CIRCOLARE MONOGRAFICA
Approvato il modello di comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo investimenti ZES Unica 2025
DI ANDREA AMANTEA | 6 MARZO 2026
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento, prot. n. 56564/2026, con il quale ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo per gli investimenti 2025 effettuati nella ZES Unica, ex comma 448, Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, da richiedere entro il prossimo 15 maggio. Beneficiare sono le imprese che entro lo scorso 2 dicembre hanno presentato la c.d. comunicazione integrativa.
Credito d’imposta ZES Unica. Il contributo aggiuntivo per gli investimenti 2025
Oltre a prorogare il credito d’imposta ZES Unica ex art. 16 del D.L. n. 124/2023 per gli investimenti effettuati dal 2026 al 2028, ai commi 448–452, la Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ha previsto un contributo aggiuntivo in favore delle imprese che entro lo scorso 2 dicembre hanno presentato la comunicazione integrativa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Il contributo aggiuntivo spetta a condizione che il bonus ZES Unica non sia stato cumulato con il credito d’imposta transizione 5.0, ex art. 38del D.L. n. 19/2024.
Come noto, il credito d’imposta “ordinario” può essere utilizzato in compensazione in F24 solo:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e,
- comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione.
Per gli investimenti 2025, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2025, n. 570046, la percentuale di spettanza del credito d’imposta è stata fissata al 60,3811%.
La Legge di Bilancio 2026 prevede un aumento del 14,6189% di tale percentuale, arrivando così al 75% di quanto richiesto nella comunicazione integrativa (vedi Dossier Servizio Studi del Senato e della Camera n. 580/3, Vol. II).
| Il credito aggiuntivo per gli investimenti 2025 | |
| Cosa | Contributivo aggiuntivo per gli investimenti 2025 pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa scaduta al 2 dicembre 2025. |
| Limite importo credito d’imposta | Il totale del credito d’imposta spettante (ordinario + contributo aggiuntivo) non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa. |
| Beneficiari | Imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
| Condizioni da rispettare | Non aver cumulato il bonus in esame con il credito d’imposta transizione 5.0. |
| Adempimenti | Invio comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 con la quale dichiarare di non ver cumulato il bonus ZES Unica con il bonus transizione 5.0.Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, avrebbero dovuto essere definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione e le modalità di trasmissione della stessa. |
| Utilizzo in compensazione somma aggiuntiva | Utilizzabile nell’anno 2026, esclusivamente in compensazione, senza che sia necessario attendere un ulteriore Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026. Non si applica il limite alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro. |
| Rideterminazione del credito d’imposta | Sono confermate le ipotesi di rideterminazione del bonus ex art. 16, comma 4, del D.L. n. 124/2023.Dunque, se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. |
| Decadenza | Le imprese destinatarie del credito d’imposta qualora: con riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023, sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti; ovvero la comunicazione presentata per il credito d’imposta aggiuntivo contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In ipotesi di decadenza, l’importo indebitamente utilizzato va restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. |
Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, e del Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo all’approvazione del modello di comunicazione per richiedere il contributo aggiuntivo in esame.
Contributo aggiuntivo credito d’imposta ZES Unica. Approvazione modello di comunicazione
In data 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento, prot. n. 56564/2026 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni di compilazione per richiedere il contributo aggiuntivo in esame (modello di cui se ne riporta un estratto).
La struttura del modello è abbastanza semplificata posto che i principali dati sono già stati riportati nella comunicazione integrativa scaduta al 2 dicembre 2025, dunque non sarà necessario riportare nuovamente i dati sull’investimento effettuato.
Tuttavia, bisogna prestare massima attenzione alla compilazione del quadro A “Credito d’imposta rideterminato” nonché alla sezione relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della spettanza del contributo aggiuntivo nonché la propria situazione rispetto all’esecuzione dei c.d. controlli antimafia.
Si veda a tal proposito “Credito d’imposta ZES Unica. La gestione del credito sotto condizione risolutiva”.
Rispetto al quadro A, è necessario compilare la relativa casella,
“solo nel caso in cui l’impresa abbia chiesto o fruito, dopo l’invio della comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della Legge n. 207 del 2024:
- ulteriori aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis e/o
- altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato per i medesimi investimenti indicati nella predetta comunicazione integrativa”.
Le regole di cumulo sono invariate, per cui si rimanda al nostro approfondimento: “Credito d’imposta ZES Unica. Regole di cumulo nella comunicazione integrativa”.
Laddove l’impresa dopo aver inviato la comunicazione integrativa, dunque dopo il 2 febbraio 2025, abbia richiesto o fruito di ulteriori agevolazioni a valere sullo stesso investimento, dovrà rideterminare in diminuzione il credito d’imposta indicato in colonna 2 del rigo A1 della comunicazione integrativa 2025.
Si ribadisce che il cumulo con il credito d’imposta transizione 5.0 (non è aiuto di Stato né aiuto di Stato in regime de minimis) esclude il contributo aggiuntivo (vedi primo paragrafo).
In riferimento invece alla sezione relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della spettanza del contributo aggiuntivo, l’aspetto che merita maggiore attenzione riguarda i c.d. controlli antimafia, sempre legati alla richiesta di un credito d’imposta oltre soglia di 150.000 euro.
Infatti, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro, limite da verificare tenendo conto della somma dei crediti d’imposta riconosciuti per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e ZES Unica 2025, e del credito d’imposta aggiuntivo qui in esame, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto, barrando la relativa casella h) (vedi sopra), a dichiarare, alternativamente che:
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, indicati nel quadro C della comunicazione integrativa, sono rimasti invariati (dunque siamo nell’ipotesi in cui l’obbligo di compilazione del quadro C era già riconducibile alla comunicazione integrativa);
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).
Laddove non si barra una delle suddette caselle, compresa quella relativa all’iscrizione nella c.d. “white list”, l’impresa deve compilare il quadro C: riportando i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 e nell’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.
Detto ciò, la compilazione della comunicazione per il credito aggiuntivo dovrà avvenire utilizzando il software “Aggiuntivo ZES Unica”.
Sarà considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine, dunque entro il 20 maggio come data ultima.
La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).
Oltre i termini del 15 maggio, possono essere accolte eventuali comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
Infine si ponga attenzione al fatto che un’eventuale comunicazione di annullamento (da non confondere con la comunicazione sostitutiva) di una comunicazione già trasmessa, inviata sempre nell’intervallo temporale 15 aprile 2026-15 maggio 2026: comporta la decadenza del diritto al contributo aggiuntivo, ma non inficia la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES Unica 2025 entro il 2 dicembre 2025.
In tale ultimo caso l’impresa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma conserva il diritto al 60,3811% del credito d’imposta richiesto nella stessa comunicazione integrativa (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2025, n. 570046).
Il credito d’imposta aggiuntivo sarà utilizzabile in compensazione in F24 a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, successiva a quella di presa in carico della comunicazione in esame, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito stesso.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 448–452;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 16 febbraio 2026, n. 56564;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 12 dicembre 2025, n. 570046.
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