1° Documento Riservato: Casi pratici: i compensi del lavoratore sportivo forfetario

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI SANDRA PENNACINI | 17 OTTOBRE 2025

Professionisti che operano in regime forfetario e percepiscono anche compensi per attività sportiva dilettantistica: delineate dall’AdE le modalità di calcolo del reddito e di verifica dei requisiti di permanenza nel regime agevolato

La riforma dello sport ha introdotto un nuovo quadro normativo per i lavoratori del settore dilettantistico, con significative implicazioni fiscali e previdenziali. Per i professionisti che operano in regime forfetario e, contemporaneamente, percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla compatibilità tra i due regimi, delineando le modalità di calcolo del reddito e di verifica dei requisiti di permanenza nel regime agevolato. Di seguito la disamina degli aspetti fiscali e previdenziali e casi concreti di compilazione del quadro LM e RR del modello Redditi.

Premessa

A seguito della riforma introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la disciplina fiscale dei compensi sportivi dilettantistici ha subito una profonda trasformazione. È stata, infatti, soppressa la precedente qualificazione di tali emolumenti nella categoria dei “redditi diversi”, come previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. La nuova normativa inquadra i redditi derivanti da lavoro sportivo, a seconda della natura del rapporto, tra quelli di lavoro dipendente, assimilato, o di lavoro autonomo.

Per i lavoratori sportivi autonomi che esercitano l’attività in modo abituale, i compensi rientrano ora a pieno titolo tra i redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53, comma 1, del TUIR). Questa modifica ha sollevato dubbi interpretativi circa la coesistenza del nuovo regime sportivo con quello forfetario (Legge n. 190/2014), in particolare riguardo all’applicazione della specifica franchigia fiscale.

Il lavoratore sportivo: inquadramento e definizione

Per comprendere appieno il perimetro di applicazione della normativa, occorre richiamare la definizione di “lavoratore sportivo” fornita dall’art. 25del D.Lgs. n. 36/2021. È considerato tale “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara” e ogni altro tesserato che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Il rapporto di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomoanche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Trattamento fiscale dei compensi sportivi nel regime forfetario

Il fulcro della nuova disciplina fiscale per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo è contenuto nell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.

La disposizione introduce una franchigia fiscale di 15.000 euro annui. I compensi percepiti fino a tale importo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa esenzione si applica anche ai contribuenti in regime forfetario (consulenza giuridica Risposta n. 14 del 30 settembre 2025).

Il meccanismo operativo prevede che il coefficiente di redditività, proprio del regime forfetario, non si applichi all’intera somma dei compensi sportivi, ma solo alla parte che eccede la franchigia di 15.000 euro. In pratica, ai fini del calcolo del reddito imponibile, i compensi da lavoro sportivo da considerare sono dati dal totale percepito, al netto della quota esente.

Se da un lato la franchigia di 15.000 euro riduce la base imponibile, dall’altro non ha alcun effetto sulla verifica del limite dei ricavi o compensi per la permanenza nel regime forfetario, fissato a 85.000 euro. Ai fini di tale verifica, occorre considerare l’ammontare lordo dei compensi percepiti, inclusa quindi la quota esente di 15.000 euro.

Un contribuente che percepisce 70.000 euro dalla propria attività professionale e 20.000 euro da lavoro sportivo, pur avendo un imponibile fiscale ridotto dalla franchigia, avrà un volume di compensi totali di 90.000 euro, superando così il limite e determinando la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.

Trattamento previdenziale: la Gestione Separata INPS

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo titolari di partita IVA sono obbligati all’iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021.

Anche in ambito previdenziale è prevista una franchigia, ma di importo diverso da quella fiscale. L’art. 35, comma 8-bis, del Decreto stabilisce che i contributi pensionistici sono dovuti solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro annui.

Ci si deve quindi confrontare con una doppia franchigia: 15.000 euro ai fini fiscali e 5.000 euro ai fini previdenziali.

Le aliquote contributive INPS applicabili variano in base alla situazione del contribuente:

  • aliquota del 24%: per i soggetti titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
  • aliquota del 25%: per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria. A questa si aggiungono le aliquote per le prestazioni accessorie (malattia, maternità, ISCRO).

Fino al 31 dicembre 2027, è in vigore una specifica agevolazione. L’art. 35, comma 8-ter, infatti, prevede che la contribuzione pensionistica (IVS, calcolata con l’aliquota del 24% o 25%) si applichi sul 50% dell’imponibile contributivo (ovvero i compensi eccedenti i 5.000 euro). Le aliquote accessorie, invece, si applicano sull’imponibile previdenziale pieno (100%).

Analisi di un caso pratico, esempi di compilazione LM e RR

A titolo esemplificativo, si analizza il caso di un programmatore software, lavoratore autonomo in regime forfetario, iscritto alla Gestione Separata INPS. Oltre alla sua attività caratteristica, svolge anche attività sportiva dilettantistica come istruttore.

Il primo adempimento per il contribuente è la comunicazione di un nuovo Codice ATECO per l’attività sportiva, che si aggiunge a quello già in uso per l’attività professionale. Il codice corretto per l’attività di istruttore sportivo è 85.51.09: Formazione sportiva e ricreativa n.c.a., cui corrisponde, nella vecchia classificazione ATECO 2022 (ancora rilevante ai fini dei coefficienti di redditività, il codice 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi.

Esempio 1

  • Compensi da attività di programmazione (ATECO 2022: 62.01.00): 70.000 euro (Coefficiente di redditività 67%);
  • compensi da lavoro sportivo dilettantistico (ATECO 2022 85.51.00): 10.000 euro (Coefficiente di redditività 78%);
  • il contribuente è iscritto, per quanto riguarda l’attività di programmazione, all’INPS Gestione Separata in qualità di professionista. Si tratta, quindi, di contribuente già provvisto di una forma di previdenza obbligatoria.

1) Verifica sulle condizioni di mantenimento del regime forfetario nell’anno successivo

Per verificare la permanenza nel regime, si sommano i compensi lordi percepiti:

  • 70.000 euro (attività professionale) + 10.000 euro (attività sportiva) = 80.000 euro.

L’importo totale non supera il limite di 85.000 euro. Di conseguenza, il contribuente potrà permanere nel regime forfetario anche per l’anno successivo.

2) Calcolo del reddito imponibile e compilazione del Quadro LM

Poiché le attività hanno ATECO, coefficienti di redditività e trattamenti fiscali diversi, il calcolo del reddito imponibile va effettuato separatamente per ciascuna di esse.

  • Reddito imponibile attività professionale: 70.000 euro * 67% = 46.900 euro.
  • Reddito imponibile attività sportiva: i compensi di 10.000 euro sono interamente assorbiti dalla franchigia fiscale di 15.000 euro. La base imponibile è 0 euro. Il reddito imponibile è 0 euro. Nel quadro LM, pertanto, i compensi afferenti all’attività sportiva non vengono indicati.
  • Reddito imponibile totale: = 46.900 euro.

3) Calcolo dei contributi INPS e compilazione del Quadro RR 

  • Sezione II: verrà compilata secondo le regole ordinarie per i professionisti, sulla base del reddito imponibile derivante dalla sola attività di programmazione, pari a 46.900 euro
  • Sezione III: dedicata ai redditi da lavoro sportivo.
    • Colonna 1 (Compensi totali): 10.000 euro.
    • Colonna 2 (Franchigia previdenziale): 5.000 euro.
    • Colonna 3 (Imponibile previdenziale): 10.000 – 5.000 = 5.000 euro.
    • Colonna 4 (Base di calcolo IVS ridotta al 50%): 5.000 * 50% = 2.500 euro.
    • Colonna 7 (Codice aliquota): si indica il codice “F” (aliquota 24%) in quanto soggetto già iscritto ad altra previdenza obbligatoria
    • Colonna 8 (Contributo dovuto): 2.500 euro * 24% = 600 euro.

Esempio 2

Si analizza il medesimo caso cui sopra, ma con un diverso ammontare di compensi sportivi.

  • Compensi da attività di programmazione (ATECO 2022 62.01.00): 70.000 euro (Coefficiente 67%);
  • compensi da lavoro sportivo dilettantistico (ATECO 2022 85.51.00): 20.000 euro (Coefficiente 78%).

1) Verifica sulle condizioni di mantenimento del regime forfetario nell’anno successivo

Si sommano i compensi lordi:

  • 70.000 euro (attività professionale) + 20.000 euro (attività sportiva) = 90.000 euro.

L’importo supera il limite di 85.000 euro, determinando la fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno successivo.

2) Calcolo del reddito imponibile e compilazione del Quadro LM

  • Reddito imponibile attività professionale: 70.000 euro * 67% = 46.900 euro.
  • Reddito imponibile attività sportiva: i compensi di 20.000 euro superano la franchigia fiscale. La base imponibile è pari a 20.000 – 15.000 = 5.000 euro. Il reddito imponibile è 5.000 * 78% = 3.900 euro.
  • Reddito imponibile totale: 46.900 + 3.900 = 50.800 euro.

3) Calcolo dei contributi INPS e compilazione del Quadro RR 

  • Sezione II: verrà compilata secondo le regole ordinarie sulla base del reddito imponibile derivante dalla sola attività di programmazione, pari a 46.900 euro.
  • Sezione III: dedicata ai redditi da lavoro sportivo.
    • Colonna 1 (Compensi totali): 20.000 euro.
    • Colonna 2 (Franchigia previdenziale): 5.000 euro.
    • Colonna 3 (Imponibile previdenziale): 20.000 – 5.000 = 15.000 euro.
    • Colonna 4 (Base di calcolo IVS ridotta al 50%): 15.000 * 50% = 7.500 euro.
    • Colonna 7 (Codice aliquota): si indica il codice “F” (aliquota 24%).
    • Colonna 8 (Contributo dovuto): 7.500 euro * 24% = 1.800 euro.

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