COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 22 GENNAIO 2026
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, dimezza l’importo dei debiti scaduti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre il quale scatta il blocco alle compensazioni orizzontali ex art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006. La soglia limite passa da 100.000 a 50.000 euro. Sono confermate le altre disposizioni già in essere compresi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2024.
Il blocco compensazioni in F24 in presenza di carichi scaduti
Dal 1° luglio 2024, la facoltà di compensazione orizzontale in F24 di crediti per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) deve tenere conto del nuovo alert introdotto dalla Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, e successivamente rivisto dal D.L. n. 39/2024.
Si veda l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 39/2024 che ha riscritto l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.
Il blocco alle compensazioni in parola scatta in presenza di ruoli scaduti, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ecc., oltre 100.000 euro.
Il nuovo divieto si affianca, senza sostituirlo con quello già operativo da tempo, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Si vedano i chiarimenti di prassi: circolare n. 4/E e n. 13/E/2011.
| Divieto di compensazioni in F24 in presenza di debiti scaduti oltre 100.000 euro | |
| Verifica della soglia limite di 100.000 euro | Iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli riferiti ad atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti. La compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Dunque si deve trattare di ruoli/carichi scaduti ossia per i quali è spirato il termine di pagamento (60 gg. + 30 gg. per gli accertamenti esecutivi per i quali non è più prevista la formazione del ruolo). |
| Partite a debito rilevanti | Imposta; sanzioni ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sono esclusi intessi di mora e gli oneri connessi alla riscossione. È ragionevole pensare che l’esclusione valga anche rispetto al costo connesso ad eventuali procedure esecutive. L’esclusione di dette partite a debito non vale per il blocco ex art. 31 del D.L. n. 78/2010 ossia per la verifica del limite di carichi scaduti oltre 1.500 euro. |
| Pagamento del debito | Pagamento, anche parziale, dei carichi scaduti. Anche mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte “pure” (IVA, IRPEF, IRAP, IRES – quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Compensazione che avviene nell’F24 accise, codice tributo RUOL. Non sono utilizzabili crediti di natura agevolativa, ad esempio da quadro RU. |
| Crediti che non soggiacciono al blocco | Crediti relativi: ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. |
| Controlli F24 | Ai meri fini della verifica delle condizioni di cui alla nuova norma, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006: commi 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto. |
Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo alle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.
Blocco compensazioni in F24. Il divieto scatta con carichi scaduti oltre 50.000 euro
In base a quanto detto fin qui, il blocco alle compensazioni in parola opera in presenza di ruoli scaduti, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ecc., per oltre 100.000 euro.
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, dimezza l’importo dei debiti scaduti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre il quale scatta il blocco alle compensazioni orizzontali ex art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006: la soglia limite passa da 100.000 a 50.000 euro.
Per le finalità di raccordo con i Testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2025, nel quale è stato trasposto il contenuto dell’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006 (vedi Dossier Legge di Bilancio 2026).
Si ricorda che come da previsioni dell’art. 4 del D.L. n. 200/2025, c.d. Decreto “Milleproroghe”, è rinviata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l’entrata dei Testi unici compreso quello sopra citato in materia “di versamenti e di riscossione” (D.Lgs. n. 33/2025).
Nel complesso, si amplia e di molto la portata della norma con evidenti effetti penalizzanti nel pagamento delle imposte.
La Relazione illustrativa della Manovra precisa che “la presente disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione”.
Sono confermate le altre disposizioni già in essere compresi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2024.
| Chiarimenti Agenzia delle Entrate – Blocco alle compensazioni in F24 | |
| Debiti scaduti che concorrono alla soglia di 50.000 euro | Imposte dirette (IRPEF, IRES); IVA; imposta di registro e le altre imposte indirette; somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della Legge n. 311/2004 (c.d. Legge Finanziaria 2005), emessi prima del 30 aprile 2025, e da quelli di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, emessi a partire da tale data; le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione); ecc. |
| Tipologia di ruolo rilevante | Ruoli ordinari e straordinari, iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio. |
| Crediti per i quali è inibita la compensazione | Crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’imposta di registro; ecc.); credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo; credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”); crediti relativi a bonus edilizi; altri crediti di natura agevolativa. |
Nel citato documento di prassi, in linea con quanto già chiarito rispetto al divieto di compensazione ex art. 31 del D.L. n. 78/2010 (vedi circolare AdE 15 febbraio 2011, n. 4/E), l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:
“l’anzidetto limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010”.
La compensazione rimane comunque preclusa per il pagamento di cartelle relative ad atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti (o anche non spettanti, post riforma fiscale), commi da 421 a 423, della Legge Finanziaria 2005 e art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione (circolare AdE 28 giugno 2024, n. 16/E).
Le indicazioni fin qui analizzate dovranno dunque essere rapportate alla nuova soglia di 50.000 euro prevista nella Legge di Bilancio 2026.
Non concorrono alla soglia limite in parola i carichi per i quali il contribuente abbia fatto ricorso ad uno dei seguenti “istituti”.
| Sospensione legale della riscossione (Legge n. 228/2012). |
| Contestazione carico in sede giurisdizionale o amministrativa. |
| Piano di rateazione ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973 o altre rateazioni con l’Agenzia delle Entrate. |
| Pagamento del debito prima della scadenza. |
| Pagamento parziale anche con codice tributo RUOL per portare il debito sotto soglia di 50.000 euro. |
| Eventuali definizioni agevolate compresa la Rottamazione-quinquies. |
Tenendo conto del nuovo limite di 50.000 euro, la verifica circa il divieto di compensazione dovrà essere effettuata, dal 1° gennaio 2026, sulla base dell’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione dell’F24. Tenendo però conto, laddove non venisse superata la suddetta soglia, dell’ulteriore blocco del già citato ex art. 31 del D.L. n. 78/2020, il quale però non inficia l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di natura agevolativa (vedi ad esempio il credito d’imposta per la ZES Unica).
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, comma 116;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv., con mod., dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod. dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 31;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
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