CIRCOLARE MONOGRAFICA
Fissata alle ore 07:00 del 18 novembre 2025 l’apertura dei termini per le istanze relative al contributo elettrodomestici
DI SANDRA PENNACINI | 17 NOVEMBRE 2025
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 12 novembre 2025, è stato definito l’ultimo tassello utile all’avvio del “Contributo grandi elettrodomestici 2025”. Portate a termine le fasi di accreditamento, cui sono stati chiamati produttori ed esercenti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infine fissato la data ufficiale per l’apertura della piattaforma dedicata ai cittadini, tramite la quale potrà essere richiesto, a partire dal 18 novembre 2025, il voucher per l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica.
Premessa
L’iter normativo del “bonus elettrodomestici”, istituito dalla Legge di Bilancio 2025 e finanziato con un fondo da 50 milioni di euro, si è rivelato particolarmente articolato. Il percorso è stato avviato con il Decreto Interministeriale del 3 settembre 2025, che ha definito l’impianto generaledella misura.
Successivamente, il Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025 ha avviato le prime due fasi operative: quella dedicata ai produttori degli elettrodomestici rientranti nella misura (apertura del canale dal 23 ottobre 2025 per l’adesione ed il caricamento dei modelli nell’Elenco informatico ufficiale), e quella dedicata ai rivenditori (sia negozi fisici che on line), con avvio delle registrazioni a partire dal 27 ottobre 2025, subordinate al possesso di specifici codici ATECO (tra i quali 47.54.00, 47.12.10, 47.12.20) e alla dimostrazione dell’iscrizione al portale RAEE.
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 12 novembre 2025, finalmente il cerchio si chiude e si entra nell’operatività, consentendo agli utenti finali di presentare la richiesta per ottenere il beneficio.
Il contributo: in cosa consiste e a chi spetta
Il contributo è riconosciuto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare(inteso come famiglia anagrafica). Il bonus copre il 30% del costo di acquisto, con un importo massimo che varia in base alla situazione economica:
- 100 euro per la generalità dei richiedenti.
- 200 euro per i nuclei familiari con ISEE 2025 inferiore a 25.000 euro annui.
Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di natura fiscale (come il bonus mobili), riferite ai medesimi costi ammissibili.
Condizione essenziale per accedere allo sconto è la contestuale consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia, ma di classe energetica inferiore, il cui corretto smaltimento ai fini del riciclo (RAEE) sarà a cura del venditore stesso.
La richiesta del voucher
L’avvio per la presentazione delle istanze da parte degli utenti finali è fissato dalle ore 07:00 del 18 novembre 2025.
La procedura è gestita interamente digitalmente; per l’accesso alle funzionalità è necessario autenticarsi esclusivamente con SPID o CIE.
L’utente potrà presentare domanda tramite due canali:
- l’applicazione App IO;
- l’interfaccia web dedicata, disponibile all’indirizzo ufficiale (https://bonuselettrodomestici.it/utente).
All’atto della richiesta, l’utente dovrà rendere, sotto forma di autodichiarazione, tre specifiche attestazioni:
- di voler sostituire un bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore;
- di impegnarsi a consegnare l’elettrodomestico obsoleto al venditore per lo smaltimento;
- di essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore a 25.000 euro, per la richiesta del solo bonus da 200 euro.
Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma avvierà i controlli automatici interfacciandosi con le banche dati pubbliche (INPS per l’ISEE e ANPRper la composizione del nucleo familiare).
Le risorse stanziate per gli utenti finali (pari a 48,1 milioni di euro) sono limitate e verranno assegnate secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze. Si configura, di fatto, un meccanismo a “click-day”, con potenziale rischio di un rapido esaurimento dei fondi disponibili (nella speranza che, come già accaduto troppe volte in passato, un eccesso di richieste non comporti anche il crash del sistema).
Gli elenchi ufficiali, sia dei prodotti agevolabili (caricati dai produttori) sia dei venditori aderenti (sia fisici che online), sono consultabili pubblicamente sul portale ufficiale dell’iniziativa. Si precisa che tali elenchi sono dinamici e in continuo aggiornamento.
La durata del voucher
In caso di esito positivo della verifica, la piattaforma rilascerà un voucher digitale.
Tale voucher avrà una validità temporale limitata a 15 giorni solari. Se il voucher non viene utilizzato entro tale termine, sarà automaticamente annullato e le somme rimesse a disposizione del fondo.
L’utente la cui richiesta è scaduta potrà presentare una nuova istanza, che verrà però trattata secondo il nuovo ordine cronologico di arrivo, posizionandosi “in coda”, perdendo quindi la priorità acquisita.
Al momento dell’acquisto in negozio fisico, salvo che l’utente non esibisca il voucher tramite l’App IO, il venditore ha l’obbligo di verificare la corrispondenza del codice fiscale associato al voucher richiedendo l’esibizione della tessera sanitaria dell’utente.
I diversi “passaggi” che il venditore deve effettuare ai fini dell’accettazione del voucher sono descritti nel “Manuale per il venditore” disponibile sulla piattaforma dedicata.
Il caso del voucher scaduto è diverso da quello in cui il contribuente che ha effettuato l’acquisto con utilizzo del voucher recede poi dall’acquisto stesso (reso). In questo caso, infatti, il venditore deve procedere ad annullare l’operazione sulla piattaforma caricando nota di credito. Tale operazione annulla definitivamente il voucher e comporta per l’utente finale la perdita definitiva del beneficio.
I passaggi successivi: il rimborso al venditore
Con la richiesta del voucher da parte del contribuente e la sua “spendita” presso uno degli esercizi aderenti all’iniziativa il ciclo del “bonus elettrodomestici” è quasi concluso. Occorre infatti ricordare che, a seguito dell’accettazione del voucher al momento della vendita, l’esercente “sconta” l’importo dall’ammontare che deve essere pagato dall’acquirente e, contestualmente, matura il diritto a un rimborso di importo pari al valore del voucher utilizzato.
La liquidazione di tale credito non è automatica. Per ottenere il pagamento, il venditore deve accedere alla propria area riservata sulla piattaforma dedicata e avviare una richiesta formale per ogni transazione. Il tutto avente quale premessa il fatto che la vendita non può essere documentata da documento commerciale: è indispensabile l’emissione della fattura.
Come specificato nelle Linee Guida (Allegato 1 al D.Dirett. 22 ottobre 2025), questa richiesta si compone di due passaggi obbligatori:
- il caricamento della fattura di vendita (in formato .xml o .pdf). Il documento deve essere riferito esclusivamente all’elettrodomestico e deve riportare il prezzo originario, lo sconto (ovvero il voucher) e la dichiarazione di impegno allo smaltimento dell’usato (Decreto Interministeriale 3 settembre 2025);
- la dichiarazione resa dall’esercente, sotto la propria responsabilità, di aver ritirato l’elettrodomestico obsoleto e di averlo avviato al corretto smaltimento RAEE (Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025).
Per gli acquisti effettuati online, la richiesta di rimborso potrà essere inoltrata solo decorsi 14 giorni dalla consegna del bene, per rispettare i termini del diritto di recesso
Solo a seguito di questa istanza, Invitalia S.p.A. avvierà i controlli formali e di merito sulla documentazione caricata. Se i controlli saranno superati, Invitalia provvederà alla liquidazione degli importi maturati aggregati mensilmente, effettuando il pagamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello della richiesta.
Conclusioni
Sebbene la finalità della misura – incentivare il rinnovamento degli elettrodomestici in un’ottica di efficienza energetica e sostenibilità ambientale – sia indubbiamente condivisibile, occorre rilevare la significativa complessità dell’impianto nel suo insieme. Nel concreto, sono stati necessari tre Decreti attuativi, e l’affidamento della gestione a due soggetti distinti, Invitalia e PagoPA, nonché l’implementazione di piattaforme informatiche dedicate; il tutto al solo fine di riconoscere un contributo destinato ai cittadini, peraltro di importo relativamente contenuto.
È doveroso rilevare che a pochissimi giorni dall’apertura del canale delle richieste, un aspetto più che rilevante, ovvero le modalità di rimborso del voucher all’esercente, restano ancora incomplete. Infatti, se il quadro è già stato delineato, come sopra richiamato, è un fatto che il manuale tecnico ufficiale per i venditori pubblicato sul portale PagoPA, alla sezione “Inviare le richieste di rimborso”, riporta ancora il seguente e poco rassicurante avviso: “Il contenuto sarà presto disponibile”.
Riferimenti normativi:
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 12 novembre 2025;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 22 ottobre 2025, Allegato 1;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 3 settembre 2025.
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