CIRCOLARE MONOGRAFICA
Importanti chiarimenti e precisazioni introdotti dalle recenti novità normative e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17201/2025
di Matteo Rizzardi | 1 Agosto 2025
La cessione d’azienda rappresenta un’operazione complessa, cruciale per la continuità dell’impresa, che implica il trasferimento di un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tale operazione può riguardare l’intera azienda, più aziende o un singolo ramo di essa. La sua disciplina è articolata su più livelli, coinvolgendo aspetti civilistici, fiscali e interpretazioni giurisprudenziali.
Inquadramento civilistico della cessione d’azienda
La normativa civilistica, principalmente contenuta nel Codice civile, definisce i principi fondamentali che regolano il trasferimento dell’azienda e dei suoi elementi costitutivi:
- definizione e finalità: la cessione è un’operazione unitaria generalmente finalizzata a consentire a un terzo la continuazione dell’impresa;
- la ditta (artt. 2563 e 2565 c.c.):
- l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta, la quale deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore;
- la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda;
- nel trasferimento per atto tra vivi, la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante. In assenza di tale consenso, la ditta può essere adoperata solo dall’alienante, cui compete tutelare il diritto all’uso;
- la ditta può essere trasferita solo con l’azienda utilizzata per l’attività d’impresa cui si riferisce o con un suo ramo che costituisca un’unità organica. In tal caso, la società acquirente acquisisce una ditta derivata;
- in caso di successione per causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria;
- divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.):
- l’alienante dell’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta;
- un patto che estenda i limiti previsti è valido, a condizione che non impedisca ogni attività professionale dell’alienante, e comunque non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento;
- successione nei contratti (art. 2558 c.c.):
- salvo patto contrario, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, purché questi non abbiano carattere personale;
- il terzo contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, qualora sussista una giusta causa, rimanendo in questo caso la responsabilità dell’alienante;
- crediti e debiti dell’azienda ceduta (artt. 2559, 2560 c.c.):
- la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, anche in assenza di notifica al debitore o di sua accettazione. Tuttavia, il debitore è liberato se paga in buona fede all’alienante;
- per quanto riguarda i debiti, l’alienante non è liberato da quelli inerenti all’esercizio dell’azienda e anteriori al trasferimento, se non risulta il consenso dei creditori;
- nel trasferimento di un’azienda commerciale, l’acquirente risponde dei debiti menzionati se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Aspetti fiscali della cessione d’azienda
La cessione d’azienda ha rilevanti implicazioni fiscali, in particolare per la determinazione e tassazione delle plusvalenze, la gestione dei debiti e crediti fiscali, e l’applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro.
Plusvalenze e minusvalenze da cessione
- Calcolo: la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di cessione degli elementi economici attivi e il loro valore netto contabile, con l’aggiunta di eventuali rettifiche di valori contabili ceduti. Il corrispettivo pattuito è considerato al netto degli oneri accessori diretti;
- rilevanza fiscale: si distingue tra plusvalenza/minusvalenza contabile e fiscale. Solo le plusvalenze e le minusvalenze fiscali sono rilevanti ai fini delle imposte;
- tassazione della plusvalenza:
- rientra generalmente nella categoria dei redditi d’impresa;
- è tassabile ai fini IRPEF ed IRES, ma è esclusa dalla base imponibile IRAP;
- regimi di tassazione: i regimi variano in base alla natura del soggetto cedente e al periodo di possesso dell’azienda. Il periodo di possesso è determinato dalla data di acquisto o costituzione dell’impresa:
- regime normale (art. 86 D.P.R. n. 917/1986): la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito complessivo d’impresa nell’esercizio in cui è realizzata. Può essere conveniente optare per questo regime se ci sono perdite d’impresa pregresse da compensare;
- regime di rateazione: se l’azienda è posseduta da almeno 3 anni, il cedente può optare per la tassazione della plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi (massimo). L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi e, in caso di cessazione dell’attività, le quote restanti vanno tassate nell’esercizio di cessazione;
- regime di tassazione separata (art. 58, comma 1, e art. 17, comma 1, lett. g, e comma 2 D.P.R. n. 917/1986): questa opzione è concessa solo all’imprenditore individuale che possiede l’azienda da più di 5 anni. La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del periodo e viene tassata separatamente. È dovuto un acconto del 20% della plusvalenza nell’esercizio di realizzo, e non è possibile frazionarla;
- minusvalenze da cessione: sono un componente negativo, deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa complessivo. Se il cedente è un imprenditore individuale che cede l’unica azienda posseduta, la minusvalenza rappresenta una perdita deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.
Valore fiscale per l’acquirente
L’acquirente iscrive in bilancio le attività, le passività e l’eventuale avviamento. L’avviamento è calcolato come differenza tra il prezzo pagato e il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che compongono l’azienda.
Responsabilità fiscale per i debiti del cedente
- è prevista la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti, salva la preventiva escussione del cedente. Questa responsabilità si estende anche alle sanzioni riferibili a violazioni commesse nello stesso periodo o in epoca anteriore se già irrogate e contestate nel suddetto periodo;
- la responsabilità è limitata al valore dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di trasferimento;
- il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso o debiti tributari non soddisfatti dal cedente. In tal caso, la responsabilità del cedente è limitata ai debiti risultanti dal certificato e nel limite massimo del valore dell’azienda. Se dal certificato non risultano pendenze, il cessionario è liberato da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità del cessionario non è limitata al valore dell’azienda se la cessione è stata attuata in frode dei crediti tributari, anche tramite il trasferimento frazionato dei singoli beni. La frode è presunta, salvo prova contraria, quando la cessione avviene entro sei mesi dalla constatazione di una sanzione penalmente rilevante.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
La cessione d’azienda è un’operazione esclusa da IVA. I beni ceduti unitamente all’azienda non sono assoggettabili all’imposta al momento della cessione. Il soggetto acquirente subentra in tutti gli obblighi IVA relativi all’azienda ceduta a partire dalla data in cui ha effetto la cessione. Eventuali debiti IVA del cedente inclusi nell’atto di cessione possono essere compensati con crediti (IVA o IRES/IRPEF) del cessionario tramite F24.
L’imposta di registro: evoluzione normativa e nuove regole
La registrazione del contratto di cessione è obbligatoria e deve eseguirsi entro 20 giorni dalla stipula dell’atto (60 giorni per atti formati all’estero relativi ad aziende italiane).
Base imponibile e applicazione dell’imposta (disciplina generale)
- Base imponibile: è costituita dal valore corrente o valore venale di comune commercio dell’azienda. Tale valore può differire dal prezzo pattuito tra le parti. Si determina con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, al netto delle passività ad essa imputabili. L’Amministrazione Fiscale ha il potere di procedere al controllo e alla rettifica del valore dichiarato sulla base del valore venale. Nel processo di valutazione, l’Ufficio non è vincolato dalle scritture contabili dell’azienda ceduta, ad eccezione delle passività;
- elementi rilevanti: ai fini della determinazione del valore complessivo, rilevano tutti i beni relativi all’azienda (mobili e immobili, compreso l’avviamento) e tutte le passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti con data certa, fatta eccezione per quelle rimaste in capo all’alienante;
- applicazione dell’imposta: l’imposta è normalmente calcolata applicando l’aliquota del 3% alla base imponibile. Se l’azienda è composta da beni soggetti ad altre aliquote (es. immobili), si applicano le aliquote specifiche per tali beni. In presenza di diverse aliquote, le diverse basi imponibili sono date dagli elementi dell’attivo oggetto di cessione meno le passività attribuite in deduzione in proporzione all’ammontare degli stessi. Acquisitore e cedente rispondono in solido per il pagamento, sebbene l’imposta sia solitamente pagata dall’acquirente.
Confronto tra vecchia e nuova disciplina ai fini dell’imposta di registro (D.Lgs. n. 139/2024)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha introdotto modifiche significative agli artt. 23 e 51 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), con effetti a partire dal 1° gennaio 2025.
Art. 23, comma 4: aliquote in presenza di beni diversi
- Testo precedente: nelle cessioni di aziende, le passività si imputavano ai diversi beni (mobili e immobili) in proporzione al loro rispettivo valore ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote. Se una disposizione aveva per oggetto più beni o diritti con aliquote diverse, si applicava l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti fossero stati pattuiti corrispettivi distinti.
- Nuovo testo (art. 23, comma 4 post D.Lgs. n. 139/2024): nelle cessioni di aziende, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali, si applica l’aliquota specifica per le cessioni di crediti sulla quota parte di corrispettivo ad essi imputata. Le passività continuano ad imputarsi ai diversi beni in proporzione al loro valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione generale del comma 1, ovvero l’aliquota più elevata.
- Impatto e novità sostanziale: sebbene il nuovo testo espliciti un principio già applicato in concreto, la modifica rafforza la necessità di indicare corrispettivi separati per le diverse tipologie di beni (es. beni strumentali e avviamento al 3%, crediti allo 0,50%, partecipazioni a imposta fissa, immobili al 9% o 15%). Questo consente di evitare l’applicazione dell’aliquota più elevata qualora non vi sia una ripartizione esplicita del corrispettivo per i singoli beni. La “ventilazione” delle passività tra i beni, in proporzione al loro valore, rimane invariata.
Art. 51, commi 2 e 4: valore dei beni e rilevanza delle passività
- Testo precedente: il valore delle aziende era controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni (compreso avviamento, escluse alcune eccezioni), al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (tranne quelle che l’alienante si fosse impegnato ad estinguere o relative a beni esclusi). Questa previsione era interpretata dal Fisco e parte della giurisprudenza come applicabile solo nella fase di accertamento, sostenendo che le passività, pur a carico del cessionario, non riducessero il valore dell’azienda ma fossero parte del corrispettivo complessivo.
- Nuovo testo (art. 51, commi 2 e 4 post D.Lgs. n. 139/2024): la disposizione relativa al calcolo del valore netto delle aziende, ovvero il valore venale complessivo dei beni (compreso l’avviamento, escluse alcune eccezioni) al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, è stata traslata dal comma 4 al comma 2 dell’art. 51. Il nuovo comma 4 disciplina invece il controllo del valore da parte dell’ufficio, che dovrà tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e controllare la congruità della ripartizione del corrispettivo.
- Impatto e novità sostanziale: Questa traslazione è estremamente significativa. Essa consente di superare le incertezze precedenti e la giurisprudenza che negava la rilevanza delle passività nel calcolo della base imponibile al momento della registrazione. Il legislatore, spostando la disposizione sul calcolo del valore netto (ovvero al netto delle passività trasferite) dal contesto dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria (ex comma 4) alla definizione del valore stesso (nuovo comma 2), ha di fatto recepito l’interpretazione che la base imponibile ai fini dell’imposta di registro debba essere determinata al netto delle passività trasferite all’acquirente, purché inerenti all’azienda ceduta. Ciò è coerente con la natura della cessione d’azienda come trasferimento di un “complesso” di beni e rapporti attivi e passivi.
L’autonomia funzionale del ramo d’azienda: l’importante sentenza della Cassazione n. 17201/2025
La recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 giugno 2025, n. 17201, ha ribadito principi fondamentali in materia di cessione di ramo d’azienda, con particolare riferimento al requisito dell’autonomia funzionale.
Il caso e le decisioni precedenti
La vicenda ha visto alcuni lavoratori impugnare il trasferimento di un ramo d’azienda, ottenendo ragione sia in primo grado (Tribunale di Napoli) che in appello (Corte d’Appello di Napoli). I giudici di merito avevano accertato l’insussistenza dell’autonomia del ramo ceduto per difetto di preesistenza dello stesso alla cessione, dichiarando l’inefficacia del trasferimento e della cessione dei contratti di lavoro e condannando la società cedente a ripristinare i rapporti di lavoro.
La Corte d’Appello aveva rilevato che non può costituire un ramo d’azienda un insieme disaggregato di frammenti del processo produttivo privi dell’autonomia necessaria alla produzione di beni e servizi.
Gli elementi costitutivi del ramo d’azienda sono l’esistenza di un’entità economica organizzata, la sua autonomia funzionale e la sua preesistenza presso il cedente. Nel caso specifico, il compendio ceduto non era in grado di svolgere autonomamente con i propri soli mezzi funzionali e organizzativi l’attività cui era finalizzato, né di offrirla sul mercato a una platea indistinta di potenziali clienti.
La pronuncia della Cassazione
Gli Ermellini hanno avallato pienamente il ragionamento dei giudici d’appello, confermando l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità:
- il principio dell’autonomia funzionale: il ramo d’azienda rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c. deve rispettare la nozione di impresa e deve avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente;
- definizione di autonomia funzionale: rappresenta un elemento costitutivo della cessione la capacità del ramo ceduto, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione;
- interazione con la preesistenza: l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale si integra con il requisito della preesistenza. L’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento;
- implicazioni pratiche: il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività d’impresa indipendentemente da eventuali contratti di fornitura di servizi contestualmente stipulati tra cedente e cessionario. La Cassazione ha richiamato precedenti in cui è stata esclusa l’integrazione del trasferimento del ramo d’azienda in casi di continua interazione o dipendenza da programmi informatici o attività rimaste nella proprietà esclusiva della cedente (es. un call center che necessitava di interazione continua con software del cedente);
- conferma della sentenza impugnata: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di questi principi, avendo verificato che l’attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente. Ne è conseguita la corretta esclusione della sussistenza della fattispecie disciplinata dall’art. 2112 c.c.
Conclusioni
La cessione d’azienda è un’operazione che richiede un’analisi attenta e multidisciplinare. Il quadro civilistico ne definisce i contorni essenziali, regolando il trasferimento di beni, contratti, debiti e crediti, e ponendo vincoli come il divieto di concorrenza e le regole sulla ditta. Dal punto di vista fiscale, la disciplina delle plusvalenze offre diverse opzioni di tassazione che dipendono dalla natura del cedente e dal periodo di possesso, mentre la responsabilità per i debiti fiscali richiede cautela e l’eventuale richiesta di certificazione. L’esclusione dall’IVA semplifica la transazione sotto questo profilo.
Le recenti modifiche alla disciplina dell’imposta di registro, introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, sono di cruciale importanza. La chiarificazione sull’applicazione delle aliquote differenziate e, soprattutto, il riconoscimento esplicito della determinazione della base imponibile al netto delle passività fin dalla fase di registrazione, rappresentano un passo fondamentale verso una maggiore certezza giuridica e coerenza interpretativa, accogliendo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale più favorevole agli operatori.
Infine, la costante attenzione della giurisprudenza, come dimostrato dalla sentenza n. 17201/2025 della Cassazione, sottolinea l’importanza imprescindibile del requisito dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d’azienda. L’assenza di tali caratteristiche può determinare la nullità o inefficacia della cessione, con conseguenze significative, specialmente sul piano giuslavoristico. È pertanto imperativo che i professionisti e le imprese valutino con estremo rigore la reale autonomia del ramo prima di procedere a qualsiasi operazione di trasferimento, al fine di garantire la validità e l’efficacia dell’operazione.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2112, 2557–2560, 2563 e 2565;
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 23 e 51;
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139;
- Cass. civ., sez. lav., sent. 26 giugno 2025, n. 17201.
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