COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 5 AGOSTO 2025
Nel mese di luglio sono state recapitate ai contribuenti le consuete comunicazioni tramite le quali l’Agenzia delle Entrate comunica le anomalie rilevate nella compilazione del modello ISA afferente all’ultimo anno di imposta precedente a quello oggetto di dichiarazione; quindi, le comunicazioni “Anomalie ISA 2025” si riferiscono all’anno di imposta 2023. Tale anno di imposta è di particolare importanza per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio successivo (2024 e 2025) posto che, come noto, il modello ISA dell’annualità precedente a quella cui si riferisce il biennio concordatario rappresenta uno dei mattoni sui quali si fonda la costruzione della proposta di concordato. Da quanto sopra consegue che una rettifica al modello ISA 2024 anno di imposta 2023 può comportare, in sede di ricalcolo, una variazione nei valori a suo tempo proposti ed accettati dal contribuente ai fini del concordato. Analizziamo la casistica prendendo spunto da un caso sottoposto da un lettore.
Domanda
Un mio cliente che ha aderito al CPB 2024-2025 ha ricevuto comunicazione di “Anomalie ISA 2025”.
Effettivamente c’è stato un errore nella compilazione del modello ISA 2024 anno di imposta 2023, perché non era stato importato il file dati precompilati che l’AdE mette a disposizione ogni anno nel Cassetto Fiscale.
Il punteggio conseguito dal contribuente senza i dati ulteriori era stato pari a 10.
È stata predisposta dichiarazione integrativa correggendo il modello ISA, ovvero importando il file. Effettuato il ricalcolo, per fortuna il punteggio è rimasto pari a 10.
Tuttavia, è cambiato il reddito proposto per gli anni 2024 e 2025, a fronte di un concordato che il contribuente ha accettato. Più nel dettaglio, il reddito proposto è stato portato, rispettivamente:
- da € 116.595,00 a € 117.761,00 per il 2024
- e da € 121.750,00 a € 128.173,00.
È subito sorta una grande preoccupazione per la validità del concordato, però la differenza tra le proposte è comunque inferiore al 30%, quindi non dovrebbe essersi verificata causa di decadenza.
Ora, che devo fare? È sufficiente compilare una comunicazione con il software dell’AdE “compilazione anomalie 2025” e fare ravvedimento operoso della differenza dell’importo versato a novembre 2024? E nella comunicazione devo solo flaggare “Ho corretto gli errori segnalati e ho presentato una dichiarazione integrativa” e trasmettere tale dichiarazione integrativa normalmente, tramite il mio software, oppure per inviare l’integrativa devo utilizzare un software specifico messo a disposizione dall’AdE? E se sì, quale? Dove lo trovo?
Risposta
Una delle peculiarità dell’istituto del concordato preventivo biennale è che lo stesso non è emendabile.
Detto in altri termini, una volta scaduto il termine per l’adesione, i valori accettati vengono “cristallizzati”, senza possibilità di correzione né a favore né a sfavore del contribuente. In questo quadro, è prevista una sorta di “soglia di tolleranza”, entro la quale la proposta di concordato resta valida così come originariamente accettata mentre, oltre tale soglia, interviene causa di decadenza, con la conseguenza che viene meno il patto con il fisco (sotto il profilo dei benefici, mentre resta il vincolo a considerare quale rilevante il maggiore tra il reddito concordato ed il reddito effettivamente conseguito di ciascuna annualità concordataria).
Analizzando il caso specifico, occorre innanzi tutto rifarsi all’art. 22 del Decreto “concordato”, D.Lgs. n. 13/2024.
Tale articolo prevede al comma 1 che:
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2.
(…)
Il successivo comma 2 precisa che:
Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità:
(…)
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.
Come esattamente rilevato dal lettore, l’errore compiuto in sede di modello ISA 2024 anno di imposta 2023 effettivamente non determina la decadenza del contribuente dai benefici del concordato, poiché è ben vero che la “nuova” proposta è superiore a quella effettivamente accettata, ma lo scostamento rientra nell’intervallo di “tolleranza” previsto dalla norma, posto che la differenza non è superiore al 30%.
Per quanto sopra, non essendo intervenuta decadenza, il concordato originariamente sottoscritto resta pienamente valido. A tutti gli effetti, sono le risultanze del modello CPB contenute nella dichiarazione originaria ad essere rilevanti a tutti gli effetti, e non quelle emergenti dalla dichiarazione integrativa.
Per quanto riguarda la gestione dell’anomalia, occorre trasmettere dichiarazione integrativa utilizzando le procedure normalmente in uso. L’invio dell’integrativa segue quindi i canali ordinari. Effettuato l’invio occorre utilizzare lo specifico software “Anomalie ISA 2025”, reperibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/software-di-compilazione-anomalie-2025.
Nella compilazione della comunicazione di risposta occorre sicuramente selezionare “Ho corretto gli errori segnalati e ho presentato una dichiarazione integrativa” e, volendo “Non ho ripetuto gli errori e le omissioni segnalate nella compilazione del modello ISA successivo”, ovviamente dopo aver effettuato una attenta verifica di non aver reiterato l’errore anche nel modello ISA ora in corso di compilazione per l’anno di imposta 2024.
Per quanto non indispensabile, si ritiene altresì opportuno segnalare nel campo annotazioni che il contribuente ha aderito al CPB 2024/2025, ma che la proposta di concordato originariamente sottoscritta resta pienamente valida, posto che non si verificano le condizioni di decadenza dettate dall’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024.
Si ricorda che nell’utilizzare il software “Anomalie ISA 2025” occorre prima inserire tutte le informazioni richieste o ritenute utili, poi chiudere la comunicazione ed effettuare la procedura di trasferimento. Tale procedura non è da intendersi come trasferimento (invio) del file all’Agenzia delle Entrate. Il trasferimento, infatti, altro non fa che produrre un file testuale (.txt) che contiene i dati della comunicazione. Tale file non deve essere sottoposto ad alcun modulo di controllo ma deve essere autenticato ed inviato tramite Entratel.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 22.
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