CIRCOLARE MONOGRAFICA
La nuova qualificazione del CUP quale entrata tributaria comporta l’applicazione della disciplina tributaria generale, dello Statuto del contribuente e degli istituti tipici del procedimento tributario
DI ANDREA AMANTEA | 9 GIUGNO 2026
In considerazione della sentenza della Corte di Cassazione, sentenza 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, con la quale è stata affermata la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale, il MEF, Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 ha fornito indicazioni ai comuni in merito alla pubblicazione delle relative deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali a decorrere dall’anno 2026. Lato contribuenti, la sentenza porta una serie di vantaggi quali ad esempio la piena applicazione dello “Statuto del contribuente” nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
Il CUP ha natura tributaria. La sentenza della Corte di Cassazione
Il Canone Unico Patrimoniale è stato introdotto con l’art. 1, comma 816 ss., della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020.
Il riferimento è al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane).
Tale canone sostituisce:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
| Il Canone Unico Patrimoniale | |
| Cosa | Canone Unico Patrimoniale |
| Effetto sostitutivo | È comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da disposizioni normative primarie, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ed è disciplinato dai regolamenti degli enti locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. |
| Presupposto del canone | Il presupposto del canone è: l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. |
| Soggetti passivi | Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. |
| Tariffa | La tariffa standard può essere annua o, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, giornaliera. |
Sempre la Legge di Bilancio 2020, comma 837 ss, ha introdotto un ulteriore canone, più “settoriale”, per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI).
Detto ciò, si discuteva sulla natura patrimoniale ovvero tributaria del canone unico qui in esame: con ordinanza del 7 aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (di seguito anche CGT1) di Vicenza ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’ art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della seguente questione di diritto: “se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all’ art. 1 , commi 816–847, Legge n. 160/2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto concreto della pretesa”.
Con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – nel risolvere la questione del riparto di giurisdizione, nell’ambito del suddetto rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., rispetto al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – hanno affrontato il tema della natura giuridica del canone in oggetto, stabilendo il principio di diritto secondo il quale lo stesso “ha, in ogni caso, natura tributaria”, affermando, conseguentemente, la giurisdizione del giudice tributario anziché di quello ordinario.
La denominazione di un’entrata non può ritenersi sufficiente ad inquadrarla o escluderla dalla giurisdizione del giudice tributario: l’art. 2D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 3-bis, Legge n. 248/2005, infatti dispone che “sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Il nomen iuris, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 124/2025), non costituisce un elemento decisivo ai fini della sua qualificazione come entrata patrimoniale, né della sua conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
In considerazione della suddetta sentenza il MEF, Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 ha fornito indicazioni in merito alla pubblicazione delle relative deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali a decorrere dall’anno 2026.
Ciò tenuto conto che finora, il Dipartimento delle Finanze – anche sulla base di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza (si vedano, tra le altre, le sentenze: TAR Lazio, 21 marzo 2022, n. 3248; Tribunale di Macerata, 3 novembre 2023, n. 902; TAR Lombardia, Brescia, 10 luglio 2023, n. 576 e Tribunale di Padova, 1° agosto 2024, n. 1381) – ha ritenuto che il canone costituisse un’entrata patrimoniale, con la conseguenza che le relative deliberazioni non rientrassero nel novero degli atti soggetti alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.
Il CUP quale tributo. Indicazioni del MEF sugli obblighi di pubblicità
L’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie da parte degli enti locali in materia di tributi di propria competenza, secondo quanto previsto, dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la generalità dei tributi locali tra i quali ora rientra anche il C.U.P., deve avvenire entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Tale termine, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per l’anno di imposta 2026, è stato differito al 28 febbraio 2026, con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2025.
In ordine, poi, alle norme che regolano l’attività di pubblicazione sul citato sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e dei regolamenti adottate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, attribuita dalla legge a questa Amministrazione, occorre far riferimento alla disciplina di carattere generale che prevede l’obbligo di invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dei suddetti atti, ai fini della loro pubblicazione.
In particolare, detto invio deve avvenire, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
- esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale,
- ai fini della successiva pubblicazione, a cura del MEF, sul predetto sito internet.
Con riferimento ai termini di trasmissione, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del citato D.L. n. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno.
| Iter approvazione e trasmissione tariffe e regolamenti tributi comunali | |
| Al 31 dicembre dell’anno N – art. 1, comma 169 Legge n. 296/2006 | Deliberazione tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza comunale. |
| 14 ottobre n+1 | Invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze |
| 28 ottobre n+1 | Pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze. |
La pubblicazione entro la data del 28 ottobre costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l’anno di riferimento.
Per i tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, ad eccezione dell’imposta RC auto, la pubblicazione sul predetto sito internet dipartimentale non ha efficacia costitutiva, ma svolge una finalità informativa.
Tanto premesso, il MEF precisa che, dalla qualificazione del canone unico come entrata tributaria deriva che, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie, affinché acquisiscano efficacia, devono essere pubblicate sul predetto sito internet dipartimentale, secondo le modalità e i termini sopra indicati.
In conclusione, considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, il MEF ritiene che per l’anno d’imposta 2026:
- è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
- i comuni hanno l’obbligo di trasmettere, con le modalità sopra indicate, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026;
- in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti.
Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.
Il CUP quale tributo. I risvolti per i contribuenti
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12225/2025 (pubblicata il 1° maggio 2026), nel qualificare il Canone Unico Patrimoniale quale entrata tributaria, determina rilevanti effetti pratici non solo per gli enti impositori ma anche per i contribuenti.
La nuova qualificazione comporta infatti l’applicazione della disciplina tributaria generale, dello Statuto del contribuente e degli istituti tipici del procedimento tributario, con impatti significativi in materia di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso e tutela del contribuente.
| Ambito | Conseguenza operativa | Effetti pratici |
| Natura del CUP | Il CUP è qualificato come tributo. | Si applicano le norme tributarie sostanziali e processuali, con giurisdizione del giudice tributario. |
| Statuto del contribuente | Applicazione della Legge n. 212/2000. | Il contribuente beneficia delle garanzie proprie del procedimento tributario. |
| Contraddittorio preventivo | Obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 6-bis dello Statuto. | Prima dell’accertamento relativo a occupazioni abusive o dichiarazioni infedeli deve essere inviato lo schema di atto. |
| Motivazione degli atti | Necessità di indicare anche i mezzi di prova. | Gli avvisi devono contenere motivazione rafforzata e puntuale. |
| Divieto di bis in idem | Applicazione dell’art. 9-bisdello Statuto. | Non possono essere duplicate contestazioni o sanzioni sul medesimo fatto. |
| Termini di accertamento | Applicazione del termine decadenziale quinquennale. | Gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. |
| Accertamento esecutivo | Resta applicabile l’accertamento esecutivo. | Il termine di pagamento coincide con quello previsto per il ricorso tributario. |
| Riscossione in pendenza di giudizio | Applicazione della riscossione frazionata. | In caso di ricorso, le sanzioni sono riscosse secondo le regole tributarie. |
| Autotutela tributaria | Possibilità di autotutelasecondo le norme tributarie. | L’ente può annullare o correggere gli atti illegittimi. |
| Accertamento con adesione | Applicabile se previsto dal regolamento comunale. | Possibile definizione concordata della pretesa tributaria. |
| Conciliazione giudiziale | Applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso. | Riduzione del contenzioso avanti alla Corte di Giustizia tributaria. |
| Interpello | Possibilità di presentare interpello. | Il contribuente può ottenere chiarimenti preventivi sulla disciplina del CUP. |
| Interessi | Applicazione dei tassi previsti dai regolamenti comunali entro i limiti di legge. | Restano validi i criteri già compatibili con la disciplina tributaria. |
| Sanzioni | Le sanzioni assumono natura tributaria. | Si applicano le regole generali del sistema sanzionatorio tributario. |
| Irrogazione delle sanzioni | Le sanzioni sono irrogate con l’avviso di accertamento. | Superate le incertezze derivanti dalla disciplina delle sanzioni amministrative ordinarie. |
| Definizione agevolata-irrogazione contestuale o immediata | Possibile riduzione delle sanzioni in caso di adesione. | Riduzione ad un terzo del minimo in caso di omessa o infedele dichiarazione (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997) intesa quale richiesta del rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione. |
| Ravvedimento operoso | Applicazione del ravvedimento tributario (non frazionato). | Il contribuente può sanare spontaneamente le violazioni con riduzione delle sanzioni. |
| Pagamento del canone | Restano ferme le scadenzepreviste dalla Legge n. 160/2019. | Confermate le modalità di pagamento già utilizzate, incluse quelle tramite pagoPA. |
In merito alle sanzioni applicabili per omessi o carenti versamenti del CUP, ex art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, ossia alle sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra il 100% e il 200% del canone o dell’indennità per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie abusive, è necessario fare un’osservazione.
L’art. 1, comma 821, lett. h), della Legge n. 160/2019, prevede una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%.
Rispetto a tale sanzioni l’IFEL, in contrasto con il MEF (TELEFISCO del 28 gennaio 2021), ha ritenuto tuttavia che il comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento.
Ciò in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50 della Legge n. 449/1997, che autorizza l’intervento regolamentare sia per le entrate tributarie che per quelle di diversa natura.
“La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive”.
Si veda l’aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico” pubblicato in data 25 febbraio 2021.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816 ss.;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026;
- Ministro dell’Interno, D.M. 24 dicembre 2025;
- Cass. civ., sent. 1 maggio 2026, n. 12225.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.