1° Documento Riservato: Cessione diritti d’autore e bonus ristrutturazione. Impatti sul calcolo dell’agevolazione

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Interpello Agenzia Entrate DRE Calabria: per titolare di redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore bonus ristrutturazione ridotto per uso promiscuo immobile

DI ANDREA AMANTEA | 16 GENNAIO 2026

Il titolare di redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore non può accedere al bonus ristrutturazione o comunque non può farlo per l’intera spesa sostenuta sempre nei limiti di cui all’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, TUIR. L’Agenzia delle Entrate, DRE Calabria, si è espressa in tal senso con la Risposta ad interpello 919-129/2025 rimandando ai chiarimenti forniti in materia di redditi d’impresa o di professione abituale.

La questione oggetto di interpello: diritti d’autore e bonus ristrutturazione

Prima di analizzare la Risposta dell’Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 919-129/2025, è necessario partire dalla questione specifica oggetto di interpello.

L’istante è proprietario di un immobile, fabbricato unifamiliare con accesso autonomo, categoria catastale A/3 più relative pertinenze.

L’immobile, attuale abitazione principale sarà, nei prossimi mesi del 2025, oggetto di lavori di ristrutturazione che porteranno ad avere due distinte unità immobiliari una delle quali, a fine lavori diventerà la sua nuova abitazione principale. L’altra unità sarà data in comodato d’uso gratuito ai suoi genitori.

La questione non verte sull’ammissibilità dei lavori elencati nell’istanza al bonus ristrutturazione ma sulla possibilità che l’immobile sia valutato ad uso promiscuo, considerato che: lo scrivente è stato titolare di partita IVA fino al 31 dicembre 2024, poi a oggi cessata dopo aver vinto concorso pubblico (con successiva rinuncia).

Nella dichiarazione di inizio attività inviata all’Agenzia delle Entrate, modello AA9-12 aveva indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell’attività, l’immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento della sua attività (consulenza fiscale on-line e giornalista fiscalista iscritto all’Ordine di appartenenza) aveva preso in comodato d’uso gratuito una stanza di un immobile di terzi, comodato regolarmente registrato, superando anche eventuali dubbi sull’utilizzo promiscuo dell’immobile oggetto dei lavori.

Il cambio del luogo di svolgimento dell’attività era stato regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Il dubbio sulla piena applicabilità del bonus ristrutturazione, verte proprio su tale ultimo punto.

Nello specifico, pur avendo a oggi ancora in essere il suddetto contratto di comodato, con effetti da fine anno 2025, una volta terminati gli interventi di ristrutturazione:

  • continuerà la sua attività di giornalista fiscalista con la cessione dei diritti d’autore senza partita IVA,
  • utilizzando l’immobile che in seguito ai lavori diventerà la sua nuova abitazione principale,
  • risolvendo di conseguenza il contratto di comodato.

Tanto premesso, l’Istante ha chiesto se può beneficiare del bonus ristrutturazione per l’intero importo dei lavori (nei limiti ammessi dalla norma di riferimento), senza subire il taglio previsto per gli immobili ad uso promiscuo.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate. I diritti d’autore non sono redditi diversi

L’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito dell’impatto della cessione dei diritti d’autore sul bonus ristrutturazione, non rileva alcuna situazione di incertezza tale da rendere ammissibile l’istanza di interpello, rimandando però ai chiarimenti forniti in precedenza tra cui la Risposta n. 611/2021 con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva affrontatol’ipotesi di cambio di destinazione d’uso unità abitativa a seguito di interventi di ristrutturazione negando la relativa detrazione art. 16-bis del TUIR.

In tal modo viene del tutto disattesa la soluzione proposta dall’istante il quale riteneva che una volta spostata l’attività nell’immobile oggetto di lavori che diventerà la nuova abitazione principale, come lo è già oggi l’immobile oggetto di prossima divisione, sarebbe stato possibile beneficiare del bonus ristrutturazione sull’intera spesa sostenuta e non solo sulla metà di essa, in considerazione del fatto che dal punto di vista reddituale gli introiti incassati nell’anno dall’attività giornalistica sono tassati con le regole previste per la cessione dei diritti d’autore (lett. g) del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso specifico, secondo l’istante infatti parliamo di redditi diversi che non sono attratti nella sfera dei redditi di impresa o professione.

Si veda ad esempio la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 17/E/2012 nella quale è stato chiarito che le prestazioni occasionali sono irrilevanti perché,rappresentando redditi diversi ai sensi dell’art. 67 TUIR, non sono produttivi di reddito di lavoro autonomo o d’impresa come previsto dagli artt. 55 e 53 TUIR (circolare n. 17/E/2012). 

Tale indicazione avrebbe consentito di superare la previsione di cui al comma 5 dell’art. 16-bis del TUIR secondo la quale

“Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.

Circa la tassazione dei diritti d’autore però è necessario fare delle precisazioni come da tabella successiva, partendo dal presupposto che:

  • laddove ci sia correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d’autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, i diritti d’autore, previa applicazione della deduzione forfetaria del 40% o del 25%, concorrono alla determinazione della base imponibile relativa a tale attività e vengono tassati secondo il regime fiscale applicato dal contribuente;
  • diversamente, i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore costituiscono redditi diversi, sempre con applicazione della deduzione forfetaria in base all’età del percipiente.

Infatti, l’art. 54-octies del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, circa la tassazione dei diritti d’autore prevede espressamente che:

“I redditi indicati all’articolo 53, comma 2, lettera b), sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.”.

FattispecieTrattamento fiscaleApplicazione ritenuta d’acconto
Contribuente in regime ordinario con compensi da diritto d’autore correlati all’attività professionaleTassazione IRPEF con deduzione forfetaria (25% / 40% – quadro RE)
Contribuente in regime forfetario e compensi diritto d’autore correlati all’attività svoltaImposta sostitutiva del 5% o del 15% post applicazione deduzione forfetaria (25% / 40%) con concorrenza al plafond di 85.000 € (quadro LM, rigo LM22, colonna 4) No
Cessione diritti d’autore non correlati all’attività svoltaRedditi diversi con applicazione deduzione forfetaria (25% / 40% – quadro RL, rigo RL25, colonna 2)
Cessione diritti d’autoreRedditi diversi con applicazione deduzione forfetaria (25% / 40% – quadro RL, rigo RL25, colonna 2)

Dal punto di vista del trattamento ai fini IVA, i proventi per la cessione dei diritti d’autore non sono soggetti a tale imposta per espresse previsioni contenute nell’art. 3, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA) secondo il quale non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della Legge n. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

Detto ciò, rispetto alla questione oggetto di interpello, si potrebbe contestare la questione dell’abitualità della cessione dei diritti d’autore con conseguente obbligo di apertura della partita IVA.

Tuttavia, come da Ris. A.d.E. n. 311/E/2008, l’utilizzazione economica dei diritti d’autore è, quindi, produttiva di reddito in base a criteri specifici di classificazione e di determinazione, diversi da quelli che disciplinano il reddito derivante dall’esercizio di un’attività professionale. Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d’autore e, quindi, imponibile ai sensi della normativa sopra citata, è necessario che l’opera ceduta abbia i requisiti di originalità e creatività idonei ad inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla Legge n. 633/1941. Legge rubricata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Indicazioni che potrebbero permettere di superare quanto riportato nella Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, documento di prassi in cui è stato chiarito, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297, l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente.

Detto ciò, la cessione dei diritti d’autore ha delle implicazioni anche dal punto di vista previdenziale.

Come spiegato dall’INPGI (vedi chiarimento sul contributo 2% e diritto d’autore), il giornalista svolge la propria attività professionale:

  • con partita IVA;
  • sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • come attività occasionale;
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
  • con cessione di diritto d’autore.

La normativa di legge (Legge n. 633/1941) e codicistica (artt. 2575 e ss. c.c.) in materia di diritto d’autore tendono a tutelare il carattere creativo di opere suscettibili di apprezzamento di durata, il cui valore è destinato ad aumentare con la successiva riproduzione.

Su tutti i compensi, comunque percepiti – quindi anche con la formula della cessione del diritto d’autore – va calcolato e versato alla gestione separata il contributo integrativo del 2%.

Nel complesso l’Istituto, al fine di favorire un rapporto di maggiore serenità con i propri iscritti, ha deciso di riconoscere comunque possibile la cessione del diritto d’autore e quindi applica il contributo soggettivo (10%) sul 75% del reddito netto fiscalmente dichiarato ed il contributo integrativo (2%) sul reddito lordo.

A ogni modo, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto analizzare più nello specifico la questione posta alla sua attenzione dall’istante, la cui esposizione dei fatti è stata del tutto esemplificata e travisata nella risposta fornita (allegata alla disamina qui in corso).

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.