1° Documento Riservato: Carburanti: credito d’imposta esteso a passeggeri e NCC

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI ANDREA AMANTEA | 8 LUGLIO 2026

Ultime novità sulle agevolazioni nel settore dell’autotrasporto e per le imprese agricole dopo la conversione in legge del Decreto “Carburanti”

In fase di conversione in legge del D.L. n. 63/2026, c.d. Decreto “Carburanti”, Legge di conversione n. 113/2026, il legislatore ha esteso il credito d’imposta carburanti, ex art. 3 del D.L. n. 33/2026, alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V e VI. È altresì confermata l’estensione dell’agevolazione alla maggiore spesa sostenuta nel mese di giugno.

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti

L’art. 3 del D.L. n. 33/2026, in considerazione dell’aumento dei prezzi dei carburanti che ha caratterizzato gli ultimi mesi, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto delle merci per la maggiore spesa connessa all’acquisto di gasolio per autotrazione.

Beneficiari sono le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell’autotrasporto di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1995.

Si fa riferimento alle imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante e, quindi, che impiegano il gasolio sui veicoli (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il credito d’imposta viene riconosciuto nello specifico ai soggetti di cui alla citata lett. a), dunque:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.

Secondo la formulazione dell’art. 3 a tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026.

Per effetto delle modifiche di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 89/2026 (ora abrogato), trasfuse poi nel D.L. n. 63/2026 (art. 1-ter, comma 1postconversione in legge:

  • il credito d’imposta sarà riconosciuto anche per la maggiore spese sostenuta nel mese di giugno 2026;
  • sempre rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno,
  • mentre il limite massimo di risorse a disposizione della misura è innalzato da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno 2026.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione trasporto merci 
CosaCredito d’imposta acquisto di gasolio utilizzato come carburante per trasporto merci.
Misura dell’agevolazioneIl beneficio è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Rilevazione prezzi carburanteAl fine di tenere conto dell’andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l’aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.
Documentazione richiestaFatture d’acquisto.
Utilizzo del credito d’impostaIl credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2026, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, di cui:all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, edi cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Rilevanza redditualeIl bonus non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR).
CumuloÈ cumulabile con al­tre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cu­mulo, tenuto conto anche della non concor­renza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Limiti UELe disposizioni dell’art. 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d’imposta è demandata ad apposito Decreto interministeriale, alla data di stesura del presente approfondimento non ancora approvato.

Decreto “Carburanti-ter”: estensione del credito d’imposta all’autotrasporto passeggeri con autobus

L’art. 1-novies del D.L. n. 63/2026 qui in esame, post conversione in legge, Legge n. 113/2026, estende l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta carburanti:

  • alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone ed
  • alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V e VI.

Nello specifico, il credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa per l’acquisto di gasolio utilizzato come carburante sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno è riconosciuto anche alle imprese con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia: imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1995.

Si fa riferimento alle imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante e, quindi, che impiegano il gasolio sui veicoli (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, per lo svolgimento di attività di trasporto di persone.

Tale attività può essere svolta dai seguenti soggetti:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale (D.Lgs. n. 422/1997);
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (D.Lgs. n. 285/2005);
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (D.Lgs. n. 422/1997);
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento CE n. 1703/2009 avente ad oggetto l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus).

Il credito d’imposta, come accennato, inoltre sarà riconosciuto altresì alle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui alla Legge n. 218/2003, in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L’art. 2 della Legge n. 218/2003 definisce le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese professionali – in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori – che effettuano servizi di trasporto non di linea di persone a favore di terzi committenti o gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno legittima disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.

Al riguardo si ricorda che, in favore di tale settore, l’art. 1, comma 817, della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che il Fondo per gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale dei passeggeri possa essere utilizzato, nel limite di 300 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi delle imprese di noleggio autobus con conducente, previa stipula di convenzioni con Regioni e Comuni che possono imporre anche obblighi di servizio.

Successivamente, il D.L. n. 4/2022 (art. 24, commi 610) è intervenuto con un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 destinato a compensare le imprese che effettuano, tra gli altri, anche i servizi effettuati dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente.

Indicazioni contenute nel Dossier ufficiale del Senato sulla conversione in legge del D.L. n. 63/2026.

Il credito d’imposta per il settore agricolo

Si segnala che lo stesso Decreto n. 63/2006, considerata l’abrogazione del D.L. n. 89/2026, ha recepito altresì il contenuto di cui all’art. 2, comma 2, di tale ultimo provvedimento che era a sua volta intervenuto sul credito d’imposta carburante per le imprese agricole ex art. 8-ter del D.L. n. 38/2026 (credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole).

In sostanza, con l’art. 1-ter, comma 2 è confermata l’estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d’imposta ex art. 8-ter del D.L. n. 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole sarà riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (marzo, aprile e maggio 2026),
  • comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.

Anche tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, alle imprese agricole è confermato, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30% della spesa effettuata, per l’acquisto dei suddetti fertilizzanti:

  • nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026,
  • comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto di IVA.

Si veda l’art. 1-ter commi da 3 a 6 del D.L. n. 63/2026.

Per entrambi i crediti d’imposta dovranno essere emanati specifici decreti attuativi per definire le modalità di concessione del credito d’imposta.

Decreto attuativo che invece è stato adottato per le imprese della pesca destinatarie del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio previsto dall’art. 4 del D.L. n. 33/2026: agevolazione che non ha subito modifiche né con il D.L. n. 89/2026 né con il D.L. n. 63/2026.

Le disposizioni attuative sono state appunto emanate con il D.M. 22 maggio 2026 del Ministero dell’Agricoltura (MASAF). Con la circolare 17 giugno 2026, il Ministero ha, infine, individuato i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio fiscale.

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