 10896.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise